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Legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 (BUR n. 51/1984)

Rifinanziamento con modifiche di leggi regionali in agricoltura

Legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 (BUR n. 51/1984) (Effetti esauriti)

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN AGRICOLTURA.

Legge ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 54/1984
S O M M A R I O
Legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 (BUR n. 51/1984)

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN AGRICOLTURA

Art. 1 - Prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del progetto agricolo-alimentare regionale
Ai fini di proseguire l'attività di sviluppo e potenziamento dell'economia agricola nell'ambito degli indirizzi del progetto agricolo-alimentare approvato con legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 72.320 milioni, di cui lire 8.620 milioni a carico dell'esercizio 1984, lire 57.200 milioni a carico dell'esercizio 1985 e lire 6.500 milioni a carico dell'esercizio 1986, suddivisa nei sottoelencati oggetti di intervento:
a) Finanziamenti di programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 20 della legge regionale n. 88/80 (cap. 12523 c.n.i.)
Esercizio 1984
Esercizio 1985


L. 800 milioni
L. 2.000 milioni
b) Contributi per l'assistenza polivalente di cui all'art. 21 della legge regionale n. 88/80
Esercizio 1984 (cap. 12525)
Esercizio 1984 (cap. 12532)


L. 200 milioni
L. 300 milioni
c) Finanziamento di programmi di assistenza tecnica specializzata di cui all'art. 22, III comma della legge regionale n. 88/80 (cap. 12529 c.n.i.)
Esercizio 1984
Esercizio 1985



L. 1.000 milioni
L. 1.550 milioni
d) Finanziamento programmi di assistenza tecnica da parte di cooperative e associazioni di produttori, di cui all'art. 24 della legge regionale n. 88/80 (cap. 12541 c.n.i.)
Esercizio 1984
Esercizio 1985



L. 300 milioni
L. 200 milioni
e) Contributi a favore di cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e alle associazioni di produttori per il personale tecnico e dirigente di cui all'art. 25 della legge regionale n. 88/80 (cap. 12504)
Esercizio 1984




L. 200 milioni
f) Finanziamento di programmi per la valorizzazione delle produzioni in cui all'art. 26 della legge regionale n. 88/80 (cap. 12527 c.n.i.)
Esercizio 1984
Esercizio 1985



L. 800 milioni
L. 200 milioni
g) Contributi per lo sviluppo dell'acquacoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 53, I comma della legge regionale n. 88/80 (cap. 15524 c.n.i.)
Esercizio 1984



L. 520 milioni
h) Contributi in conto capitale per strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche e per provvidenze integrative del concorso FEOGA di cui agli artt. 29 e 30 della legge regionale n. 88/80 (cap. 11537 c.n.i.)
Esercizio 1985





L. 6.000 milioni
i) contributi per l'utilizzazione dei foraggi e il recupero dei terreni abbandonati, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 88/80 (cap. 11541)
Esercizio 1984



L. 500 milioni
l) Premi forfettari per vitelli venduti e collocati presso centri cooperativi di svezzamento, di cui all'art. 39, lett. a) della legge regionale n. 88/80 (cap. 11583)
Esercizio 1984



L. 350 milioni
m) Programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico, di cui all'art. 39, lett. b) della legge regionale n. 88/80 (cap. 12555)
Esercizio 1984



L. 250 milioni
n) Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio per l'acquisto di bestiame da ingrasso, di cui all'art. 36, lett. b) della legge regionale n. 88/80 (cap. 11587 c.n.i.)
Esercizio 1985



L. 4.000 milioni
o) Concorso negli interessi su prestiti di conduzione, di cui all'art. 49 della legge regionale n. 88/80 (Capp. 11521 c.n.i. - 11529 c.n.i.)
Esercizio 1985



L.25.500 milioni
p) Contributi sulle spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'art. 50, I e II comma della legge regionale n. 88/80 (Cap. 11503 c.n.i.)
Esercizio 1984
Esercizio 1985



