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Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)
Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile
Sommario
“Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.
Legge abrogata da comma 1 articolo 32
legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 .
Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , le organizzazioni di volontariato già iscritte all’Albo di cui alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , sono iscritte d’ufficio all’Elenco di cui all’articolo 10, previa verifica di permanenza dei requisiti.
Vedi inoltre quanto disposto dall’articolo 30 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , che, recando disposizioni attuative e transitorie, dispone che “Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.” e “Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.”.
Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , le organizzazioni di volontariato già iscritte all’Albo di cui alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , sono iscritte d’ufficio all’Elenco di cui all’articolo 10, previa verifica di permanenza dei requisiti.
Vedi inoltre quanto disposto dall’articolo 30 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , che, recando disposizioni attuative e transitorie, dispone che “Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.” e “Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.”.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984) (Abrogata)
- DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.
Sommario
“Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)
- DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.
- Titolo I Disposizioni generali
- Titolo II Le strutture operative
- Titolo III Attività di prevenzione
- Titolo IV Le attività di soccorso e ripristino
- Art. 16 - L’organizzazione degli interventi
- Art. 17 - I lavori di pronto intervento
- Art. 18 - Snellimento delle procedure
- Art. 19 - Interventi in materia di agricoltura
- Art. 20 - Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria
- Art. 21 - Rimborso dei fondi anticipati
- Art. 22 – Disposizione transitoria
- Art. 23 - Abrogazione
- Art. 24 - Norma finanziaria
- Art. 25 - Variazione di bilancio
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
1.La Regione, mediante gli interventi previsti dalla presente legge, partecipa alla organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti e mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni delle Comunità Montane, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, del DPR 6 febbraio 1981, n. 66, dell' art. 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di calamità naturali.
2.Tali interventi sono diretti a prevedere, prevenire e/ o limitare le cause e gli effetti di straordinarie calamità naturali o catastrofi, anche prodotte dall' attività dell' uomo; a soccorrere le popolazioni colpite; a ripristinare i pubblici servizi, nonchè i beni pubblici e privati, danneggiati o distrutti.
2.Tali interventi sono diretti a prevedere, prevenire e/ o limitare le cause e gli effetti di straordinarie calamità naturali o catastrofi, anche prodotte dall' attività dell' uomo; a soccorrere le popolazioni colpite; a ripristinare i pubblici servizi, nonchè i beni pubblici e privati, danneggiati o distrutti.
Art. 2 – Le attività regionali
1. Le attività regionali in materia di protezione civile, nell' ambito delle competenze proprie o delegate, consistono:
1. in attività di previsione e prevenzione, quali:
a) la predisposizione di studi e progetti, anche mediante l' elaborazione di piani, per la previsione e la prevenzione di calamità naturali o catastrofi;
b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla
c) l'installazione e la gestione di sistemi, anche con l' ausilio delle telecomunicazioni, per il rilevamento di fenomeni naturali o artificiali che possano essere causa di eventi dannosi o pericolosi, di natura straordinaria o eccezionale;
d) l'attivazione di una sala operativa per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento;
e) l'acquisizione di attrezzature, macchine ed equipaggiamenti di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, per costituire una propria dotazione permanente e/ o per concederli in uso ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e ad altri organismi pubblici;
f) la concessione di contributi ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle province, per l' acquisto di mezzi per la gestione, anche in forma associata, del servizio di pronto intervento - ivi compreso il servizio di polizia urbana - nonchè ad associazioni aventi fini di volontariato;
g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione e il coordinamento di programmi educativi, realizzati con i mezzi più aggiornati e efficaci;
2. in attività di soccorso e ripristino, quali:
a) l' approntamento dei mezzi, l' esecuzione dei servizi di emergenza e di pronto intervento, l' assistenza delle popolazioni, nonchè i primi interventi di riattivazione dei servizi pubblici;
b) l' adozione dei provvedimenti di competenza regionale per il ripristino dei beni pubblici e privati danneggiati, per la riparazione dei servizi pubblici e per la ricostruzione di quelli distrutti, ovvero per il recupero e la sistemazione ambientale.
