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Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 (BUR n. 2/1984)

Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale

Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 (BUR n. 2/1984)

DISCIPLINA DELL’ATTIVITà D'INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Art. 1 - (Finalità e contenuti della legge).

Al fine di promuovere l’informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza e di interesse regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta, nonchè al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura e della civiltà del Veneto, con riguardo anche agli aspetti popolari e linguistico - dialettali, in attuazione degli articoli 2, 4 e 35 dello statuto e dell’articolo 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare, acquistare o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità e diffondere:
a) iniziative atte a informare sull’attività della Giunta regionale, nella stampa quotidiana e periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi;
b) riviste, periodici e altre pubblicazioni sull’attività legislativa e amministrativa della Regione e su temi di interesse regionale;
c) studi e ricerche, volumi singoli o in collane, e ogni altra pubblicazione volta al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;
d) manifesti e stampati d' informazione, promozione, pubblicità, inerenti settori di attività di competenza regionale;
e) materiali audio - visuali idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Le iniziative di cui alla lettera c) del primo comma possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicità o di funzionalità, a Istituti e organismi specializzati, mediante apposita convenzione.
Le pubblicazioni di cui alle lettere b) e c) e i materiali di cui alla lettera e) del primo comma sono diffusi, in via prioritaria, a Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e Istituzioni culturali della Regione.
Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla realizzazione delle serie di strumenti audiovisuali di cui al presente articolo, è preposto un comitato di direzione, formato da tre assessori designati dalla Giunta regionale e da tre consiglieri designati dal Consiglio regionale.

Art. 2 - (Modalità di attuazione dell’attività d' informazione)

La Giunta regionale determina con propria deliberazione:
a) le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale;
b) il numero di copie da porre eventualmente in vendita o in abbonamento e il relativo prezzo;
c) i destinatari cui inviare gratuitamente le pubblicazioni;
d) le altre modalità inerenti la realizzazione con la specificazione dei termini perentori per il compimento dell’iniziativa editoriale, la distribuzione e la diffusione delle pubblicazioni e dei materiali audiovisuali di cui alla presente legge. ( 1)
Nelle riviste, periodici e altre iniziative editoriali realizzate dalla Giunta regionale, è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa Giunta.

Art. 3 - (Forme particolari di informazione)

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o comunque assicurarsi la disponibilità, sulla base di eventuali apposite convenzioni, di particolari iniziative di carattere informativo e promozionale, quali:
a) rubriche e inserti redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e periodica;
b) programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo dell’emittenza pubblica e privata.

Art. 4 - (Direzione e redazione)

La Giunta regionale nomina il Direttore responsabile delle singole riviste periodiche o testate, che deve essere un giornalista iscritto all’ordine dei giornalisti.
Lo stesso risponde direttamente alla Giunta per quanto attiene i contenuti delle pubblicazioni.
Per le esigenze redazionali delle pubblicazioni e per la realizzazione delle altre iniziative di cui alla presente legge, la Giunta può avvalersi di giornalisti, esperti e tecnici, iscritti, ove previsto, nei rispettivi ordini o albi, mediante rapporti regolati sulla base dei rispettivi contratti nazionali di lavoro o dei tariffari professionali.

Art. 5 - (Iniziative di informazione di settore e modifica della norma istitutiva dell’ufficio stampa della Giunta regionale)

Tutte le iniziative di settore, ideate, elaborate e proposte dalle strutture amministrative regionali, rientranti in quelle elencate nei precedenti articoli 1 e 3 della presente legge, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa di bilancio e sono coordinate, per quanto attiene i rispettivi programmi e la loro esecuzione, dalla competente struttura regionale per la informazione.
L’ultimo comma dell’art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 come modificato dal secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 50 , è sostituito dai seguenti due commi:
(omissis) ( 2)

Art. 6 - (Abrogazione di leggi regionali)

Art. 7 -(Norma finanziaria)

