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Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (BUR n. 38/1984)
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, concernente il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984/1986
Sommario
“Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (BUR n. 38/1984) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1984, n. 13 , CONCERNENTE IL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1984/1986
Legge abrogata per effetto della abrogazione tacita della
legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 , operata dalla
legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (BUR n. 38/1984) (Abrogata)
- MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1984, n. 13 , CONCERNENTE IL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1984/1986
Sommario
“Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (BUR n. 38/1984) - Testo storico”
MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1984, n. 13 CONCERNENTE IL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1984/1986.
Articolo unico
Il settimo comma dell'art. 5 della
legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 è sostituito dal seguente:
"In sede di prima applicazione, le proposte di programma di attuazione, di assestamento del bilancio di previsione per il 1984 e di pianta organica sono trasmesse alla Giunta regionale si pronuncia entro i successivi 60 giorni. Entro lo stesso termine le Unità locali socio-sanitarie devono presentare alla Giunta regionale anche la proposta di bilancio per il 1985."
"In sede di prima applicazione, le proposte di programma di attuazione, di assestamento del bilancio di previsione per il 1984 e di pianta organica sono trasmesse alla Giunta regionale si pronuncia entro i successivi 60 giorni. Entro lo stesso termine le Unità locali socio-sanitarie devono presentare alla Giunta regionale anche la proposta di bilancio per il 1985."
SOMMARIO
- Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (BUR n. 38/1984) (Novellazione)
- MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1984, n. 13 CONCERNENTE IL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1984/1986.