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Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 (BUR n. 5/1984)

Bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984 - 1986

Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 (BUR n. 5/1984) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 E BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7 (BUR n. 5/1984) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 E BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986

Art. 1
Lo stato di previsione delle entrate della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1984, annesso alla legge (Tabella n. 1) è approvato in L. 5.103.943.651.139 in termini di competenza e in L. 5.621.488.874.747 in termini di casso.
Art. 2
Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1984.
Art. 3
Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1984, ammesso alla presente legge (Tabella n. 2) è approvato in L. 5.103.943.651.139 in termini di competenza e in L. 5.621.488.874.747 in termini di cassa.
Art. 4
E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'ano finanziario 1984 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli artt. 52 e 53/bis della legge regionale di contabilità.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1984, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3.
Art. 5
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984, annesso alla presente legge.
Art. 6
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 7
IL fondo di riserva di cassa di cui all'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , destinato a far fronte a maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 1984 sui singoli capitolo di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 146.643.847.440.
Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 80030 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Art. 8
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 6 nonché ai nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 80020, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 9
A norma del primo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con la legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto la iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1984 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni stata vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Art. 10
Fra i capitoli rispettivamente appartenenti ai seguenti gruppi di capitoli di spesa: 11620-11630, 31020-31022, 31024-31026, 31030-31032, 45618-45620, 60009-60011, 61362-61364, 61401-61406, 70060-70062, 73210-73212 ciascuna concernente una medesima autorizzazione di spesa a uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado o alla natura dei soggetti destinatari della spesa, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto dell'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 11
A norma dell'art. 20 quarto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 92010, 92020, 92030, 92032, 92040, 92050, 92060, 92070 e 95200, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 12
Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di leggi regionali in corso di approvazione sono iscritti cui capitoli di spesa nn. 80210, 80230, 80251, distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui all'art. 19, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dal quinto comma dello stesso articolo della predetta legge.
Gli elenchi nn. 2, 3, 4 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.
Art. 13
Il fondo speciale a disposizione del Presidente della Giunta regionale, di cui al cap. 2120 dello stato di previsione delle spese, verrà somministrato con le modalità di cui all'articolo 184 del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 14
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1984 concernente leggi regionali statali attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 15
E' autorizzata la iscrizione in appositi capitoli di spesa, distinti per spese correnti e spese in conto capitale in ogni categoria, degli impegni regolarmente assunti negli esercizi anteriori al 1982 che si presume cadano in perenzione in chiusura dell'esercizio 1983 a norma dell'art. 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , per gli importi che si stima possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1984.
Art. 16
La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, e a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di L. 5.000.
Art. 17
Per fare fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1984 entro i limiti di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 5 annesso al bilancio, la Regione del Veneto è autorizzata a norma dell'art. 25 della legge regionale di contabilità soprarichiamata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari nell'esercizio 1984 per un importo complessivo di L. 84.200.000.000.
A norma dell'art. 9, lettera h), dello Statuto della Regione del Veneto, per i mutui e/o prestiti di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 20,50 annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 35 anni.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interessi dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 19.000.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1985 e almeno fino all'esercizio finanziario 1999.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1985.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie a partire dal 1985, primo comma, del presente articolo risultassero meno onerose di quanto previsto al quinto comma, o per le operazioni stese in tutto o in parte dovessero essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 18
E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 dell'avanzo presento d'amministrazione per l'esercizio 1984 dell'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio finanziario 1983 per l'ammontare di L. 340.644.596.139.
L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a L. 57.792.442.969: quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'art. 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , capitoli:
9010, 9020,10920, 11910, 11920, 12910, 12920, 13910, 13920, 14910, 14920, 15920, 21920, 30910, 31920, 40920, 43920, 44920, 45910, 45920, 50920, 53920, 60920, 61910, 61920, 70910, 71920, 72910, 72920, 73910, 73920, 75910;
b) quanto a L. 92.009.456.650: spese iscritte sul bilancio per gli esercizi finanziari 1984-1985 e 1986 in corrispondenza del trasferimento agli esercizi stessi di autorizzazioni di spese finanziate con mezzi propri della Regione già disposte a carico degli esercizi precedenti a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge:
Cap. 2320 per L. 2.000.000.000
Cap. 11508 per L. 1.599.000.000
Cap. 11510 per L. 4.000.000.000
Cap. 11518 per L. 1.973.000.000
Cap. 11538 per L. 4.000.000.000
Cap. 12308 per L. 5.000.000.000
Cap. 14506 per L. 578.461.650
Cap. 20620 per L. 1.500.000.000
Cap. 31050 per L. 600.000.000
Cap. 44610 per L. 600.000.000
Cap. 45310 per L. 6.200.000.000
Cap. 45610 per L. 500.000.000
Cap. 45780 per L. 200.000.000
Cap. 50210 per L. 552.800.000
Cap. 50610 per L. 4.192.500.000
Cap. 50620 per L. 150.000.000
Cap. 50622 per L. 520.000.000
Cap. 50630 per L. 1.500.000.000
Cap. 51030 per L. 200.000.000
Cap. 51610 per L. 150.000.000
Cap. 52210 per L. 470.000.000
Cap. 61020 per L. 192.400.000 devolute al cap. 61034
Cap. 61022 per L. 130.395.000 devolute al cap. 61034
Cap. 61024 per L. 470.000.000 devolute al cap. 61034
Cap. 61026 per L. 46.400.000 devolute al cap. 61034
Cap. 61252 per L. 2.000.000.000
Cap. 61610 per L. 814.000.000
Cap. 70156 per L. 100.000.000
Cap. 71020 per L. 1.500.000.000
Cap. 71210 per L. 600.000.000
Cap. 71610 per L. 1.000.000.000
Cap. 73610 per L. 2.328.500.000 devolute al cap. 73606
Cap. 21230 per L. 4.700.000.000 devoluto a favore nuovo progetto del settore secondario (Fondo globale)