All’onere per lo svolgimento delle attività di informazione di cui alla presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, per l’esercizio 1983, mediante l’istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento di L. 1.880.000.000, ottenuto: mediante il prelievo di L. 600.000.000 dal Fondo globale per le spese correnti normali di cui al capitolo 80210, secondo l’esatta destinazione attribuita a tale importo dall’apposita voce dell’elenco n. 2 annessa alla legge di bilancio per l’esercizio medesimo; mediante lo storno di L. 1.250.000.000 dal capitolo 2410 “ Spese per la attività editoriale della Giunta regionale ”, e lo storno di L. 30.000.000 dal capitolo 2430 “ Spese per rendere effettivo il diritto di informazione dei cittadini ” che restano in lista solo ai fini dello smaltimento dei residui passivi in essere.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione a norma del primo comma dell’ art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , tenuto conto degli accantonamenti annualmente previsti sul bilancio pluriennale 1983/86 in corrispondenza alle partite di spesa che hanno fissato la copertura finanziaria per l’esercizio finanziario 1983. ( 3)

Art. 8 - (Variazioni di bilancio)

Al bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/86 sono apportate le seguenti variazioni:
omissis ( 4)


Note

( 1) Lettera modificata da art. 101 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
( 2) Norma abrogata a seguito dell’abrogazione della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 da parte dell'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che ha dettato la nuova disciplina della Segreteria della Giunta regionale nell'articolo 12; a sua volta detto articolo è stato abrogato dall'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 che ha ridisciplinato la materia, vedi in particolare l'art. 11.
( 3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 (BUR n. 2/1984)