L. 3.000 milioni
L. 4.000 milioni
q) Contributo in conto interessi su prestiti contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori, di cui all'art. 50, IV comma della legge regionale n. 88/80 (Cap. 11507 c.n.i.)
Esercizio 1985





L. 3.000 milioni
r) Contributo in conto interessi su prestiti per anticipazioni ai soci conferenti da parte di organismi associativi, di cui all'art. 50, V e VI comma della legge regionale n. 88/80 (Cap. 11563 c.n.i.)
Esercizio 1985




L. 9.750 milioni
s) Compenso alle organizzazioni e associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli utenti di motori agricoli, di cui all'art. 62 della legge regionale n. 88/80 (Cap. 12513 c.n.i.)
Esercizio 1985



L. 400 milioni
t) Concorso negli interessi su prestiti per l'acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione, nonché attrezzature zootecniche, di cui all'art. 36, lett. a) della legge regionale n. 88/80 (Cap. 11576 c.n.i.)
L. 1.000 milioni



L. 500 milioni




di limite d'impegno quinquennale a decorrere dall'esercizio 1985
di limite d'impegno quinquennale a decorrere dall'esercizio 1986
u) Concorso negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche, di cui agli artt. 29, 30 e 31 della legge regionale n. 88/80 (Cap. 11501)
L. 3.000 milioni




quale limite d'impegno ventiduennale a decorrere dall'esercizio 1986
v) Concorso negli interessi su mutui per l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie aziendali, di cui all'art. 32 della legge regionale n. 88/80 (Cap. 11531 c.n.i.)
L. 2.000 milioni