(tutti riportati nel 1984)
Cap. 10506 per complessive L: 5.900.000.000 di cui L. 1.000.000.000 riportati nel 1984 e L. 4.900.000.000 riportati nel 1985
Cap. 40002 per L. 3.000.000.000 riportati nel 1985
Cap. 45002 per complessive L. 642.000.000 di cui L. 300.000.000 riportati nel 1985 e L. 342.000.000 riportati nel 1986
Cap. 50630 per complessive L. 1.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 riportati nel 1985 e L. 500.000.000 riportati nel 1986
Cap. 80230 per complessive L. 30.600.000.000 di cui L. 26.300.000.000 riportati nel 1984 e L. 1.300.000.000 riportati nel 1985 e L. 3.000.000.000 riportati nel 1986

c) quanto a L. 94.373.782.060: spese iscritte nel bilancio per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986 in corrispondenza del trasferimento agli esercizi stessi di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi statali a destinazione vincolata o con assegnazioni dello Stato per l'esercizio di funzioni delegate già previste a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato loro impegno a norma di legge:
Cap. 10051 per L. 55.000.000
Cap. 10505 per L. 24.757.000.000
Cap. 11005 per L. 1.500.000
Cap. 11035 per L. 400.000.000
Cap. 11505 per L. 302.000.000
Cap. 11513 per L. 12.500.000.000
Cap. 11515 per L. 6.000.000.000
Cap. 11519 per L. 4.900.000.000
Cap. 11543 per L. 779.000.000
Cap. 11545 per L. 600.000.000
Cap. 11549 per L. 642.760.000
Cap. 11553 per L. 4220000.000
Cap. 11581 per L. 300.000.000
Cap. 11583 per L. 200.000.000
Cap. 11815 per L. 1.062.535.000
Cap. 11823 per L. 217.000.000
Cap. 12057 per L. 25.952.000
Cap. 12069 per L. 55.000.000
Cap. 12207 per L. 85.445.528
Cap. 12335 per L. 143.000.000
Cap. 12505 per L. 74.800.000
Cap. 12507 per L. 108.000.000
Cap. 12509 per L. 2.996.000.000
Cap.12555 per L. 60.000.000
Cap. 12571 per L. 667.700.000
Cap. 12805 per L. 700.000.000
Cap. 12821 per L. 142.000.000
Cap. 12825 per L. 1.383.117.000
Cap. 12831 per L. 821.016.000
Cap. 14015 per L. 1.900.000.000
Cap. 14511 per L. 99.000.000
Cap. 14817 per L. 380.928.806
Cap. 20071 per L. 333.432.000
Cap. 50151 per L. 500.000.000
Cap. 50215 per L. 400.000.000
Cap. 50509 per L. 164.784.899
Cap. 53215 per L. 1.568.570.305
Cap. 53217 per L. 201.093.398
Cap. 71015 per L. 1.600.000.000
Cap. 61033 per L. 2.500.000.000

(tutti riportati nel 1984)
Cap. 10503 per complessive L. 5.820.000.000 di cui L. 4.000.000.000 riportati nel 1984 e L. 1.820.000.000 riportati nel 1985
Cap. 15045 per L. 252.082.824 riportati nel 1985
Cap. 15525 per L. 1.697.941.300 riportati nel 1985
Cap. 45149 per complessive L. 3.374.000.000 di cui L. 1.374.000.000 di cui L. 1.374.000.000 riportati nel 1984 e L. 2.000.000.000 riportati nel 1985
Cap. 61033 per L. 6.600.000.000 riportati nel 1985
Cap. 61033 per L. 6.600.000.000 riportati nel 1985
Cap. 61203 per complessive L. 1.016.623.000 di cui L. 416.623.000 riportati nel 1984 e L. 300.000.000 riportati nel 1985 e L. 300.000.000 riportati nel 1986