DISCIPLINA DELL’ATTIVITà D'INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Art. 1 - Finalità e contenuti della legge.
Al fine di promuovere l’informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza e di interesse regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta, nonchè al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura e della civiltà del Veneto, con riguardo anche agli aspetti popolari e linguistico - dialettali, in attuazione degli articoli 2, 4 e 35 dello statuto e dell’articolo 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare, acquistare o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità e diffondere:
a) iniziative atte a informare sull’attività della Giunta regionale, nella stampa quotidiana e periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi;
b) riviste, periodici e altre pubblicazioni sull’attività legislativa e amministrativa della Regione e su temi di interesse regionale;
c) studi e ricerche, volumi singoli o in collane, e ogni altra pubblicazione volta al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;
d) manifesti e stampati d' informazione, promozione, pubblicità, inerenti settori di attività di competenza regionale;
e) materiali audio - visuali idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Le iniziative di cui alla lettera c) del primo comma possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicità o di funzionalità, a Istituti e organismi specializzati, mediante apposita convenzione.
Le pubblicazioni di cui alle lettere b) e c) e i materiali di cui alla lettera e) del primo comma sono diffusi, in via prioritaria, a Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e Istituzioni culturali della Regione.
Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla realizzazione delle serie di strumenti audiovisuali di cui al presente articolo, è preposto un comitato di direzione, formato da tre assessori designati dalla Giunta regionale e da tre consiglieri designati dal Consiglio regionale.
Art. 2 - Modalità di attuazione dell’attività d'informazione.
La Giunta regionale determina con propria deliberazione:
a) le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale;
b) il numero di copie da porre eventualmente in vendita o in abbonamento e il relativo prezzo;
c) i destinatari cui inviare gratuitamente le pubblicazioni;
d) le altre modalità inerenti la realizzazione, la distribuzione e la diffusione delle pubblicazioni e dei materiali audiovisuali di cui alla presente legge.
Nelle riviste, periodici e altre iniziative editoriali realizzate dalla Giunta regionale, è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa Giunta.
Art. 3 - Forme particolari di informazione.
La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o comunque assicurarsi la disponibilità, sulla base di eventuali apposite convenzioni, di particolari iniziative di carattere informativo e promozionale, quali:
a) rubriche e inserti redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e periodica;
b) programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo dell’emittenza pubblica e privata.
Art. 4 - Direzione e redazione.
La Giunta regionale nomina il Direttore responsabile delle singole riviste periodiche o testate, che deve essere un giornalista iscritto all’ordine dei giornalisti.
Lo stesso risponde direttamente alla Giunta per quanto attiene i contenuti delle pubblicazioni.
Per le esigenze redazionali delle pubblicazioni e per la realizzazione delle altre iniziative di cui alla presente legge, la Giunta può avvalersi di giornalisti, esperti e tecnici, iscritti, ove previsto, nei rispettivi ordini o albi, mediante rapporti regolati sulla base dei rispettivi contratti nazionali di lavoro o dei tariffari professionali.
Art. 5 - (Iniziative di informazione di settore e modifica della norma istitutiva dell’ufficio stampa della Giunta regionale)
Tutte le iniziative di settore, ideate, elaborate e proposte dalle strutture amministrative regionali, rientranti in quelle elencate nei precedenti articoli 1 e 3 della presente legge, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa di bilancio e sono coordinate, per quanto attiene i rispettivi programmi e la loro esecuzione, dalla competente struttura regionale per la informazione.
L’ultimo comma dell’art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 come modificato dal secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 50 , è sostituito dai seguenti due commi:
“Nell' ambito della Segreteria della Giunta è istituito un ufficio stampa, al quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di quattro giornalisti assunti a contratto e iscritti all' Ordine dei giornalisti.
L' ufficio stampa opera alle dirette dipendenze della Giunta regionale e risponde alla stessa della propria attività.”
Art. 6 - Abrogazione di leggi regionali.
Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1977, n. 50, 13 settembre 1978, n. 50 e 24 novembre 1981, n. 61.
Art. 7 -Norma finanziaria.
All’onere per lo svolgimento delle attività di informazione di cui alla presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, per l’esercizio 1983, mediante l’istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento di L. 1.880.000.000, ottenuto: mediante il prelievo di L. 600.000.000 dal Fondo globale per le spese correnti normali di cui al capitolo 80210, secondo l’esatta destinazione attribuita a tale importo dall’apposita voce dell’elenco n. 2 annessa alla legge di bilancio per l’esercizio medesimo; mediante lo storno di L. 1.250.000.000 dal capitolo 2410 “ Spese per la attività editoriale della Giunta regionale ”, e lo storno di L. 30.000.000 dal capitolo 2430 “ Spese per rendere effettivo il diritto di informazione dei cittadini ” che restano in lista solo ai fini dello smaltimento dei residui passivi in essere.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione a norma del primo comma dell’art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , tenuto conto degli accantonamenti annualmente previsti sul bilancio pluriennale 1983/86 in corrispondenza alle partite di spesa che hanno fissato la copertura finanziaria per l’esercizio finanziario 1983.
Art. 8 - Variazioni di bilancio.
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/86 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione:
Capitolo 2410 “ Spese per l’attività editoriale della Giunta regionale ( legge regionale n. 50/1977 e n. 50/1978) ”
Bilancio 1983
Bilancio 1983 - 1986
Competenza 1.250.000.000
1983 1.250.000.000
Cassa 1.250.000.000
1984 1.350.000.000

1985 1.450.000.000

1986 1.650.000.000
Capitolo 2430 “ Spese per rendere effettivo il diritto di informazione dei cittadini ”

Competenza 30.000.000
1983 30.000.000


Bilancio 1983
Bilancio 1983 - 1986
Cassa 30.000.000
1984 30.000.000

1985 30.000.000

1986 30.000.000
Capitolo 80210 “ Fondo globale spese correnti normali ”

Competenza 600.000.000
1983 600.000.000
Cassa 600.000.000
1984 640.000.000

1985 690.000.000

1986 800.000.000
Variazione in aumento:

Capitolo 3420 “ Spese per l’attività di informazione della Giunta regionale”

Competenza 1.880.000.000
1983 1.880.000.000
Cassa 1.880.000.000
1984 1.970.000.000

1985 2.170.000.000

1986 2.480.000.000
Codice ISTAT 1.1.1.01.41.01.1
Titolo 1 Cat. 01 Sez. 04



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