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Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984)

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984)

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

Art. 1 - (Oggetto).

La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2 - (Sede e servizi)

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all’assegnazione, a cura dell’Ufficio di Presidenza,di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
L’Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l’assolvimento in forma autonoma delle proprie funzioni. ( 1)
L’Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all’allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l’accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale. ( 2)
In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all’Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Art. 2 bis - Spese per il personale. (3)

1. A partire dalla decima legislatura regionale l’ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l’importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall’Ufficio di presidenza.

Art. 3 - Contributi. (4) (5)

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.
6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.
7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura. ( 6)

Art. 3.1 - Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto. (7)

1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” per le spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall’Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze.
2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Art. 3 bis - Unificazione di Gruppi.

omissis ( 8)

Art. 4 -(Divieto di finanziamento a partiti)

omissis ( 9)

Art. 5 - Attività dei gruppi consiliari.

omissis ( 10)

Art. 6 - Rendiconto di esercizio annuale. (11) (12)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell’anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all’inizio dell’esercizio di riferimento.
2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque ( 13) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo. ( 14)
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

Art. 6 bis - Misure per la trasparenza del finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. (15)

1. È istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati in un’apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.”.

Art. 7

(omissis) ( 16)

Art. 8

(omissis) ( 17)

Art. 9

(omissis) ( 18)

Art. 10

(omissis) ( 19)

Art. 11

(omissis) ( 20)

Art. 12 - (Abrogazioni di leggi).

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

Art. 13 - (Norma finanziaria)

Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall’art. 17 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Alla spesa si provvede, per l’anno in corso, facendo riferimento al Cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.


Note

( 1) Comma aggiunto da art. 37 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 2) Comma così sostituito da art. 1, legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 .
( 3) Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 . Vedi per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 quanto disposto dall’articolo 13 comma 1 L.R. 47/2012; vedi altresì quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 13 L.R. 47/2012 in ordine alla non applicazione alle spese per il personale dei Gruppi consiliari dei limiti stabiliti dal decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
( 4) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 14 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 5) In ordine alla disciplina dei contributi di cui al presente articolo, in esito alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, vedi art. 4 legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 .
( 6) Per la interpretazione autentica del presente comma, vedi comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 ai sensi del quale “Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari.”.
( 7) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 16 .
( 8) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 9) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 10) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 11) Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 12) Vedi anche art. 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 che reca la disciplina degli adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
( 13) Comma così modificato da lettera a) comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 che ha sostituito la parola “cinquanta” con la parola “cinquantacinque”
( 14) Comma aggiunto da lettera b) comma 1 articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
( 15) Testo inserito da comma 1 art. 16 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 16) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 17) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 18) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 19) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 20) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984)

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

Art. 1 - Oggetto.
La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.
Art. 2 - Sede e servizi.
Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all’assegnazione, a cura dell’Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
L’Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all’allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche, di cancelleria e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l’accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale.
In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all’Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.
Art. 3 - Spese di funzionamento e aggiornamento.
Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l’attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito da:
a) una quota mensile fissa di L. 800.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di lire 125.000 per ciascun componente il Gruppo medesimo;
b) da una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del Gruppo, sulla base dei seguenti criteri:
Gruppi da 2 consiglieri L. 5.280.000
Gruppi da 3 a 5 consiglieri L. 10.380.000
Gruppi da 6 a 10 consiglieri L. 25.020.000
Gruppi da 11 a 20 consiglieri L. 32.400.000
Gruppi oltre 20 consiglieri L. 47.040.000
Se, nel corso dell’anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.
Art. 4 - Divieto di finanziamento a partiti.
I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 5 - Divieto di finanziamento a consiglieri regionali.
I Gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d' opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni. Sono tuttavia consentiti, rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell’art 3 della presente legge, quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dal capoluogo regionale o dal Comune di residenza del consigliere e il Gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi.
Art. 6 - Rendiconto sull’impiego del contributo finanziario.
Ogni Gruppo è tenuto a presentare all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto sull’impiego del contributo ricevuto nell’anno precedente, per gli adempimenti di cui agli artt. 87 e 88 del Regolamento del Consiglio regionale approvato con provvedimento del Consiglio regionale 6 luglio 1972, n. 44.
Il rendiconto dovrà essere redatto secondo modalità stabilite da apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il quale provvederà ad allegarlo al conto consuntivo del Consiglio regionale e a pubblicarlo sulla rivista edita a cura del Consiglio stesso.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 7 – Assegnazione di personale.
L' attività degli impiegati alla dipendenza dei Gruppi consiliari è svolta esclusivamente a mezzo dei dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri Enti pubblici.
A ogni Gruppo consiliare sono assegnate due unità lavorative alle quali vengono aggiunte:
- una unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 3 a 5 consiglieri;
- due unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 6 a 10 consiglieri;
- cinque unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 11 a 20 consiglieri;
- sette unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti più di 20 consiglieri.
Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nelle misure e con le qualifiche sottoindicate o equiparate:

Elenco delle qualifiche del personale:
numero consiglieri
qualifiche del personale
dei gruppi
funzion.
8a
istrut. dir.
7a
istrut.
6a
collabor.
5a
esecut.
4a
fino a 2:
1



1
da 3 a 5:
1

1

1
da 6 a 10:
1
1
1

1
da 11 a 20:
1
3
2

1
più di 20:
2
3
3

1
Art. 8 - Procedure per l' assegnazione del personale
Il personale di cui all' art. 7 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che inoltra la relativa proposta alla Giunta regionale, la quale provvede all' assegnazione ovvero, se trattasi di personale non regionale, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.
Per l' assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l' assenso dell' impiegato.
Gli impiegati assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio Stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del Presidente del Gruppo consiliare.
Art. 9 - Orario, trasferte, missioni.
L' orario di servizio del personale, di cui all' art. 7, le modalità per l' effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.
Art. 10 - Norme particolari.
Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dallo Stato o da altri Enti pubblici o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto contemplato dal precedente art. 7.
Il finanziamento, di cui al precedente comma, è assegnato con provvedimento dell' Ufficio di Presidenza e corrisposto in rate mensili.
E' vietata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei Gruppi consiliari che configuri l' instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.
Art. 11 - Norma transitoria.
Il personale dei Gruppi consiliari assunto, ai sensi dell' art. 2, quarto comma, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 , nel testo modificato dall' art. 1 della legge regionale 10 agosto 1979, n. 52 , entro la data dell' 1 marzo 1983 e in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è, a domanda, inquadrato previo superamento di apposito concorso riservato, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l' accesso dall' esterno alle qualifiche medesime, fatta eccezione per l' età e salvo quanto disposto dal successivo comma.
Il personale privo del titolo di studio richiesto per l' accesso alle qualifiche funzionali, determinate ai sensi del primo comma, può concorrere per l' inquadramento nella qualifica funzionale immediatamente inferiore.
La domanda di cui al primo comma è presentata, a pena di decadenza, al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal mese successivo a quello di approvazione della graduatoria degli idonei.
Il numero complessivo delle unità di personale da inquadrare non può superare per ciascun gruppo consiliare i limiti fissati prima dell' entrata in vigore della presente legge dall' art. 2, primo comma, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 , nel testo modificato dall' art. 1 della legge regionale 10 agosto 1979, n. 52 .
La composizione della commissione esaminatrice, le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso di cui al primo comma sono stabilite con deliberazione dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Art. 12 - Abrogazioni di leggi.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- 25 gennaio 1973, n. 3;
- 13 gennaio 1976, n. 4;
- 9 settembre 1977, n. 54;
- 9 marzo 1979, n. 14;
- 10 agosto 1979, n. 52;
- 30 luglio 1981, n. 45.
Art. 13 - Norma finanziaria.
Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall’art. 17 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Alla spesa si provvede, per l’anno in corso, facendo riferimento al Cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.


SOMMARIO