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Legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 (BUR n. 38/1984)

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , concernente 'Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali'

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 (BUR n. 38/1984) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 , CONCERNENTE "ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

Legge di novellazione: vedi modifica apportata alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 (BUR n. 38/1984) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 , CONCERNENTE "ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

Art. 1
L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , è sostituito dal seguente:
"L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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