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Legge regionale 12 dicembre 1984, n. 61 (BUR n. 58/1984)

Tasse sulle concessioni regionali. Aumento delle aliquote dall'1 gennaio 1985

Legge regionale 12 dicembre 1984, n. 61 (BUR n. 58/1984) (Abrogata)

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI. AUMENTO DELLE ALIQUOTE DALL'1 GENNAIO 1985

Legge abrogata dall’articolo 13, della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 dicembre 1984, n. 61 (BUR n. 58/1984) (Novellazione)

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI. AUMENTO DELLE ALIQUOTE DALL'1GENNAIO 1985.

Art. 1
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , modificati con legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51 , sono aumentati a decorrere dall'1 gennaio 1985 del 7 per cento, salvo nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo.
Sono esclusi dall'aumento gli importi delle tasse previste dalla lettera b "aziende faunistico venatorie" del numero d'ordine 16 della stessa tariffa.
Sono parimenti esclusi dall'aumento gli importi delle tasse e soprattasse previsti dai numeri 17 "abilitazione all'esercizio venatorio" e 18 "licenza per la pesca nelle acque interne" della tariffa stessa.
Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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