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Legge regionale 16 agosto 1984, n. 43 (BUR n. 38/1984)

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , recante 'Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833'

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 43 (BUR n. 38/1984) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , RECANTE "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"

Legge abrogata a decorrere dall’1 maggio 1995 dall’articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1984, n. 43 (BUR n. 38/1984) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , RECANTE "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"

Art. 1
L'art. 22/bis della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , inserito con l'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1983, n. 21 , è così modificato:
"Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica rispettivamente pari al 90 per cento e all'80 per cento di quella prevista per i componenti del relativo comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria, e spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169."
Art. 2
Ai componenti i Collegi dei revisori delle unità locali socio sanitarie si applicano le norme previste dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 42 .










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