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Legge regionale 24 luglio 1984, n. 35 (BUR n. 34/1984)

Modifica alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 13 , recante: norme di attuazione della legge statale 8 agosto 1977, n. 546, 'Ricostruzione delle zone della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto del 1976'

Legge regionale 24 luglio 1984, n. 35 (BUR n. 34/1984) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1978, n. 13 , RECANTE: NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 8 AGOSTO 1977, N. 546, "RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 luglio 1984, n. 35 (BUR n. 34/1984)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1978, n. 13 , RECANTE: NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 8 AGOSTO 1977, N. 546, "RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976".

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con i fondi risultanti dalle economie riscontrate in sede di erogazione di contributi ai sensi della legge regionale 14 marzo 1978, n. 13 , a integrare i contributi corrisposti a norma dell'art. 5 della predetta legge.
Art. 2
La Giunta regionale individuerà, sulla scorta della documentazione consuntiva presentata, gli Enti e le istituzioni interessate provvedendo, sulla scorta delle disponibilità, a individuare l'integrazione del contributo da erogarsi con criteri di proporzionalità.
Art. 3
Vengono riaperti, per giustificati motivi da documentarsi nelle domande, i termini previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 13 del 1978, in favore degli Enti o istituzioni che non hanno potuto beneficiare delle provvidenze in essa previste.
I termini per la presentazione delle domande sono fissati in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
All'onere derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante reiscrizione al capitolo n. 197019871 del bilancio 1984 delle economie verificatesi sulla legge 14 marzo 1978, n. 13.
Alle relative variazioni provvederà la Giunta regionale con atto amministrativo.



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