d) quanto a L. 6115.000.000: spesa già autorizzata negli esercizi passati nei diversi capitoli di spesa coperti da assegnazione statale a destinazione vincolata, per la quale viene autorizzata la destinazione per un oggetto diverso di intervento da quello originario, sempre all'interno delle possibili destinazioni previste dalla legge dello Stato:
L. 300.000.000 dal cap. 11017 al cap. 11019 del bilancio 1985
L. 2.098.000.000 dal cap. 11519 al cap. 11551 del bilancio 1984
L. 92000.000 dal cap. 12507 al cap. 11553 del bilancio 1984
L. 625.000.000 dal cap. 11111 al cap. 11543 del bilancio 1984
L. 300.000.000 dal cap. 12805 al cap. 12807 del bilancio 1984
La restante quota di L. 90.353.914.460 di avanzo di amministrazione presunto proveniente dalla gestione 1983 è destinato alla copertura di quota parte di altre spese iscritte nella parte I, spese effettive del bilancio 1984, non specificatamente identificate.
Art. 19
Sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione, nelle risultanze complessive di entrata e di spesa a fianco di ognuno indicate:

Competenza
Cassa
1. Azienda regionale delle foreste.
Delibera n. 124 del 2 dicembre 1983 (allegato n. 1)


1.889.500.000


2.295.952.500
2. Istituto regionale per le Ville Venete.
Delibera del consiglio di amministrazione n. 7 del 26 settembre 1983 (allegato n. 2)



2.973.010.402



6.067.210.402
3. Latteria didattica "P. Marconi".
Delibera del Consiglio di amministrazione n. 91 dell'11 novembre 1983
(allegato n. 3)




2.720.600.000




3.483.350.000
4. Ente per la gestione del diritto allo studio universitario ESU di Verona.
Delibera del 5 dicembre 1983 n. 199
(allegato n. 4)



4.353.952.933



4.415.952.933
5. Ente per la gestione del diritto allo studio universitario ESU di Venezia.
Delibera del 5 dicembre 1983, n. 139.140
(allegato n. 5)




10.648.296.000




11.014.031.740
6. Ente per la gestione del diritto allo studio universitario ESU di Padova.
Delibera del 5 dicembre 1983, n. 511-512
(allegato n. 6)




21.883.854.000




26.588.381.007
7. Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV).
Delibera del 16 dicembre 1983, n. 89
(allegato n. 7)




1.191.000.000




1.211.500.000
Art. 20
Per l'anno 1984 l'Ente di sviluppo agricolo per il Veneto (ESAV) è autorizzato a concedere la propria fidejussione sulle operazioni previste dall'art. 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , integrato dall'art. 3 del provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per l'anno 1984, sino a un importo massimo di lire 40 miliardi di cui lire 20 miliardi per operazioni di credito agrario di miglioramento e lire 20 miliardi per operazioni di credito di esercizio, in linea capitale.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
1) Mutui agrari di miglioramento 80 per cento
2) Prestiti agrari di conduzione 80 per cento
3) Prestiti agrari di dotazione 70 per cento
4) Prestiti agrari per acquisto di cose utili alle aziende dei soci 100 per cento
5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci 70 per cento
Art. 21
A norma dell'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Art. 22
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Allegati
- Relazione tecnico-contabile
- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 comprensivo della tabella n. 1 di cui all'art. 1, della tabella n. 2 di cui all'art. 3 e del quadro generale riassuntivo di cui all'art. 5
- Elenco n. 1 di cui all'art. 6
- Elenchi nn. 2, 3, 4 di cui all'art. 12. Bilancio annuale 1984 e pluriennale 1984-1986
- Elenco n. 5 di cui all'art. 17. Bilancio annuale 1984 pluriennale 1984-1986
- Bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1984 di cui all'art. 19 degli enti sottoelencati:
- Azienda regionale delle foreste (allegato n. 1)
- Istituto regionale per le Ville Venete (allegato n. 2)
- Latteria didattica "P. Marconi" (allegato n. 3)
- Ente per la gestione del diritto allo studio universitario ESU di Verona (allegato n. 4)
- Ente per la gestione del diritto allo studio universitario ESU di Venezia (allegato n. 5)
- Ente per la gestione del diritto allo studio universitario ESU di Padova (allegato n. 6)
- Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV) (allegato n.7)
- Bilancio pluriennale 1984-1986
- Bilancio di cui all'art. 27 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . Garanzie prestate dalla Regione
- Elenco delle assegnazioni ex art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281 e loro destinazione. Bilancio annuale 1984 e pluriennale 1984-1986.


ALLEGATI OMESSI




SOMMARIO