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Legge regionale 3 luglio 1984, n. 32 (BUR n. 30/1984)

Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984 - 1986

Legge regionale 3 luglio 1984, n. 32 (BUR n. 30/1984) (Bilancio) (Abrogata)

PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E PLURIENNALE 1984-1986

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 luglio 1984, n. 32 (BUR n. 30/1984) (Bilancio)

PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E PLURIENNALE 1984-1986.

Art. 1
Allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1984 di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 , approvazione del bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni
in aumento +127.590.282.646 + 7.511.140.530

Variazione
in diminuzione --- ---

Variazione netta +127.590.282.646 + 7.511.140.530
come da allegata tabella n. 1 di variazione al bilancio, parte entrata.
Art. 2
Allo stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario 1984 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 , di approvazione del bilancio, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni
in aumento +157.512.161.573 + 162.016.281.967

Variazione
in diminuzione - 29.921.878.927 - 157.505.141.437

Variazione netta +127.590.282.646 + 7.511.140.530
come da allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio, parte spesa.
Art. 3
Entrate 1984 +127.590.282.646
Entrate 1985 ----
Entrate 1986 - 723.750.000
Spese 1984 +127.590.282.646
Spese 1985 ----
Spese 1986 - 723.750.000
che costituiscono la risultante algebrica delle variazioni esposte analiticamente nelle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla presente legge.
Art. 4
L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'esercizio applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 a norma dell'art. 18 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 , è elevato da L. 340.644.596.139 a L. 467.234.878.785.
- Le quota di cui alla lettera a) del secondo comma dello stesso articolo, è ridotta da L. 57.792.442.969 a lire 40.315.162.763 per effetto delle seguenti diminuzioni:
Cap. 11910 per L. - 7.693.510
Cap. 14910 per L. - 239.445.101
Cap. 45910 per L. - 1.739.123.911
Cap. 45920 per L. - 2.302.275.034
Cap. 71920 per L. -13.188.742.650

- La quota di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 92.009.456.650 a lire 118.138.630.957 per effetto delle seguenti variazioni:

Cap. 2320 per L. +1.092.104.026
Cap. 10510 per L. + 67.711.700
Cap. 11508 per L. - 20.366.440
Cap. 12308 per L. - 5.000.000.000
Cap. 14506 per L. - 73.096.250
Cap. 15540 per L. + 44.375.600
Cap. 20064 per L. + 100.000.000
Cap. 31014 per L. + 200.000.000
Cap. 45234 per L. + 972.000.000
Cap. 45630 per L. +2.000.000.000
Cap. 45640 per L. + 400.000.000
Cap. 50210 per L. + 500.000.000
Cap. 50506 per L. +1.848.557.071
Cap. 50630 per L. - 1.500.000.000
Cap. 51030 per L. - 200.000.000
Cap. 52202 per L. +1.753.474.190
Cap. 60004 per L. +9.471.426.959
Cap. 60006 per L. +3.415.647.689
Cap. 60010 per L. +1.585.912.803
Cap. 60012 per L. +9.471.426.959
Cap. 71240 per L. +1.000.000.000

- La quota di cui alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 94.373.782.060 a lire 202.675.218.564 per effetto delle seguenti variazioni:

Cap. 10051 per L. - 12.991.520
Cap. 11519 per L. - 215.030
Cap. 11583 per L. - 94.868.000
Cap. 11585 per L. - 60.342.659
Cap. 11823 per L. - 217.000.000
Cap. 12123 per L. + 38.649.100
Cap. 12509 per L. - 854.700.000
Cap. 12555 per L. - 60.000.000
Cap. 12571 per L. + 1.428.358.000
Cap. 14511 per L. - 29.985.000
Cap. 15525 per L. - 439.607.215
Cap. 50505 per L. + 926.871.443
Cap. 50151 per L. + 1.445.000.000
Cap. 53205 per L. + 2.066.058.203
Cap. 53215 per L. - 14.045.417
Cap. 60021 per L. +42.040.452.214
Cap. 60023 per L. +62.179.802.385
Cap. 61033 per L. - 40.000.000
- La quota di cui alla lettera d) del secondo comma dello stesso articolo è ridotta da L. L. 6.115.000.00 a lire 6.107.618.810 per effetto della seguente variazione:

Cap. 11019 per L. - 7.381.190

- La quota di cui all'ultimo comma dello stesso articolo è elevata da L. 90.998.247.691 per effetto delle seguenti aggiunte:
Cap. 3240 per L. 20.000.000
Cap. 3422 per L. 70.000.000
Cap. 3424 per L. 30.000.000
Cap. 13150 per L. 5.000.000
Cap. 31016 per L. 240.000.000
Cap. 70040 per L. 100.000.000
Cap. 70102 per L. 250.000.000
Cap. 71022 per L. 700.000.000
Cap. 80010 per L. 3.000.000.000
Cap. 80020 per L. 2.775.000.000
Cap. 87010 per L. 2.454.333.231
Art. 5
Gli impegni di spesa del 1984 delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3471, n. 4785 del 1980, n. 3114, e n. 5140 del 1981, n. 4739 e n. 4740 del 1982 relativi all'ex capitolo n. 2040 del bilancio 1982, che è stato sdoppiato con legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 nei capitoli n. 21410 e n. 21250, sono imputati al capitolo 21250.
Art. 6
Nel testo dell'art. 14 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 "Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli emigrati" e apportata la seguente rettifica per errore materiale:
Cap. 70174 anziché cap. 70172.
Art. 7
Nel testo dell'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è apportata la seguente rettifica di errore materiale:
Cap. 61364 anziché cap. 61360.
Art. 8
Nel testo dell'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 , è apportata la seguente rettifica per errore materiale:
Capitoli 61402, 61404 e 61406 anziché 61404 - 61406.
Art. 9
La descrizione del capitolo 009825 dell'entrata del bilancio 1084 viene così sostituita "Ritenuta per conto terzi".
Art. 10
Le norme finanziarie delle leggi regionali 23 dicembre 1983, n. 60; 23 dicembre 1983, n. 61; 23 dicembre 1983, n. 65; 3 gennaio 1984, n. 1; 10 gennaio 1984, n. 4 e 10 gennaio 1984, n. 5, sono modificate e sono e sono rettificati i numeri dei capitoli delle precitate leggi regionali 3 gennaio 1984, n. 1 e 10 gennaio 1984, n. 5 rispettivamente in n. 7010 e n. 3426 come allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio, parte spese.
Art. 11
Sono approvate le deliberazioni n. 13 del 17 febbraio 1984 e dell'I.R.S.E.V. e n. 41 del 17 marzo 1984 dell'E.S.U. di Venezia relativa a variazioni di Bilancio di previsione per l'esercizio 1984.
Art. 12
E' approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e il Bilancio pluriennale 1984-1986 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto - E.S.A.V.
- nelle seguenti risultanze complessive di entrata e di spesa:

- Attività di sviluppo
Competenza Cassa Pluriennale

(lire) (lire) (lire)
38.840.000.000 75.528.300.000 1984 38.840.000.000
1985 37.005.500.000
1986 40.349.000.000

- Gestioni speciali
Competenza Cassa Pluriennale

(lire) (lire) (lire)
1.256.825.759 1.486.070.000 1984 1.256.825.000
1985 980.000.000
1986 1.010.000.000
Art. 13
L'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 , è così sostituito:
"Per l'anno 1984 l'Ente di Sviluppo Agricolo per il Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato a concedere la propria fidejussione sulle operazioni previste dall'art. 25 delle legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni fino a un importo massimo di lire 70 miliardi per operazioni di credito di miglioramento, lire 40 miliardi per operazioni di credito ordinario di gestione, in linea capitale.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati dalla perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
1) Mutui agrari di miglioramento 80 per cento
2) Prestiti agrari di conduzione 80 per cento
3) Prestiti agrari di dotazione 70 per cento
4) Prestiti agrari per acquisto di cose
utili alle aziende dei soci 100 per cento
5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci 70 per cento
6) Prestiti ordinari per necessità di gestione 100 per cento




ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO