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Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 (BUR n. 60/1984)

Contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e materna

Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 (BUR n. 60/1984)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E MATERNA.

Art. 1 - (Finalità della legge).

La presente legge regola la determinazione di contributi straordinari per l’acquisto di autobus nuovi e di autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, da destinare al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo, materna e servizi integrativi; definisce altresì i criteri generali per l’attribuzione degli stessi contributi ( 1).

Art. 2 -(Istituzione del fondo regionale per i contributi straordinari a enti pubblici e associati) (2)

E' istituito il “Fondo regionale per la concessione dei contributi straordinari per l’acquisto di autobus ( 3) per servizio scolastico” con la dotazione di L. 1.000.000.000 per l’anno 1984.
Per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvederà a determinare la dotazione del fondo in sede di legge di bilancio.

Art. 3 - (Criteri generali per l’erogazione dei contributi straordinari).

I contributi straordinari disposti con la presente legge sono attribuiti a enti pubblici, associazioni e istituzioni pubbliche o private operanti in territori non serviti da mezzi di trasporto pubblico, ovvero i cui orari e itinerari non consentano di soddisfare la domanda locale di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e materna, secondo le seguenti priorità:
- comuni o frazioni sprovvisti in tutto o in parte della scuola dell’obbligo e/ o materna;
- comuni o frazioni con popolazione abitante in case sparse, ove queste siano presenti in percentuale rilevante;
- comuni appartenenti a zona montana o economicamente depressa;
- comuni con scarsa popolazione o bassa densità della stessa;
- fabbisogno non soddisfatto degli autobus già adibiti ai servizi di trasporto di cui alla presente legge.
Gli autobus acquistati usufruendo dei contributi di cui alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente a servizi di trasporto scolastico per alunni della scuola dell’obbligo e materna e, in via subordinata, ad altri servizi integrativi. Tale destinazione deve essere indicata all’esterno del mezzo con apposito contrassegno visibile, conforme alle prescrizioni della Giunta regionale.
I richiedenti sono tenuti a inoltrare domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Regione, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, per l’anno scolastico successivo.
Le domande per l’attribuzione dei contributi di cui alla presente legge devono contenere la documentazione relativa al tipo e al costo dell’automezzo o degli automezzi da acquistare, nonchè idonea relazione tecnico - amministrativa circa le modalità e i criteri di gestione del servizio di trasporto degli alunni nonchè circa il fabbisogno non ancora soddisfatto del servizio stesso.
Sono ammessi a contributo gli autobus nuovi acquistati o immatricolati fino a 12 mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.
I contributi straordinari, fino a L. 20.000.000 per ciascun autobus acquistato, sono attribuiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare ed erogati con ordinanza del Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità ed i Trasporti.

Art. 4 -(Copertura finanziaria)

omissis ( 4)

Art. 5 - (Abrogazione di norma)

E' abrogata la legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 e successive modifiche. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e il completamento dei procedimenti amministrativi avviati con la precedente normativa.

Art. 6 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Comma così modificato dall’art. 1, comma primo, della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54
( 2) L’art. 1, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54 ha così disposto: “ Il contributo relativo alle quote 1984, 1985 e 1986 del fondo, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 , è esteso agli autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, purché acquistati o immatricolati successivamente all’1 aprile 1985 ” mentre il successivo art. 2 della predetta legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54 ha stabilito: “ Art. 2 - Dall’1 gennaio 1988 gli autoveicoli aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, acquistati con il contributo previsto nella presente legge e in servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola materna, devono essere condotti da persona munita di patente di categoria D.
In caso di mancata ottemperanza, il soggetto intestatario dell’autoveicolo è tenuto a restituire alla Regione il contributo già percepito, entro 40 giorni dallo accertamento della violazione ”.
( 3) La parola “ autobus ” è stata definita autenticamente dal comma secondo del predetto art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54 che ha così disposto: “ Il termine " autobus "... si intende riferito ad autobus nuovi o autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente ”.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 (BUR n. 60/1984)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E MATERNA.

Art. 1 - Finalità della legge.
La presente legge regola la determinazione di contributi straordinari per l’acquisto di autobus nuovi da destinare al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo, materna e servizi integrativi; definisce altresì i criteri generali per l’attribuzione degli stessi contributi.
Art. 2 - Istituzione del fondo regionale per i contributi straordinari a enti pubblici e associati.
E' istituito il “Fondo regionale per la concessione dei contributi straordinari per l’acquisto di autobus per servizio scolastico” con la dotazione di L. 1.000.000.000 per l’anno 1984.
Per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvederà a determinare la dotazione del fondo in sede di legge di bilancio.
Art. 3 - Criteri generali per l’erogazione dei contributi straordinari.
I contributi straordinari disposti con la presente legge sono attribuiti a enti pubblici, associazioni e istituzioni pubbliche o private operanti in territori non serviti da mezzi di trasporto pubblico, ovvero i cui orari e itinerari non consentano di soddisfare la domanda locale di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e materna, secondo le seguenti priorità:
- comuni o frazioni sprovvisti in tutto o in parte della scuola dell’obbligo e/ o materna;
- comuni o frazioni con popolazione abitante in case sparse, ove queste siano presenti in percentuale rilevante;
- comuni appartenenti a zona montana o economicamente depressa;
- comuni con scarsa popolazione o bassa densità della stessa;
- fabbisogno non soddisfatto degli autobus già adibiti ai servizi di trasporto di cui alla presente legge.
Gli autobus acquistati usufruendo dei contributi di cui alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente a servizi di trasporto scolastico per alunni della scuola dell’obbligo e materna e, in via subordinata, ad altri servizi integrativi. Tale destinazione deve essere indicata all’esterno del mezzo con apposito contrassegno visibile, conforme alle prescrizioni della Giunta regionale.
I richiedenti sono tenuti a inoltrare domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Regione, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, per l’anno scolastico successivo.
Le domande per l’attribuzione dei contributi di cui alla presente legge devono contenere la documentazione relativa al tipo e al costo dell’automezzo o degli automezzi da acquistare, nonchè idonea relazione tecnico - amministrativa circa le modalità e i criteri di gestione del servizio di trasporto degli alunni nonchè circa il fabbisogno non ancora soddisfatto del servizio stesso.
Sono ammessi a contributo gli autobus nuovi acquistati o immatricolati fino a 12 mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.
I contributi straordinari, fino a L. 20.000.000 per ciascun autobus acquistato, sono attribuiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare ed erogati con ordinanza del Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità ed i Trasporti.
Art. 4 - Copertura finanziaria.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio 1984 con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 già previsto nel bilancio regionale 1984 al cap. 071240 “ Contributi regionali ad Enti pubblici locali per l’acquisto di autobus per il servizio scolastico ”.
Art. 5 - Abrogazione di norma.
E' abrogata la legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 e successive modifiche. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e il completamento dei procedimenti amministrativi avviati con la precedente normativa.
Art. 6 - Dichiarazione d' urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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