1. in attività di previsione e prevenzione, quali:
a) la predisposizione di studi e progetti, anche mediante l' elaborazione di piani, per la previsione e la prevenzione di calamità naturali o catastrofi;
b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla
c) l'installazione e la gestione di sistemi, anche con l' ausilio delle telecomunicazioni, per il rilevamento di fenomeni naturali o artificiali che possano essere causa di eventi dannosi o pericolosi, di natura straordinaria o eccezionale;
d) l'attivazione di una sala operativa per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento;
e) l'acquisizione di attrezzature, macchine ed equipaggiamenti di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, per costituire una propria dotazione permanente e/ o per concederli in uso ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e ad altri organismi pubblici;
f) la concessione di contributi ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle province, per l' acquisto di mezzi per la gestione, anche in forma associata, del servizio di pronto intervento - ivi compreso il servizio di polizia urbana - nonchè ad associazioni aventi fini di volontariato;
g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione e il coordinamento di programmi educativi, realizzati con i mezzi più aggiornati e efficaci;
2. in attività di soccorso e ripristino, quali:
a) l' approntamento dei mezzi, l' esecuzione dei servizi di emergenza e di pronto intervento, l' assistenza delle popolazioni, nonchè i primi interventi di riattivazione dei servizi pubblici;
b) l' adozione dei provvedimenti di competenza regionale per il ripristino dei beni pubblici e privati danneggiati, per la riparazione dei servizi pubblici e per la ricostruzione di quelli distrutti, ovvero per il recupero e la sistemazione ambientale.
Art. 3 - Le modalità di attuazione
Le attività di prevenzione di cui alle lett. a), b), c), e d), n. 1 dell' art. 2, sono deliberate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica di Protezione Civile, e valgono anche quali proposte al Comitato regionale per la Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dai numeri 1) e 2) dell' art. 9 del DPR 6 febbraio 1981, nº 66. Le attività di cui alle restanti lett. e) e f) del n. 1 dell' art. 2, sono esercitate in armonia con quanto previsto dai piani provinciali e dai programmi regionali di Protezione civile, di cui al citato decreto n. 66 del 1981. Le attività regionali di soccorso e di ripristino, di cui al punto 2) dell' art. 2), sono realizzate, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, secondo i criteri e le modalità previste dai piani provinciali e dai programmi regionali di protezione civile e, comunque, nell' ambito del coordinamento previsto dalle leggi vigenti.
Titolo II
Le strutture operative
Capo I
Le strutture regionali
Art. 4 – L'Ufficio per la Protezione Civile
E' istituito l'Ufficio per la Protezione Civile come articolazione della Segreteria regionale per i rapporti con gli Enti locali, costituito da servizi ordinari e servizi di emergenza.
La denominazione di <<Ufficio>> attribuita, nella presente legge, alla struttura di cui al primo comma non ha rilevanza agli effetti dell' applicazione dell' art. 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni.
Alle dipendenze dell'Ufficio è costituita la sala operativa della Protezione Civile, cui fanno capo i sistemi regionali di informazione e rilevamento dei dati, con lo scopo di assicurare:
a) l'acquisizione e il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili, straordinarie calamità o catastrofi;
b) il collegamento in tempo reale con le sedi del Comitato regionale della Protezione Civile e delle Prefetture; con gli uffici e le sedi; anche periferiche, delle Amministrazioni Provinciali e degli Enti locali del territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l' afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini degli interventi, singoli o combinati, della Protezione civile.
L'ufficio è altresì fornito delle attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.
La denominazione di <<Ufficio>> attribuita, nella presente legge, alla struttura di cui al primo comma non ha rilevanza agli effetti dell' applicazione dell' art. 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni.
Alle dipendenze dell'Ufficio è costituita la sala operativa della Protezione Civile, cui fanno capo i sistemi regionali di informazione e rilevamento dei dati, con lo scopo di assicurare:
a) l'acquisizione e il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili, straordinarie calamità o catastrofi;
b) il collegamento in tempo reale con le sedi del Comitato regionale della Protezione Civile e delle Prefetture; con gli uffici e le sedi; anche periferiche, delle Amministrazioni Provinciali e degli Enti locali del territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l' afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini degli interventi, singoli o combinati, della Protezione civile.
L'ufficio è altresì fornito delle attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.
Art. 5 – Le attribuzioni dell’Ufficio per la Protezione Civile
Per la promozione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all’art. 2, la Giunta regionale si avvale principalmente dell'ufficio per la Protezione Civile.
In particolare, tramite lo stesso, essa provvede:
1) alla raccolta e all’aggiornamento dei dati concernenti i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane, delle Province;
2)all’aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;
3)alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi
a)alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità;
In particolare, tramite lo stesso, essa provvede:
1) alla raccolta e all’aggiornamento dei dati concernenti i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane, delle Province;
2)all’aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;
3)alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi
a)alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità;
b)agli edifici e alle aree di utilizzazione per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e per l’installazione di attendamenti e strutture ausiliarie;
c)alle imprese assuntrici di lavori edili stradali, con la indicazione dei principali mezzi e attrezzature di cui dispongono e utilizzabili per il pronto intervento;
d)alle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/ o commercio di legnami,ferramenta,materiale da cantiere o da campeggio apparecchi e mezzi di illuminazione;
e)ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;
e)ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;
f)alla gestione della sala operativa, nonchè della banca dei dati interessanti la Protezione Civile.
