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Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 (BUR n. 60/1984)

Compensi ai componenti le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità locali socio-sanitarie nonchè ai componenti le commissioni d'esame di cui alla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66. Abrogazione della legge regionale 25 marzo 1977, n. 29

Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 (BUR n. 60/1984)

COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE UNITA’ LOCALI SOCIO - SANITARIE NONCHE’ AI COMPONENTI LE COMMISSIONI D'ESAME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1977, n. 66 . ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1977, n. 29

Art. 1

Fino all’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 del DM 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità locali Socio-sanitarie ai sensi della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , sono dovuti i seguenti compensi lordi:
1) L. 600.000 per concorsi ai posti della funzione apicale previsti alla lett. a) primo comma dell’ art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 e alla tabella H) di cui all'allegato n. 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
2) L. 500.000 per i concorsi ai posti, esclusi quelli della funzione apicale, previsti alla lett. a), primo comma dell’art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 ;
3) L. 300.000 per i concorsi ai posti di cui alla lett. b) primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , con esclusione di quello previsto alla tabella H), di cui all’allegato n. 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
4) L. 200.000 per i concorsi ai posti previsti dall’ art. 24 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 .
Quando i candidati presenti alla prima prova d' esame, siano in numero superiore a 100 ma inferiori a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300, l’assegno integrativo è di L. 200.000; quando superino comunque le 300 unità, l’assegno integrativo e di L. 300.000.
Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell’art. 6 del DM, citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell’assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
Il compenso lordo previsto dal primo comma, punto 1) del presente articolo viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della commissione prevista dallo art. 41 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Art. 2

A decorrere dall’anno scolastico 1984/ 1985, ai componenti e segretari delle commissioni d' esame di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale di assistenza sanitaria - tecnica e riabilitativa, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66 , è dovuto un compenso lordo di lire 300.000 per sessione d' esame.
Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di L. 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presente alla sessione d' esame e comunque fino a un massimo di L. 100.000.

Art. 3

Ai componenti, nonchè ai segretari, delle Commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Art. 4

Gli oneri, derivanti dall’applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo Sanitario Nazionale prevista nei capitoli 60009 - 60011 di parte corrente nel bilancio regionale per l’esercizio 1984 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi al 1984.

Art. 5

La legge regionale 25 marzo 1977, n. 29 “ Norme di attuazione dell’art. 9 della legge 2 febbraio 1968, n. 132 e dell’art.7 della legge 17 agosto 1974, n. 386 “ Compensi agli amministratori ospedalieri e ai commissari d' esame ”è abrogata.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 (BUR n. 60/1984)

COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE UNITA’ LOCALI SOCIO – SANITARIE NONCHE’ AI COMPONENTI LE COMMISSIONI D'ESAME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1977, n. 66 . ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1977, n. 29

Art. 1
Fino all’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 del DM 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità locali Socio-sanitarie ai sensi della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , sono dovuti i seguenti compensi lordi:
1) L. 600.000 per concorsi ai posti della funzione apicale previsti alla lett. a) primo comma dell’art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 e alla tabella H) di cui all'allegato n. 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
2) L. 500.000 per i concorsi ai posti, esclusi quelli della funzione apicale, previsti alla lett. a), primo comma dell’art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 ;
3) L. 300.000 per i concorsi ai posti di cui alla lett. b) primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 , con esclusione di quello previsto alla tabella H), di cui all’allegato n. 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
4) L. 200.000 per i concorsi ai posti previsti dall’art. 24 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 .
Quando i candidati presenti alla prima prova d' esame, siano in numero superiore a 100 ma inferiori a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300, l’assegno integrativo è di L. 200.000; quando superino comunque le 300 unità, l’assegno integrativo e di L. 300.000.
Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell’art. 6 del DM, citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell’assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
Il compenso lordo previsto dal primo comma, punto 1) del presente articolo viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della commissione prevista dallo art. 41 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Art. 2
A decorrere dall’anno scolastico 1984/ 1985, ai componenti e segretari delle commissioni d' esame di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale di assistenza sanitaria - tecnica e riabilitativa, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66 , è dovuto un compenso lordo di lire 300.000 per sessione d' esame.
Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di L. 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presente alla sessione d' esame e comunque fino a un massimo di L. 100.000.
Art. 3
Ai componenti, nonchè ai segretari, delle Commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.
Art. 4
Gli oneri, derivanti dall’applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo Sanitario Nazionale prevista nei capitoli 60009 - 60011 di parte corrente nel bilancio regionale per l’esercizio 1984 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi al 1984.
Art. 5
La legge regionale 25 marzo 1977, n. 29 “ Norme di attuazione dell’art. 9 della legge 2 febbraio 1968, n. 132 e dell’art.7 della legge 17 agosto 1974, n. 386 “ Compensi agli amministratori ospedalieri e ai commissari d' esame ”è abrogata.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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