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Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 (BUR n. 5/1984)

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento

Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 (BUR n. 5/1984)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO.

Art. 1 - (Prosecuzione interventi nel settore primario nell’ambito del Progetto agricolo alimentare).

Al fine di proseguire l’attività di sviluppo e potenziamento dell’economia agricola nell’ambito degli indirizzi del Progetto agricolo alimentare approvato con legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata l’ulteriore spesa di L. 20.060 milioni, di cui L. 11.080 milioni a carico dell’esercizio 1984 e L. 8.980 milioni a carico dell’esercizio 1985, suddivisa nei sottoelencati oggetti di intervento:
omissis ( 1)

Art. 2 - (Latteria Didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene)

omissis ( 2)

Art. 3 - (Assegnazioni all’ESAV)

omissis ( 3)

Art. 4 - (Assegnazioni straordinarie all’ARF)

omissis ( 4)

Art. 5 - (Interventi nel settore forestale)

Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale forestale 13 settembre 1978, n. 52, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
omissis ( 5)

Art. 6 - (Insediamenti produttivi per le imprese artigiane)

omissis ( 6)

Art. 7 - (Credito artigiano a medio termine)

omissis ( 7)

Art. 8 - (Misure per l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge n. 308/ 1982 per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

Per la promozione di interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e assimilate di energia, la Giunta regionale è autorizzata a esercitare le funzioni attribuite dalla legge n. 308/ 1982, nell’ambito delle direttive CIPE, dei decreti ministeriali di attuazione e tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) rispettare la coerenza degli interventi rispetto ai generali indirizzi e documenti di programmazione adottati dalla Regione;
b) promuovere interventi che consentano il massimo quantitativo di energia risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata, in relazione all’entità dell’investimento, comprendendo in questo anche i costi di esercizio e di manutenzione;
c) favorire la diffusione di tecnologie innovative di carattere sperimentale;
d) nel settore dell’edilizia, privilegiare:
- interventi negli edifici pubblici, sportivi e residenziali;
- interventi integrati e globali riguardanti l’intero edificio;
- interventi coordinati nell’ambito di progetti di razionalizzazione energetica e funzionale di interi stocks edilizi omogenei o di aree territoriali;
- interventi che prevedano l’impiego di componenti edilizi industrializzati, quali collettori e analoghi sistemi di captazione dell’energia solare integrati nella struttura edilizia;
- interventi che usano tecnologie che riducono l’impatto ambientale (ecologicamente compatibili);
e) nel settore industriale, privilegiare:
- interventi a favore delle piccole e medie imprese e interventi coordinati fra più imprese;
- interventi integrati di processo nei servizi generali e di climatizzazione;
- interventi a favore di imprese entro aree di particolare concentrazione individuate con riferimento a crisi produttive e occupazionali;
f) nel settore agricolo e forestale, privilegiare:
- interventi che promuovano l’utilizzazione delle energie rinnovabili mediante anche processi integrati, atti a consentire la migliore utilizzazione delle risorse energetiche disponibili,la ottimizzazione di rapporti costi-benefici, l’incremento e il miglioramento della produzione agricola, zootecnica e forestale;
- interventi promossi da imprese familiari diretto-coltivatrici singole e associate;
- interventi promossi da cooperative agricole e i loro consorzi costituiti prevalentemente da coltivatori diretti proprietari o affittuari, da mezzadri, coloni o compartecipanti, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285;
- interventi promossi da altre cooperative agricole, loro consorzi, nonchè le associazioni dei produttori agricoli;
- interventi promossi da imprenditori non coltivatori diretti singoli o associati, che esercitino l’attività agricola a titolo principale ai sensi dell’ articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ;
- interventi promossi da società costituite da imprese familiari diretto coltivatrici, per l’esercizio dell’agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio;
- interventi compresi in piani aziendali e interaziendali di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
Per la predisposizione delle procedure tecniche finalizzate all’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 308/ 1982 e, in generale, per l’organico svolgimento delle funzioni regionali nel settore energetico previste dalla vigente legislazione nel quadro degli obiettivi del piano energetico nazionale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini e studi, nonchè stipulare convenzioni con enti energetici e centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati, che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere, mediante pubblicazioni, la conoscenza delle procedure e dei risultati delle attività di cui al precedente comma. ( 8).
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni a carico dell’esercizio 1984 (capitolo 22010).

Art. 9 - (Promozione economica e fieristica)

omissis ( 9)

Art. 10 - (Sviluppo dell’associazionismo economico fra i piccoli e medi esercenti il commercio)

omissis ( 10)

Art. 11 -(Acquedotti)

omissis ( 11)

Art. 12 -(Impianti di depurazione pilota)

omissis ( 12)

Art. 13 - (Attuazione del progetto montagna)

omissis ( 13)

Art. 14 - (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 )

Il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 “ Interventi di promozione a sostegno dell’associazionismo ” è sostituito dal seguente:
omissis ( 14)

Art. 15 - (Modifiche all’organico dell’IRSEV)

Alla tabella dell’organico del personale dell’Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto ( IRSEV) di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 , sono apportate le seguenti modifiche: ( 15)
livello funzionale
parametro
posti
Dirigente
333
riduzione da 12 a 8 posti
Esperto
220
elevazione da 4 a 8 posti

Art. 16 - (Norma transitoria (Modifica del secondo comma dello articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , Bilancio di previsione)

Il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , è sostituito dal seguente:
“ A norma dell’articolo 9, lettera h, dello statuto della Regione del Veneto, per i mutui e/ o prestiti di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 20, 50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 35 anni

Art. 17 - (Variazioni di bilancio)

Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente legge l’amministrazione provvede con la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 e del bilancio pluriennale 1984 - 1986, approvata contestualmente.