Art. 6 – La Commissione Tecnica per la Protezione Civile
E' istituita la Commissione tecnica di Protezione Civile( CTPC) con funzioni consultive sulle materie di cui alla presente legge.
La Commissione è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da esso delegato;
b) da un rappresentante della Sezione regionale dello ANCI;
c) da un rappresentante dell' Unione Regionale Province Venete;
d) da un rappresentante dell' Unione Regionale delle Comunità Montane;
e) dal Segretario generale della Programmazione e dai Segretari regionali;
f) da sette esperti o tecnici di chiara fama, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie: sismologia, idraulica, sicurezza degli impianti industriali ed energetici, ingegneria civile, inquinamento atmosferico e idrico, epidemiologica;
g) da un rappresentante del Ministero della Difesa;
h) dall' Ispettore interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
i) dal Responsabile dell' Ufficio per la Protezione Civile e dai Dirigenti dei Dipartimenti per i Lavori pubblici, per la Viabilità e i Trasporti, per la Sanità , per l' Assistenza Sociale, per l' Agricoltura, per le Foreste e la Economia Montana;
l) da un rappresentante delle Associazioni di volontariato presenti nel Veneto.
Funge da Segretario un dipendente nominato dal Presidente della Commissione.
I membri della Commissione, che vi partecipano in rappresentanza di un ufficio pubblico, sono sostituiti, in caso di assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.
La Commissione agisce su iniziativa del proprio Presidente, formulando proposte e pareri o elaborando studi nelle materie di cui alla presente legge.
Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio regionale. I compensi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale secondo le norme vigenti.
La Commissione è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da esso delegato;
b) da un rappresentante della Sezione regionale dello ANCI;
c) da un rappresentante dell' Unione Regionale Province Venete;
d) da un rappresentante dell' Unione Regionale delle Comunità Montane;
e) dal Segretario generale della Programmazione e dai Segretari regionali;
f) da sette esperti o tecnici di chiara fama, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie: sismologia, idraulica, sicurezza degli impianti industriali ed energetici, ingegneria civile, inquinamento atmosferico e idrico, epidemiologica;
g) da un rappresentante del Ministero della Difesa;
h) dall' Ispettore interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
i) dal Responsabile dell' Ufficio per la Protezione Civile e dai Dirigenti dei Dipartimenti per i Lavori pubblici, per la Viabilità e i Trasporti, per la Sanità , per l' Assistenza Sociale, per l' Agricoltura, per le Foreste e la Economia Montana;
l) da un rappresentante delle Associazioni di volontariato presenti nel Veneto.
Funge da Segretario un dipendente nominato dal Presidente della Commissione.
I membri della Commissione, che vi partecipano in rappresentanza di un ufficio pubblico, sono sostituiti, in caso di assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.
La Commissione agisce su iniziativa del proprio Presidente, formulando proposte e pareri o elaborando studi nelle materie di cui alla presente legge.
Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio regionale. I compensi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale secondo le norme vigenti.
Capo II
Le forme di concorso degli Enti locali
Art. 7 - I Comuni
Nel quadro della vigente disciplina nazionale, la Giunta regionale, favorisce, anche mediante l’erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli 13 e 15, l’iniziativa dei Comuni, diretta a:
1. redigere una carta del proprio territorio, con l’indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;
2. predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;
3. organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonchè quelli di emergenza.
Per il conseguimento dei compiti indicati al precedente comma, i Comuni, in previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorziarsi fra loro e con le Province, o delegare le Comunità Montane o convenzionarsi con Enti e Aziende specializzate, per interventi preventivi o di soccorso urgente in materia di Protezione Civile.
1. redigere una carta del proprio territorio, con l’indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;
2. predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;
3. organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonchè quelli di emergenza.
Per il conseguimento dei compiti indicati al precedente comma, i Comuni, in previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorziarsi fra loro e con le Province, o delegare le Comunità Montane o convenzionarsi con Enti e Aziende specializzate, per interventi preventivi o di soccorso urgente in materia di Protezione Civile.
Art. 8 - Le Province
Nel quadro della vigente disciplina nazionale e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la Giunta regionale favorisce - anche mediante l’erogazione di contributi - con le modalità indicate agli articoli 13 e 15, l’iniziativa delle Province diretta a:
1. provvedere, d' intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti la Protezione Civile;
2. collaborare, con la Regione, nell’organizzazione e nel coordinamento di corsi, nonchè di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di Protezione Civile;
3. eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento,in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;
4. proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;
5. organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell’organizzazione della Protezione Civile;
6. nonchè a coordinare e organizzare corsi, programmi e attività per la formazione l' addestramento dei volontari, provvedere alla raccolta, e alla trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati relativi agli elenchi, a livello provinciale, del volontariato di cui ai punti a, b e c, dell' art. 10.
