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Legge regionale 4 agosto 1984, n. 38 (BUR n. 38/1984)

Concessione della fidejussione regionale sui prestiti contratti dal Provveditorato al Porto di Venezia con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane ICCRI di Roma per fare fronte alle spese di funzionamento nell'anno 1984

Legge regionale 4 agosto 1984, n. 38 (BUR n. 38/1984) (Abrogata)

CONCESSIONE DELLA FIDEJUSSIONE REGIONALE SUI PRESTITI CONTRATTI DAL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE I.C.C.R.I. DI ROMA PER FARE FRONTE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO 1984

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 agosto 1984, n. 38 (BUR n. 38/1984)

CONCESSIONE DELLA FIDEJUSSIONE REGIONALE SUI PRESTITI CONTRATTI DAL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA CON L'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE I.C.C.R.I. DI ROMA PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO 1984.

Art. 1 - Finalità della legge
Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività del Provveditorato al Porto di Venezia, in attesa della adozione dei necessari provvedimenti legislativi dello Stato volti a risanare la gestione e ad avviare ad avviare la ristrutturazione dell'Ente, la Regione è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente "assumerà con l'Istituto di credito delle Casse di Risparmio Italiane - I.C.C.R.I. - con sede in Roma, per provvedersi della liquidità necessaria a far fronte alle normali spese di gestione per l'anno 1984, fino alla concorrenza di complessive L. 10.000.000.000.
Art. 2 - Condizioni e modalità di concessione
Ai fini della concessione della garanzia fidejussoria regionale il mutuo dovrà presentare le seguenti condizioni contrattuali:
- tasso non superiore alla risultante del seguente calcolo:
4 punti in più del tasso ufficiale di sconto, minimo "prime rate" ABI franco commissioni con capitalizzazione semestrale e rivedibilità annua;
- preammortamento di 18 mesi con interessi da addizionare alla prima rata semestrale di ammortamento;
-7 rate semestrali di ammortamento posticipate a partire dal primo semestre 1985 e fino al primo semestre 1988.
La garanzia fidejussoria regionale è concessa con deliberazione della Giunta regionale sulla base della comunicazione di affidamento del mutuo o dei mutui da parte dell'I.C.C.R.I. di Roma, sentita la prima Commissione consiliare in merito al piano di risanamento produttivo e finanziario del Porto, e unitamente all'assunzione di impiego fidejussorio o di altra garanzia analoga, da parte del Comune e della Provincia di Venezia per anticipazioni di cassa o prestiti per l'importo complessivamente almeno pari alla metà di quello delle operazioni assistite dalla fidejussione regionale.
In forza della fidejussione regionale di cui alla presente legge, in caso di mancato pagamento da parte del Provveditorato al Porto di Venezia in tutto od in parte della rata d'ammortamento a suo carico, compresi gli interessi di preammortamento, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento del debito scaduto e non pagato entro 60 giorni dalla comunicazione di mancato pagamento notificata dall'Istituto mutuante.
La prestazione della garanzia fidejussoria sarà graduata in relazione al frazionamento in quote mensili del mutuo concesso dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio - I.C.C.R.I.
Le quote di mutuo che saranno erogate con fidejussione regionale al Provveditorato al Porto di Venezia fino all'entrata in vigore di leggi statali che prevedano concessioni di garanzia fidejussoria, saranno detratte dell'importo dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente potrà assumere in base alla predetta normativa statale.
La concessione della fidejussione è subordinata alla assunzione da parte del Provveditorato al Porto di una deliberazione volta a promuovere una autonoma impresa di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia in cui sia prevista la partecipazione degli Enti locali interessati.
Art. 3 - Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria degli oneri eventualmente derivanti dalle garanzie fidejussorie concesse in attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito fondo di garanzia nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1984, dotato di uno stanziamento di L. 100.000.000, integrabile secondo le necessità mediante il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, a norma dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Per il 1985 ed esercizi successivi la copertura finanziaria del fondo istituito a norma del presente articolo è ottenuta mediante l'utilizzazione dell'importo di lire 200.000.000 dai capitoli corrispondenti al capitolo "Fondo per le spese impreviste" iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 1984. L'onere conseguente all'eventuale operatività in carico alla Regione della fidejussione concessa sarà coperta mediante prelievo delle somme necessarie dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie dotate di uno stanziamento annuo di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati.
La fidejussione regionale è concessa solo qualora si siano rilevate insufficienti le analoghe garanzie prestate dalla Provincia di Venezia e dal Comune di Venezia.
La Giunta regionale è tenuta a esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, ogni azione necessaria per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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