quale limite d'impegno diciassettennale a decorrere dall'esercizio 1986

Lo stanziamento di cui alla lett. v) del precedente comma potrà essere utilizzato per la concessione delle provvidenze creditizie previste per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali approvati a norma della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , qualora le assegnazioni statali per tali scopi in forza delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 risultassero insufficienti.
Le provvidenze recate dall'art. 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 possono essere accordate a cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori agricoli anche per il rilevamento totale o di quote maggioritarie del capitale di società proprietarie di impianti per la raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
La denominazione del cap. 011019 è così modificata: "Concorso negli interessi su mutui per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole, il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, la trasformazione delle passività onerose (art. 9, comma II e III, art. 10, comma I, II e III, art. 24 legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 , legge regionale 2 maggio 1980, n. 36 e artt. 29, 30, 31 e 32 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 )".
Art. 2 - Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice
Per conseguire le finalità di cui alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 "Interventi per lo sviluppo della proprierà diretto-coltivatrice", è autorizzato, con decorrenza dell'esercizio finanziario 1986, un limite di impegno di durata ventennale, dell'importo di lire 1.500 milioni (Cap. 11034 - c.n.i.).
Art. 3 - Adeguamento delle disponibilità finanziarie per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
Per la prosecuzione degli interventi in materia di promozione economica e fieristica nel settore primario previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 (Cap. 30023 c.n.i.).
Art. 4 - Integrazione del fondo d'intervento a sostegno della cooperazione agricola, istituito con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 e successive
Il fondo di intervento della cooperazione agricola istituito con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 e successive integrazioni, è dotato per l'esercizio finanziario 1984 di una autorizzazione di spesa di lire 2.500 milioni (cap. 12349 c.n.i.)
Art. 5 - Integrazione finanziaria con modifiche dell'art. 10, lett. q) della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 , relativo all'attuazione del progetto montagna
L'art. 10, lett. q) della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 è così modificato:
"q) Interventi per la promozione e il sostegno della zootecnia nelle zone montane e per l'attuazione del regolamento C.E.E. n. 1944/1981.
La Giunta regionale al fine di favorire le iniziative volte alla valorizzazione dei vitelli prodotti nelle zone montane nonché all'adattamento e alla modernizzazione delle condizioni di produzione di carni bovine, ovine e caprine, è autorizzata a effettuare i seguenti interventi:
1) - Concessione di provvidenze contributive e/o creditizie, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 88/1980 , per la realizzazione in zone montane di centri collettivi di raccolta e/o svezzamento di vitelli nell'ambito di programmi proposti dalle Comunità montane per aree omogenee.
- Concessione delle provvidenze previste dal regolamento C.E.E. n. 1944/1981 per l'ammodernamento, la razionalizzazione e la costruzione di stalle da carne, aziendali e interaziendali.
La spesa per l'attuazione dei suddetti interventi farà carico al cap. 11610 già istituito a tale titolo.
2) - Concessione di contributi nelle spese di gestione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, II comma della legge regionale n. 88/1980 , a favore di organismi cooperativi che svolgono, presso impianti sociali o presso aziende dei soci, attività di raccolta e/o svezzamento di vitelli prodotti nei territori montani.
- Concessione ad allevatori singoli o associati di premi dell'entità massima di L. 60.000, per ciascun vitello prodotto in aziende ricadenti nei territori montani e conferito agli organismi cooperativi che svolgono le predette attività di raccolta e/o svezzamento.
La spesa per l'attuazione dei suddetti interventi farà carico al cap. 11620 già istituito che assume la denominazione "Concessione di contributi nelle spese di gestione a favore di organismi cooperativi che svolgono attività di raccolta e/o svezzamento di vitelli prodotti nei territori montani e di premi a favore di allevatori singoli o associati per il conferimento di vitelli prodotti in aziende ricadenti in territori montani"."
Per la prosecuzione degli interventi di cui al precedente punto 2, è disposta per l'esercizio 1985, una autorizzazione di spesa di lire 1.300 milioni (cap. 11621 c.n.i.).
Art. 6 - Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione
Il punto 2) dell'art. 3 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 è così integrato: dopo le parole "a ovest della autostrada Venezia-Bologna" con l'aggiunta "e nell'area del bacino Retratto-Monselice in provincia di Padova".
Allo scopo di contenere l'onerosità sopportata dai Consorzi di bonifica succeduti nella gestione del bacino Retratto-Monselice per lo smaltimento delle acque collinari esterne, la Giunta regionale può concedere contributi sulle spese sostenute dai suddetti Consorzi nel periodo 1976-1983 nella misura prevista al punto 2) dell'art. 3 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , e comunque in misura non superiore a lire 900 milioni.
Al fine di realizzare interventi di pronto intervento con le procedure previste dall'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni così ripartita (cap. 10040 c.n.i.):
Lire 200 milioni nell'esercizio 1984
Lire 600 milioni nell'esercizio 1985.
Per i maggiori oneri resisi necessari nel corso della gestione esecutiva dei lavori previsti nei programmi regionali di intervento già approntati e in corso di esecuzione è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni così ripartita (cap. 10042 c.n.i.):
Lire 300 milioni nell'esercizio 1984
Lire 1.400 milioni nell'esercizio 1985.
Per la concessione del contributo straordinario di cui al primo comma è disposta una autorizzazione di spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1984 (cap. 10044 c.n.i.).
Art. 7 - Assegnazione all'ESAV per il finanziamento di lavori di adeguamento, sistemazione e ristrutturazione di impianti agricoli di proprietà dell'Ente per l'acquisto di impianti
E' autorizzata per l'anno 1984, l'assegnazione all'ESAV di un ulteriore contributo di lire 1.000 milioni (capp. 12308 e 12309 c.n.i.) per l'adeguamento, sistemazione e ristrutturazione degli impianti agricoli di proprietà dell'Ente medesimo, o realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 910/56, e per l'acquisto di impianti, ai termini dell'art. 2, ultimo comma della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 e dell'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
Qualora i suddetti impianti siano affidati in gestione a organismi associativi, il finanziamento di cui al precedente comma potrà essere direttamente fruito dagli organismi medesimi per l'ammodernamento degli impianti stessi, con esclusione delle ordinarie manutenzioni, anche relativamente a opere e acquisti già eseguiti, purchè preventivamente autorizzati dall'ESAV.
Art. 8 - Contributo per l'Enoteca Regionale Veneta
E' autorizzata per l'anno 1984, la concessione di un contributo di lire 50 milioni (cap. 12149 c.n.i.) in favore dell'Enoteca Regione Veneta di Pramaggiore per lo svolgimento di programmi di valorizzazione dei vini tipici del Veneto.
Tale contributo potrà essere erogato a seguito della presentazione dei programmi di attività che dovranno armonizzarsi con i programmi promozionali di cui all'art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .
Art. 9 - Finanziamento dei piani profilassi della leucosi bovina enzootica (L.B.E.)
Al fine di contribuire all'attuazione di un piano quinquennale di profilassi della leucosi bovina enzootica, secondo le norme di cui al D.M. 15 luglio 1982, è disposta una autorizzazione di spesa di lire 400 milioni annui, a partire dall'esercizio 1984 (cap. 12129 c.n.i.).
Il finanziamento di cui al precedente comma è destinato:
a) al pagamento degli esami sierologici e istologici che daranno eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie a tariffe concordate con la Giunta regionale e in base ad apposita convenzione;
b) all'istituzione e gestione del servizio di sierodiagnostica per le LBE presso tutte le sezioni dell'istituto zooprofilattico nel territorio della Regione Veneto.
Art. 10 - Procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia - Sezione Orientamento
Allo scopo di dare attuazione agli interventi previsti dal Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento la Giunta regionale è autorizzata a disporre con atti amministrativi le necessarie variazioni di bilancio al fine di dare copertura finanziaria alla quota parte delle provvidenze di competenza comunitaria e/o statale stabiliti dai regolamenti n. 17/64, n. 1035/72, n. 1163/76, n. 355/77, n. 1760/78, n. 1361/78, n. 456/80, n. 458/80, n. 1944/81 e n. 1215/83.
Art. 11 - Finanziamento dell'intervento previsto dall'art. 41 della legge n. 153/1975
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153 è autorizzata per l'esercizio 1984 la spesa di lire 300 milioni (cap. 12810) alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del Cap. 12805 del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 12 - Prosecuzione di interventi nel settore forestale
Allo scopo di proseguire le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale di cui all'art. 3, della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 , è autorizzata per l'esercizio 1984 l'ulteriore spesa di lire 250 milioni (cap. 13013).
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 20 lett. b), artt. 21 e 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , per il miglioramento di boschi esistenti per l'arboricoltura da legno, per rimboscamenti protettivi e ricostituzione di superfici boscate, è autorizzata per l'esercizio 1984 l'ulteriore spesa di lire 150 milioni (cap. 13049).
Per la prosecuzione degli interventi di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 per la difesa idrogeologica, è autorizzata per l'esercizio 1984 l'ulteriore spesa di lire 350 milioni (cap. 13033 c.n.i.).
Art. 13 - Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste nel triennio 1984/86 ammontanti a complessive lire 85.320 milioni si provvede nel seguente modo:
a) quanto a lire 60.850 milioni, di cui lire 12.950 milioni nel 1984, lire 42.500 milioni nel 1985 e lire 5.400 milioni nel 1986, mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977 iscritte al cap. 9004 del tesoro con legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984);
b) quanto a lire 15.400 milioni mediante le previste assegnazioni statali a valere sulle somme messe a disposizione del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste nella tab. C allegata alla legge n. 730/1983 (legge finanziaria 1984) del bilancio per l'esercizio finanziario 1985;
c) quanto a lire 3.400 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 80230 (fondo globale di spese di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 della Regione;
d)quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione del cap. 86200 del bilancio per il 1985 e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione dello stesso capitolo del bilancio 1986;
e) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione del cap. 12805 del bilancio 1984;
f) quanto a lire 770 milioni mediante riduzione del cap. 12544 del bilancio 1984;
g) quanto a lire 250 milioni mediante riduzione del cap. 14506 del bilancio 1984;
h) quanto a lire 350 milioni mediante applicazione nell'esercizio 1984 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile, risultato alla chiusura dell'esercizio 1983.
Art. 14 - Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio di previsione pluriennale 1984/1986 sono apportate le variazioni di cui alle allegate tabelle.


SOMMARIO