1. provvedere, d' intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti la Protezione Civile;
2. collaborare, con la Regione, nell’organizzazione e nel coordinamento di corsi, nonchè di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di Protezione Civile;
3. eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento,in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;
4. proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;
5. organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell’organizzazione della Protezione Civile;
6. nonchè a coordinare e organizzare corsi, programmi e attività per la formazione l' addestramento dei volontari, provvedere alla raccolta, e alla trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati relativi agli elenchi, a livello provinciale, del volontariato di cui ai punti a, b e c, dell' art. 10.
Capo III
Il volontariato
Art. 9 – Finalità e requisiti
La Regione promuove e valorizza la funzione sociale del volontariato come forma organizzativa della solidarietà umana, e quale mezzo significativo della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità , per il conseguimento di fini di elevato interesse civile.
Rientrano nel << volontariato della protezione civile >> i soggetti singoli o gli enti e associazioni riconosciuti a norma delle leggi vigenti, che dichiarino di perseguire le finalità di operare in modo assolutamente gratuito, nella attività di previsione, prevenzione, protezione, nonchè di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi, secondo le direttive e alle dipendenze funzionali dell' autorità competente.
A tale scopo la Regione, contribuisce al finanziamento dei programmi e delle attività di formazione in materia di protezione civile, nonchè al finanziamento delle attività dei volontari, delle associazioni e degli enti di volontariato nell' ambito dei piani provinciali e dei programmi regionali di protezione civile.
La Regione utilizza il volontariato esclusivamente nei settori di competenza propria o delegata.
Rientrano nel << volontariato della protezione civile >> i soggetti singoli o gli enti e associazioni riconosciuti a norma delle leggi vigenti, che dichiarino di perseguire le finalità di operare in modo assolutamente gratuito, nella attività di previsione, prevenzione, protezione, nonchè di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi, secondo le direttive e alle dipendenze funzionali dell' autorità competente.
A tale scopo la Regione, contribuisce al finanziamento dei programmi e delle attività di formazione in materia di protezione civile, nonchè al finanziamento delle attività dei volontari, delle associazioni e degli enti di volontariato nell' ambito dei piani provinciali e dei programmi regionali di protezione civile.
La Regione utilizza il volontariato esclusivamente nei settori di competenza propria o delegata.
Art. 10 – Gli elenchi del volontariato
Per gli scopi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale provvede, tramite l' Ufficio per la Protezione Civile, a tenere aggiornata la raccolta:
a) degli elenchi dei volontari, singoli o per gruppo, suddivisi secondo competenze professionali e specialistiche;
b) dell' elenco degli enti, che hanno, come finalità istituzionali la formazione, l' addestramento e l' aggiornamento dei volontari, sia nella specializzazione di attività collettive e di coordinamento fra specializzazioni diverse;
c) dell' elenco delle Associazioni di volontariato, che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
a) degli elenchi dei volontari, singoli o per gruppo, suddivisi secondo competenze professionali e specialistiche;
b) dell' elenco degli enti, che hanno, come finalità istituzionali la formazione, l' addestramento e l' aggiornamento dei volontari, sia nella specializzazione di attività collettive e di coordinamento fra specializzazioni diverse;
c) dell' elenco delle Associazioni di volontariato, che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Titolo III
Attività di prevenzione
Art. 11 - Studi e piani di intervento
Per l’elaborazione degli studi e l’approntamento dei piani di intervento, di cui alle lett. a) e b), punto 1) dello art. 2, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti Universitari, Istituti scientifici e di ricerca, Società di studio e progettazione, o singoli esperti.
Gli studi, le indagini e le ricerche saranno indirizzati a prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose; a individuare aree territoriali di rischio; a indicare i rimedi idonei a prevenire a proporre i modi per un corretto ripristino dell’ambiente, nel rispetto della sua conformazione, e della sua destinazione naturale.
Le proposte contenute nei piani di intervento - elaborati, di norma, per singoli settori e a dimensione provinciale - indicano le modalità operative, in ordine alle forme o all’entità del concorso degli enti locali e delle strutture d' intervento, nonchè al coordinamento e alla utilizzazione delle associazioni di volontariato.
Gli studi, le indagini e le ricerche saranno indirizzati a prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose; a individuare aree territoriali di rischio; a indicare i rimedi idonei a prevenire a proporre i modi per un corretto ripristino dell’ambiente, nel rispetto della sua conformazione, e della sua destinazione naturale.
Le proposte contenute nei piani di intervento - elaborati, di norma, per singoli settori e a dimensione provinciale - indicano le modalità operative, in ordine alle forme o all’entità del concorso degli enti locali e delle strutture d' intervento, nonchè al coordinamento e alla utilizzazione delle associazioni di volontariato.
