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Legge regionale 16 agosto 1984, n. 44 (BUR n. 38/1984)

Istituzione della Consulta regionale del Veneto per i problemi dell'unificazione europea

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 44 (BUR n. 38/1984) (Abrogata)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VENETO PER I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE EUROPEA.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1984, n. 44 (BUR n. 38/1984)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VENETO PER I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE EUROPEA.

Art. 1
La Regione del Veneto, al fine di approfondire la problematica dei propri rapporti con la Comunità Europea e di favorirne lo sviluppo, istituisce la “ Consulta regionale per i problemi dell’unificazione europea ”, quale proprio organo permanente di consultazione.
Art. 2
La Consulta è costituita dai sottoelencati componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza:
- i componenti della Giunta regionale, di volta in volta designati in base alle materie all’esame della Consulta stessa;
- un rappresentante per ciascun gruppo consiliare regionale;
- i componenti veneti del Parlamento Europeo;
- i rappresentanti veneti nelle varie istituzioni della Comunità Europea;
- i rappresentanti regionali dei partiti politici e dei loro movimenti giovanili e femminili, i rappresentanti regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM e dell’AICCE, delle organizzazioni europeiste e delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria maggiormente rappresentative, previa determinazione da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’elenco delle predette organizzazioni.
L’Ufficio di Presidenza può anche invitare, sentita la Consulta, a far parte della stessa o a partecipare ai suoi lavori, rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano domanda, nonchè esponenti della cultura, dell’arte o delle scienze particolarmente interessati ai problemi europei.
Art. 3
La Consulta, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, formula pareri e proposte alla Regione in ordine ai problemi dell’unificazione europea, e in particolare in ordine alla diffusione della conoscenza di tali problemi, alle istanze emergenti nell’opinione pubblica, al ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione, agli aspetti riguardanti i lavoratori emigranti, alla democratizzazione delle istituzioni della Comunità Europea e ai rapporti con analoghi organismi di altre Regioni.
Attraverso gli organi regionali, la Consulta formula proposte alle forze politiche, economiche, sociali e culturali, e agli Enti locali, al Parlamento, al Governo.
Art. 4
La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da uno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale, da lui delegati.
Il presidente rappresenta la Consulta, ne coordina i lavori, ne convoca e presiede le sedute, stabilendo l’ordine del giorno.
Art. 5
La Consulta è insediata all’inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica quanto il Consiglio regionale.
Art. 6
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per la sua attività, dei mezzi e del personale messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7
In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è insediata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima.
Entro i successivi 90 giorni, la Consulta predispone il proprio regolamento interno, che viene approvato con provvedimento del Consiglio regionale.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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