Art. 18 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione del Veneto.


Note

( 1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli articoli 23, 25, 28, 38 e 52 finanziati dal presente articolo sono stati abrogati dal comma 1, art. 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la latteria didattica di Thiene è stata soppressa dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura.
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l'ESAV è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 finanziata dal presente articolo è stata abrogata da art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l'ARF è stata soppressa dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 è stata abrogata dall'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 che ha ridisciplinato la materia.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è stata abrogata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 che ha ridisciplinato la materia.
( 8) Comma aggiunto da art. 6 legge regionale 6 settembre 1988, n. 43
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 è stata abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 a sua volta abrogata dall'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 che ha ridisciplinato la materia.
( 11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 è stata abrogata dal comma 1, art. 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 12) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 agosto 1979, n. 59 è stata abrogata dall'art. 69 della legge 16 agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia.
( 13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Con il presente articolo inoltre venivano apportate modifiche all’art. 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 .
( 14) La legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 è stata espressamente abrogata da art. 46 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 15) L'IRSEV è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 . La legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 è stata espressamente abrogata dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 (BUR n. 5/1984)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO.

Art. 1 - Prosecuzione interventi nel settore primario nell’ambito del Progetto agricolo alimentare.
Al fine di proseguire l’attività di sviluppo e potenziamento dell’economia agricola nell’ambito degli indirizzi del Progetto agricolo alimentare approvato con legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata l’ulteriore spesa di L. 20.060 milioni, di cui L. 11.080 milioni a carico dell’esercizio 1984 e L. 8.980 milioni a carico dell’esercizio 1985, suddivisa nei sottoelencati oggetti di intervento:
a) contributi in capitale per la realizzazione di infrastrutture rurali in materia di approvvigionamento idrico, elettrificazione e viabilità a norma dell’articolo 28 della legge regionale n. 88 (capitolo 10510).
Esercizio 1984 L. 1.000.000.000
Esercizio 1985 L. 2.000.000.000
b) contributi in capitale per la costruzione, l’ampliamento e il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori a norma dell’articolo 32, quinto comma, della legge regionale n. 88 (capitolo 11518)
Esercizio 1985 L. 3.660.000.000
c) contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico a norma dell’articolo 34, quarto e quinto comma, e dall'articolo 35 della legge regionale n. 88 (capitolo 11574 C.n.i.).
Esercizio 1984 L. 1.300.000.000
Esercizio 1985 L. 200.000.000
d) contributi alle Cooperative di produttori, ai loro Consorzi e alle Associazioni che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sulla spesa per assegni fissi al personale dirigente a norma dell'articolo 25 della legge regionale n. 88 (capitolo 12504).
Esercizio 1984 L. 700.000.000
e) concorso nel finanziamento dell’istituto di incremento ippico di Ferrara per il miglioramento della produzione ippica agricola regionale a norma dell’articolo 39, lettera e), della legge regionale n. 88 (capitolo 12106 C.n.i.).
Esercizio 1984 L. 300.000.000
f) sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara a norma dell’articolo 43, primo comma, lettera A, punto 6, della legge regionale n. 88 (capitolo 12506 C.n.i.).
Esercizio 1984 L. 500.000.000
g) contributi per l’assistenza polivalente a norma dell’articolo 25 della legge regionale n. 88 (capitolo 12532).
Esercizio 1984 L. 2.200.000.000
Esercizio 1985 L. 500.000.000
h) contributi ai Centri servizi per l’assistenza tecnica, per l’informazione socio - economica e per la contabilità aziendale, a norma dell’articolo 23 della legge regionale n. 88 (capitolo 12544 C.n.i.).
Esercizio 1984 L. 2.480.000.000
Esercizio 1985 L. 620.000.000
i) sussidi alle Cooperative che provvedono al pagamento del latte secondo qualità al fine di favorirne l’igiene e il miglioramento qualitativo a norma dell’articolo 38 della legge regionale n. 88 (capitolo 12564).
Esercizio 1984 L. 2.000.000.000
Esercizio 1985 L. 2.000.000.000
l) contributo annuale al Consorzio per lo sviluppo avicolo nel Veneto a norma dell’articolo 39, lettera d), della legge regionale n. 88 (capitolo 12592 C.n.i.).
Esercizio 1984 L. 100.000.000
m) contributi in unica soluzione per l’acquisto e il miglioramento delle attrezzature per la pesca a norma dell’articolo 52, quarto comma, della legge regionale n. 88 (capitolo 15520).
Esercizio 1984 L. 500.000.000
Art. 2 - Latteria Didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene.