Art. 12 – Acquisto e custodia di materiali
La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di:
a) attrezzature e sistemi di rilevamento dei dati e dei rilevamenti naturali o artificiali, di cui alla lett. c) dell' art. 2;
b) attrezzature, macchine ed equipaggiamento di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, al fine di costituire una dotazione permanente, da utilizzare, in caso di eventi calamitosi, sia direttamente, sia mettendoli a disposizione degli Enti locali interessati.
Per l' acquisto e la custodia del materiale, si osserva, in quanto applicabile, la legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 .
a) attrezzature e sistemi di rilevamento dei dati e dei rilevamenti naturali o artificiali, di cui alla lett. c) dell' art. 2;
b) attrezzature, macchine ed equipaggiamento di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, al fine di costituire una dotazione permanente, da utilizzare, in caso di eventi calamitosi, sia direttamente, sia mettendoli a disposizione degli Enti locali interessati.
Per l' acquisto e la custodia del materiale, si osserva, in quanto applicabile, la legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 .
Art. 13 - Contributi agli Enti locali
La Giunta regionale concede, su domanda, contributi a fondo perduto, ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Province, per l’acquisto di mezzi e dotazioni necessari per gli interventi di Protezione Civile di rispettiva competenza.
In assenza dei programmi regionali e provinciali di protezione civile di cui all’art. 3, la ripartizione dei contributi avviene, tenendo conto della estensione territoriale dei comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e delle Province, della popolazione residente e di quella eventualmente provvisoria, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alla previsione di possibili calamità naturali o catastrofi.
In assenza dei programmi regionali e provinciali di protezione civile di cui all’art. 3, la ripartizione dei contributi avviene, tenendo conto della estensione territoriale dei comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e delle Province, della popolazione residente e di quella eventualmente provvisoria, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alla previsione di possibili calamità naturali o catastrofi.
Art. 14 - Contributo al volontariato
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni di volontariato, riconosciute a norma delle vigenti leggi.
I contributi sono concessi:
a) per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;
b) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;
c) per le spese di acquisto delle attrezzature,macchine ed equipaggiamenti per l’addestramento e per l’intervento.
Per le finalità di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell’apposito elenco, di cui alla lett. a) dell’art 10.
Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell’addestramento e dell’aggiornamento dei volontari, per le spese relative all’organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.
L’assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.
I contributi sono concessi:
a) per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;
b) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;
c) per le spese di acquisto delle attrezzature,macchine ed equipaggiamenti per l’addestramento e per l’intervento.
Per le finalità di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell’apposito elenco, di cui alla lett. a) dell’art 10.
Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell’addestramento e dell’aggiornamento dei volontari, per le spese relative all’organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.
L’assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.
Art. 15 - Condizioni per la concessione di contributi
La concessione dei contributi di cui al presente titolo, è subordinata alle seguenti condizioni:
1. quando si tratti di Comuni singoli o associati, di Comunità Montane e, di Province:
a) che gli stessi enti attuino nell’ambito delle rispettive competenze, le iniziative o le attività, indicate dalla Regione, di cui ai precedenti 7 e 8;
b) che gli stessi si impegnino a trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale e al competente Ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile, i dati di cui alla precedente lettera a);
c) che, in caso di emergenza,si impegnino a mettere a disposizione con i nuclei operativi, le proprie attrezzature e gli equipaggiamenti, per gli interventi di protezione civile.
2. quando si tratti di enti e associazioni di volontariato, che gli stessi si impegnino:
a) a realizzare le attività istituzionali, a curare un costante aggiornamento dei volontari,a presentare l’annuale rendiconto degli acquisti operati, dello addestramento delle attività svolte col contributo regionale;
b) a intervenire nei casi di emergenza.
Le domande di concessione di contributi devono essere corredate, secondo le modalità indicate, in via amministrativa, dalla Giunta regionale, a norma dell’art.32, lett. g) dello Statuto, e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
1. quando si tratti di Comuni singoli o associati, di Comunità Montane e, di Province:
a) che gli stessi enti attuino nell’ambito delle rispettive competenze, le iniziative o le attività, indicate dalla Regione, di cui ai precedenti 7 e 8;
b) che gli stessi si impegnino a trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale e al competente Ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile, i dati di cui alla precedente lettera a);
c) che, in caso di emergenza,si impegnino a mettere a disposizione con i nuclei operativi, le proprie attrezzature e gli equipaggiamenti, per gli interventi di protezione civile.
2. quando si tratti di enti e associazioni di volontariato, che gli stessi si impegnino:
a) a realizzare le attività istituzionali, a curare un costante aggiornamento dei volontari,a presentare l’annuale rendiconto degli acquisti operati, dello addestramento delle attività svolte col contributo regionale;
b) a intervenire nei casi di emergenza.
