crv_sgo_leggi

Legge regionale 12 dicembre 1984, n. 62 (BUR n. 58/1984)

Interventi a sostegno delle manifestazioni sportive

Legge regionale 12 dicembre 1984, n. 62 (BUR n. 58/1984) (Abrogata)

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 dicembre 1984, n. 62 (BUR n. 58/1984)

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Art. 1 - Finalità
La Regione, per la prosecuzione degli interventi disposti dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , concorre al sostegno di manifestazioni sportive di particolare rilevanza sul piano turistico e promozionale, per una maggiore diffusione della pratica sportiva sul territorio, mediante la concessione dei contributi di cui ai seguenti articoli.
Art. 2 - Soggetti destinatari e iniziative
I contributi possono essere concessi alle Federazioni sportive nazionali di cui al titolo II del DPR 2 agosto 1974, n. 530 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Società, alle Associazioni e agli Enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi dell'art. 31 dello stesso DPR e aventi sede nella Regione, per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni ad alto contenuto tecnico e agonistico da svolgersi nel territorio regionale.
Art. 3 - Domande
Le domande per ottenere i contributi, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro 1 marzo di ogni anno, per le manifestazioni da svolgersi nei primi sei mesi dell'anno, ed entro l'1 ottobre di ogni anno per la manifestazioni previste nel secondo semestre, dell'anno corredate da:
a) una relazione illustrativa sulle finalità e sull'organizzazione della manifestazione;
b) il preventivo sommario di spesa, evidenziando il grado di sponsorizzazione della manifestazione e l'eventuale apporto degli Enti locali e di altri enti pubblici.
Le domande dovranno essere presentate prima dello svolgimento della manifestazione e corredate dal motivato parere espresso:
- dal competente organo regionale della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva;
- dall'Amministrazione comunale sul cui territorio ha luogo la manifestazione o dall'Amministrazione provinciale qualora il territorio interessato alla manifestazione comprenda più comuni.
Per l'esercizio 1984 le domande, corredate dei documenti di cui al comma precedente, dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potranno riguardare manifestazioni svoltesi nel corso di tutto l'anno 1984. Il contributi sarà erogato con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 28 febbraio 1985, facendo carico sullo stanziamento corrispondente del Bilancio 1985 sul quale sarà rapportata, mediante la legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1985, l'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1984 non impegnata entro i termini di legge.
Art. 4 - Assegnazione ed erogazione dei contributi
I contributi saranno determinati dalla Giunta regionale e, comunque, non potranno superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Con la medesima deliberazione di assegnazione può essere disposta l'erogazione, a titolo di accordo, fino al 50 per cento del contributo concesso.
L'erogazione della quota residua di contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione del rendiconto dettagliato dei costi della iniziativa e delle attività svolte.
La Giunta regionale dispone la riduzione del contributo qualora la situazione finanziaria evidenziata dal rendiconto risulti diversa per difetto da quella indicata nella documentazione previsionale prodotta.
In caso di mancata effettuazione della manifestazione per cui è stato assegnato il contributo o di mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di 30 giorni dall'effettuazione, la Giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.
Alla fine di ogni anno la Giunta regionale presenterà alla competente Commissione consiliare relazione sulla attuazione della presente legge.
Art. 5 - Autorizzazione di spesa
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.
L'Amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al precedente comma mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio, e il prelievo degli importi corrispondenti dal cap. 80210 - Fondo globale per le spese correnti - del Bilancio, secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 9 - interventi per manifestazioni sportive - del Fondo globale medesimo.
Per i successivi esercizi finanziari l'entità della somma di cui al primo comma verrà definita mediante approvazione della legge annuale di Bilancio, a norma dell'art. 32 della legge 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , tenuto conto degli accantonamenti previsti sul Bilancio pluriennale in corrispondenza della partita di spesa che ha fissato la copertura finanziaria per l'esercizio 1984.
Art. 6 - Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:
Variazioni in diminuzione
Cap. 80210: Fondo globale spese correnti. Partita n. 9 -
Interventi per manifestazioni sportive

Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 400 milioni
1984 400 milioni
Cassa
L. 400 milioni
1985 400 milioni


1986 400 milioni

Variazioni in aumento
Cap. 73032: Contributi a Enti e a organismi vari di promozione sportiva per il sostegno di manifestazioni sportive ad alto contenuto tecnico e agonistico (C.n.i.)

Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 400 milioni
1984 400 milioni
Cassa
L. 400 milioni
1985 400 milioni


1986 400 milioni

Tit. 09 cat. 04 sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.1.62.2.04.09
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO