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Legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 (BUR n. 38/1984)

Interventi a tutela della cultura dei ROM

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 (BUR n. 38/1984) (Abrogata)

INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA DEI ROM

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 (BUR n. 38/1984)

INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA DEI ROM.

Art. 1 - Finalità generali
La Regione Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento la cultura dei ROM, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta all'interno del territorio regionale.
Ai fini della presente legge con il termine "ROM" si intende comprendere anche il Gruppo SINTI.
Art. 2 - Forme di intervento
Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso:
a) l'erogazione dei contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montante per la realizzazione e la gestione di campi di sosta appositamente attrezzati;
b) agevolazioni per il reperimento e/o l'acquisto dell'alloggio ai ROM che proferiscano adottare la vita sedentaria;
c) l'erogazione di contributi ai Comuni, loro Consorzi, Comunità montane, Enti gestori di attività di formazione professionale, Istituti, Enti e Convitti, per la attivazione di iniziative di istruzione per i ROM, con particolare riguardo per i bambini in età scolare, nonché di formazione professionale;
d) iniziative di sostegno dell'attività do artigianato tipico della cultura dei ROM.
Art. 3 - Campi di sosta
Il campo di sosta deve avere una superficie non inferiore a 2.000 mq. e non superiore a 4.000 mq.
Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti attrezzature indispensabili, in proporzione alle sue dimensioni: recinzione, servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica a uso privato, area di giochi per bambini, contenitori per immondizie.
Al campo devono essere garantite, a cura dell'ULSS competente per il territorio, la vigilanza e l'assistenza sanitaria. In esso deve altresì essere previsto uno spazio coperto polivalente per soggiorno-laboratorio.
Nella gestione e nella manutenzione del campo deve essere previsto il concorso congiunto delle spese da parte della pubblica amministrazione e da parte degli utenti, e in ogni caso si deve privilegiare al massimo l'autogestione.
Per l'accesso al campo, i nomadi che intendano ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo all'amministrazione comunale, declinando le proprie generalità.
L'ubicazione del campo di sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.
A livello di strumentazione urbanistica generale l'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata "Zona per attrezzature speciali di uso pubblico" (Zona F di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444). Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessario l'approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, nella quale si devono rispettare i criteri espressi nel comma precedente.
Va comunque inteso che il carico di abitanti previsti deve essere introdotto nel dimensionamento teorico del piano al fine di soddisfare il fabbisogno di standards previsti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 .
Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono deroga all'art. 1, commi settimo e ottavo e, per le conseguenti sanzioni, all'art. 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 .
Art. 4 - Abitazioni stabili
I comuni, d'intesa con gli Enti di tutela della cultura nomade e con i ROM interessati, adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa dei ROM che preferiscano scegliere la vita sedentaria, utilizzando a tal fine la legislazione vigente e in particolare le agevolazioni previste dal Fondo Sociale Europeo.
Art. 5 - Istruzione e Formazione professionale
I Comuni, loro Consorzi e le Comunità montane possono realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei ROM, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura nomade, e in accordo con i competenti Uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione.
Gli stessi Enti locali gestori di attività di formazione professionale possono altresì realizzare iniziative di formazione professionale, in forma diretta o in collaborazione, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 , aventi preferibilmente per contenuto le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura ROM.
Art. 6 - Attività lavorativa e artigiana
Nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale relativa al settore secondario, possono essere realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell'artigianato di produzione tipica della cultura del ROM.
I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nonché gli Enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e della promozione possono presentare alla Giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al precedente comma.
Art. 7 - Forme e contributi
Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi:
- per l'acquisto dell'area di cui al primo comma dell'art. 3, fino al 75 per cento della spesa;
- per le spese di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3, fino al 60 per cento della spesa;
- per iniziative di cui al comma 5, fino al 100 per cento della spesa, se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale; fino all'80 per cento per il secondo anno; fino al 60 per cento per il terzo anno.
Art. 8 - Domande di contributo e procedure di riparto
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, i Comuni, loro Consorzi, e le Comunità Montane interessati, gli Enti di cui all'art. 2. punto c) a all'art. 6, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:
a) il progetto del campo di sosta di cui all'art. 3, con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;
b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo di cui ala comma secondo e terzo dell'art. 3;
c) progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;
d) per i progetti di cui all'art. 6 gli Enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.
Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.
Art. 9 - Procedure di erogazione
I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo utilmente inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell'opera prevista dall'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla approvazione del programma, pena la decadenza del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.
L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base:
a) per le opere di cui al punto a) dell'art. 8, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio;
b) per le attività e le iniziative di cui all'art. 6 e ai punti b) e c) dell'art. 8, di dettagliata relazione conclusiva, da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia dall'Ente interessato.
Per le iniziative di cui all'art. 6 si può prevedere l'anticipo del 50 per cento del contributo ammesso; a realizzazione avviata delle iniziative, e il saldo a consuntivo.
Art. 10 - Norma finanziaria
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 500.000.000, di cui lire 200.000.000 relativi agli interventi previsti dall'art. 3 a carico dell'esercizio 1984; e L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985, di cui L. 200.000.000 per gli interventi previsti dagli artt. 5 e 6 e L. 100.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 3.
L'amministrazione regionale fa fronte a questa spesa mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo agli esercizi finanziari sopraindicati (il primo riguardante la realizzazione, manutenzione e gestione di aree di sosta e il secondo riguardante le iniziative di scolarizzazione e formazione professionale e di valorizzazione dell'artigianato) e il prelievo di pari importo dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui al Cap. 80020.
Gli stanziamenti relativi agli anni successivi saranno determinati con la legge annuale di approvazione di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43.
Art. 11 - Variazione al Bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e bilancio pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 80020 Fondo di riserva per le spese impreviste
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 200.000.000
1984
L. 200.000.000
Cassa
L: 200.000.000
1985
L. 300.000.000


1986
---

Variazioni in aumento:
Cap. 70180 Contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi ROM (C.n.i.)
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 200.000.000
1984
L. 200.000.000
Cassa
L: 200.000.000
1985
L. 100.000.000


1986
---

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.1.2.32.3.06.06
Cap 70182 Contributi ai Comuni, loro Consorzi, Comunità montane, Enti pubblici e privati per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei ROM, nonché per valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato ROM
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
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1984
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Cassa
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1985
L. 200.000.000


1986
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Ti. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.1.12.2.06.06
Art. 12 - Norma transitoria
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 8 devono essere presentate entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.






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