Le domande di concessione di contributi devono essere corredate, secondo le modalità indicate, in via amministrativa, dalla Giunta regionale, a norma dell’art.32, lett. g) dello Statuto, e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Titolo IV
Le attività di soccorso e ripristino
Art. 16 - L’organizzazione degli interventi
Per consentire l’adozione dei provvedimenti di pronto intervento di competenza regionale, i Sindaci, i Presidenti di Comunità Montane e di Province, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio di rispettiva competenza, forniscono, alla sala operativa regionale e al competente ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per i necessari interventi.
La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell’art. 32 dello Statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonchè per l’individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro coordinamento.
Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all’aggravarsi dell’evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di protezione civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all’adozione delle misure improcrastinabili di propria competenza e, quando l’evento, per localizzazione, dimensione o natura, esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi statali e dei nuclei operativi degli Enti locali, nonchè quella delle Associazioni di volontariato.
La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell’art. 32 dello Statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonchè per l’individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro coordinamento.
Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all’aggravarsi dell’evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di protezione civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all’adozione delle misure improcrastinabili di propria competenza e, quando l’evento, per localizzazione, dimensione o natura, esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi statali e dei nuclei operativi degli Enti locali, nonchè quella delle Associazioni di volontariato.
Art. 17 - I lavori di pronto intervento
In caso, di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lett. d) dell’articolo 6 della
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , sia l’intervento diretto dal Genio Civile sia l’intervento dei Comuni, singoli o associati, o di Comunità Montane, dotati di idonee strutture tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica incolumità.
I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell’intervento di emergenza.
I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in:
1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica incolumità;
2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale;
3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell’igiene pubblica;
4) ripristino dell’agibilità essenziale dei porti;
5) ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali;
6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;
7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale,di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni.
I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l’urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l’esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.
I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell’amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata.
Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di lire 50 milioni, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la ratifica. Il Presidente della Giunta regionale può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell’opera.
L’autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica dell’autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore.
Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all’erogazione delle somme approvate.
I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell’intervento di emergenza.
I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in:
1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica incolumità;
2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale;
3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell’igiene pubblica;
4) ripristino dell’agibilità essenziale dei porti;
5) ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali;
6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;
7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale,di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni.
I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l’urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l’esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.
I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell’amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata.
Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di lire 50 milioni, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la ratifica. Il Presidente della Giunta regionale può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell’opera.
L’autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica dell’autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore.
Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all’erogazione delle somme approvate.
Art. 18 - Snellimento delle procedure
Per l’esecuzione dei lavori a essa affidati ai sensi dell’articolo precedente, i Comuni singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono direttamente, quando ciò sia consentito dall’urgenza:
a) all’approvazione dei progetti esecutivi delle opere autorizzate, delle relative perizie di varianti e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi;
b) all’affidamento dei lavori di importo non superiore a lire 150 milioni mediante licitazione privata, con offerte anche in aumento, e, quando ciò non sia possibile, anche mediante trattativa privata;
c) a decidere in ordine all’accoglimento delle eventuali istanze per le agevolazioni finanziarie, previste, per le imprese aggiudicatrici dei lavori,dal DM 25 novembre 1972 e dai successivi provvedimenti nazionali;
d) alla liquidazione di acconti alle imprese esecutrici dei lavori;
e) all’autorizzazione all’inizio dei lavori, senza la preventiva perizia, in caso di improcrastinabile necessità e urgenza,qualora ogni ritardo risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità o per la salute pubblica, o per la funzionalità di servizi pubblici essenziali;
f) all’approvazione, nei casi di cui alle lettere precedenti, di perizie redatte in corso d' opera;
g) all’approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e alla liquidazione contestuale della rata di saldo, a favore delle imprese esecutrici di lavori.
Per gli scopi previsti dal presente articolo, i Comuni singoli o associati, e le Comunità Montane possono chiedere la collaborazione degli Uffici del Genio Civile.
a) all’approvazione dei progetti esecutivi delle opere autorizzate, delle relative perizie di varianti e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi;
b) all’affidamento dei lavori di importo non superiore a lire 150 milioni mediante licitazione privata, con offerte anche in aumento, e, quando ciò non sia possibile, anche mediante trattativa privata;
c) a decidere in ordine all’accoglimento delle eventuali istanze per le agevolazioni finanziarie, previste, per le imprese aggiudicatrici dei lavori,dal DM 25 novembre 1972 e dai successivi provvedimenti nazionali;
d) alla liquidazione di acconti alle imprese esecutrici dei lavori;
e) all’autorizzazione all’inizio dei lavori, senza la preventiva perizia, in caso di improcrastinabile necessità e urgenza,qualora ogni ritardo risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità o per la salute pubblica, o per la funzionalità di servizi pubblici essenziali;
f) all’approvazione, nei casi di cui alle lettere precedenti, di perizie redatte in corso d' opera;
g) all’approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e alla liquidazione contestuale della rata di saldo, a favore delle imprese esecutrici di lavori.
Per gli scopi previsti dal presente articolo, i Comuni singoli o associati, e le Comunità Montane possono chiedere la collaborazione degli Uffici del Genio Civile.
Art. 19 - Interventi in materia di agricoltura
Gli interventi della Regione nel settore dell’agricoltura e delle foreste avvengono a norma delle leggi regionali vigenti.
I dati e le informazioni del sistema informativo settoriale sono sempre tempestivamente segnalati - a cura delle strutture interessate - alla sala operativa della Protezione Civile, in modo da consentire gli eventuali interventi esorbitanti la competenza del settore agricolo - boschivo, ai sensi delle leggi regionali vigenti.
In caso di calamità naturali o catastrofi gli interventi di competenza regionale avvengono in armonia con le finalità e le modalità indicate dalle leggi regionali vigenti, e sono a totale carico della Regione.
I dati e le informazioni del sistema informativo settoriale sono sempre tempestivamente segnalati - a cura delle strutture interessate - alla sala operativa della Protezione Civile, in modo da consentire gli eventuali interventi esorbitanti la competenza del settore agricolo - boschivo, ai sensi delle leggi regionali vigenti.
In caso di calamità naturali o catastrofi gli interventi di competenza regionale avvengono in armonia con le finalità e le modalità indicate dalle leggi regionali vigenti, e sono a totale carico della Regione.
Art. 20 - Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria
Per l’immediata assistenza e il pronto intervento in materia di assistenza sociale, di ricovero di personale e mezzi, e, in genere, nei settori di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con idonei istituti di credito, al fine di ottenere, in caso di calamità naturali o catastrofi, un' apertura di credito da utilizzare per i fini indicati.
In tali situazioni di urgenza, la Giunta regionale indica, con propri provvedimenti, gli scopi e le modalità di erogazione delle somme introitate ai sensi del precedente comma.
In tali situazioni di urgenza, la Giunta regionale indica, con propri provvedimenti, gli scopi e le modalità di erogazione delle somme introitate ai sensi del precedente comma.
Art. 21 - Rimborso dei fondi anticipati
Per le opere di pronto intervento e di ripristino,in conseguenza di calamità naturali o catastrofi dichiarate dagli organi statali competenti, la Giunta regionale è autorizzata, ad anticipare propri fondi per l’esecuzione di interventi altrimenti di competenza dello Stato o riconosciuti comunque tali successivamente dallo Stato mediante leggi ordinarie o speciali; quando ciò sia ammesso, la Giunta regionale ha titolo al successivo rimborso.
Art. 22 – Disposizione transitoria
Fino all' entrata in vigore dei piani provinciali e dei programmi regionali di Protezione Civile, la concessione delle provvidenze di cui al Titolo III della presente legge, è deliberata dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri di massima formulati dalla Commissione Tecnica per la Protezione Civile; gli interventi regionali di cui al Titolo IV avvengono nell' ambito del coordinamento degli organi statali della protezione civile, quando si tratti di eventi comportanti la dichiarazione di calamità naturale o catastrofe grave, utilizzando la collaborazione dei corpi statali e degli enti locali, in caso di emergenza.
Art. 23 - Abrogazione
L’art. 3 della
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile regionale può essere autorizzato, per ragioni di pubblico interesse, a provvedere alla esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza”.
“Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile regionale può essere autorizzato, per ragioni di pubblico interesse, a provvedere alla esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza”.
Art. 24 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge, relativamente alla attività di prevenzione di cui al titolo III, sarà provveduto con fondi stanziati in bilancio su appositi capitoli di spesa a partire dall’esercizio finanziario 1984.
La legge annuale di bilancio provvederà a determinare l’entità della spesa a norma dell’art. 32, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Al fine di dotare il servizio regionale della protezione civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento a norma dell’art. 12 della presente legge, attraverso l’acquisto o il noleggio, anche nella forma del “ leasing ” è autorizzata nel biennio 1984/ 85 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000, così ripartita:
Esercizio finanziario 1984 L. 700.000.000
Esercizio finanziario 1985 L. 300.000.000
La copertura finanziaria di tale spesa è ottenuta attraverso il prelievo delle somme corrispondenti dal capitolo 80230 “ Fondo globale spese di investimento e sviluppo ” del bilancio 1984 e pluriennale 1984/ 1986, in corrispondenza degli specifici accantonamenti previsti per la partita n. 8 nell’elenco annesso alla legge di bilancio.
Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnica regionale per la protezione civile istituita a norma dell’art. 6 della presente legge l’Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 02282 “ spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni... ” dei bilanci a partire dal 1984, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio di ciascun esercizio.
Agli oneri per l’effettuazione dei lavori di pronto intervento a norma dell’art. 16 della presente legge, l’Amministrazione provvede con i fondi già stanziati sul capitolo 53010 del bilancio per l’esercizio 1984; per gli esercizi successivi provvederà la legge di bilancio a norma dello art. 32, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
La legge annuale di bilancio provvederà a determinare l’entità della spesa a norma dell’art. 32, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Al fine di dotare il servizio regionale della protezione civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento a norma dell’art. 12 della presente legge, attraverso l’acquisto o il noleggio, anche nella forma del “ leasing ” è autorizzata nel biennio 1984/ 85 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000, così ripartita:
Esercizio finanziario 1984 L. 700.000.000
Esercizio finanziario 1985 L. 300.000.000
La copertura finanziaria di tale spesa è ottenuta attraverso il prelievo delle somme corrispondenti dal capitolo 80230 “ Fondo globale spese di investimento e sviluppo ” del bilancio 1984 e pluriennale 1984/ 1986, in corrispondenza degli specifici accantonamenti previsti per la partita n. 8 nell’elenco annesso alla legge di bilancio.
Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnica regionale per la protezione civile istituita a norma dell’art. 6 della presente legge l’Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 02282 “ spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni... ” dei bilanci a partire dal 1984, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio di ciascun esercizio.
Agli oneri per l’effettuazione dei lavori di pronto intervento a norma dell’art. 16 della presente legge, l’Amministrazione provvede con i fondi già stanziati sul capitolo 53010 del bilancio per l’esercizio 1984; per gli esercizi successivi provvederà la legge di bilancio a norma dello art. 32, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 25 - Variazione di bilancio
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984- 86, sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 80230 “ Fondo globale spese di investimento e sviluppo ”; partita n. 8 - Attrezzature per la protezione civile
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 80230 “ Fondo globale spese di investimento e sviluppo ”; partita n. 8 - Attrezzature per la protezione civile
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Bilancio 1984
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Bilancio pluriennale 1984/1986
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Competenza
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L. 700.000.000
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1984 L. 700.000.000
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Cassa
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L. 700.000.000
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1985 L. 300.000.000
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1986 -----
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Variazioni in aumento:
Cap. 53002 “ Spese per la elaborazione di studi e l’approntamento di piani di intervento per la protezione civile a norma dell'art. 9 della legge regionale ”( cni)
Codice ISTAT 2.1.1.42.2.04.03
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Bilancio 1984
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Bilancio pluriennale 1984/1986
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Competenza
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p.m.
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p.m.
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Cassa
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p.m.
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Cap. 53020 “ Spese per dotare i servizi regionali della protezione civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento a norma dell’art. 11 della legge regionale ” ( cni)
Codice ISTAT 2.1.2.20.3.04.03
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Bilancio 1984
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Bilancio pluriennale 1984/1986
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Competenza
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L. 700.000.000
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1984 L. 700.000.000
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Cassa
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L. 700.000.000
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1985 L. 300.000.000
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1986 -----
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Cap. 53022 “Contributi agli Enti locali per l’acquisto dei mezzi e delle dotazioni necessarie per gli interventi di protezione civile di loro competenza a norma dell’art. 12 della legge regionale ” (cni)
Codice ISTAT 2.1.2.32.3.04.03
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Bilancio 1984
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Bilancio pluriennale 1984/1986
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Competenza
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p.m.
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p.m.
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Cassa
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p.m.
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Cap. 52024 “ Contributi alle Associazioni di volontariato riconosciute a norma delle leggi vigenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile a norma dell’art. 14 della legge regionale ” (cni)
Codice ISTAT 2.1.1.
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Bilancio 1984
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Bilancio pluriennale 1984/1986
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Competenza
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p.m.
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p.m.
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Cassa
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p.m.
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SOMMARIO
- Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)
- DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.
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- Titolo I Disposizioni generali
- Titolo II Le strutture operative
- Titolo III Attività di prevenzione
- Titolo IV Le attività di soccorso e ripristino
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- Art. 16 - L’organizzazione degli interventi
- Art. 17 - I lavori di pronto intervento
- Art. 18 - Snellimento delle procedure
- Art. 19 - Interventi in materia di agricoltura
- Art. 20 - Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria
- Art. 21 - Rimborso dei fondi anticipati
- Art. 22 – Disposizione transitoria
- Art. 23 - Abrogazione
- Art. 24 - Norma finanziaria
- Art. 25 - Variazione di bilancio