Il contributo ordinario della Regione per il funzionamento della Latteria Didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene è determinata per il triennio 1984-1986, nelle seguenti misure (capitolo 12146):
Esercizio 1984 L. 720.000.000
Esercizio 1985 L. 800.000.000
Esercizio 1986 L. 870.000.000
Per l’esercizio finanziario 1984 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario ulteriore di lire 200 milioni per l’acquisto di attrezzature (capitolo 12148).
Art. 3 - Assegnazioni all’ESAV.
Per l’esercizio finanziario 1984 è autorizzata la concessione all’ESAV , Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, di un contributo straordinario di lire 4.200 milioni per la attuazione di progetti operativi nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali (capitolo 12310 C.n.i.).
Il fondo di intervento a sostegno della Cooperazione agricola zootecnica e lattiero casearia di cui alla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 , e successive integrazioni, è dotato per l’esercizio finanziario 1985 di una autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 12350).
Art. 4 - Assegnazioni straordinarie all’ARF.
La Regione del Veneto concorre agli interventi di sviluppo e investimento programmati dall'Azienda Regionale delle Foreste istituita a norma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 , concedendo annualmente un contributo straordinario di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984- 1985 e 1986 ai sensi dell’articolo 16, lettera b), della legge istitutiva (capitolo 13006 Cni).
Art. 5 - Interventi nel settore forestale.
Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale forestale 13 settembre 1978, n. 52, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) spese per le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 52 (capitolo 13012).
Esercizio 1984 L. 100.000.000
b) interventi per la difesa idrogeologica ai sensi degli articoli 8, 10, 19 e 20, lettera A, della legge regionale n. 52 (capitolo 13032).
Esercizio 1984 L. 900.000.000
Esercizio 1985 L. 1.000.000.000
c) contributi per il funzionamento dei Consorzi o delle Aziende consortili forestali di cui all’articolo 27 della legge regionale n. 52 (capitolo 13090).
Esercizio 1984 L. 400.000.000
d) contributi per il miglioramento della produzione foraggera dei pascoli montani e per prevenire la loro degradazione, a norma dell’articolo 25 della legge regionale n. 52 (capitolo 14230 C.n.i.).
Esercizio 1984 L. 400.000.000
e) spese per l’esecuzione di pronti interventi per il ripristino di opere idraulico - forestali danneggiate da eventi calamitosi, a norma dell’articolo 12 della legge regionale n. 52 (capitolo 13036).
Esercizio 1986 L. 250.000.000
f) conferimenti al Fondo forestale regionale per la promozione dello sviluppo delle piccole industrie boschive, a norma dell’articolo 30 della legge regionale n. 52 (capitolo 13042).
Esercizio 1986 L. 500.000.000
g) concorso regionale nella spesa di mantenimento dei servizi di prevenzione antincendio dei boschi, a norma dell’articolo 17 della legge regionale n. 52 (capitolo 13076).
Esercizio 1986 L. 150.000.000
h) provvedimento per la prevenzione e l’estinzione degli incendi forestali a norma dell’articolo 17 della legge regionale n. 52 (capitolo 13076).
Esercizio 1984 L. 100.000.000
Art. 6 - Insediamenti produttivi per le imprese artigiane.
Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 , in materia di provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane è autorizzata la ulteriore spesa di lire 3 miliardi a carico dell’esercizio finanziario 1985 (capitolo 21020).
Art. 7 - Credito artigiano a medio termine.
Per gli interventi in materia di concorso regionale sul credito a medio termine assistito dalle Cooperative artigiane di garanzia di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato a partire dal 1984 un ulteriore limite d' impegno di lire 1 miliardo (capitolo 21242).
Art. 8 - Misure per l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge n. 308/ 1982 per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Per la promozione di interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e assimilate di energia, la Giunta regionale è autorizzata a esercitare le funzioni attribuite dalla legge n. 308/ 1982, nell’ambito delle direttive CIPE, dei decreti ministeriali di attuazione e tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) rispettare la coerenza degli interventi rispetto ai generali indirizzi e documenti di programmazione adottati dalla Regione;
b) promuovere interventi che consentano il massimo quantitativo di energia risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata, in relazione all’entità dell’investimento, comprendendo in questo anche i costi di esercizio e di manutenzione;
c) favorire la diffusione di tecnologie innovative di carattere sperimentale;
d) nel settore dell’edilizia, privilegiare:
- interventi negli edifici pubblici, sportivi e residenziali;
- interventi integrati e globali riguardanti l’intero edificio;
- interventi coordinati nell’ambito di progetti di razionalizzazione energetica e funzionale di interi stocks edilizi omogenei o di aree territoriali;
- interventi che prevedano l’impiego di componenti edilizi industrializzati, quali collettori e analoghi sistemi di captazione dell’energia solare integrati nella struttura edilizia;
- interventi che usano tecnologie che riducono l’impatto ambientale (ecologicamente compatibili);
e) nel settore industriale, privilegiare:
- interventi a favore delle piccole e medie imprese e interventi coordinati fra più imprese;
- interventi integrati di processo nei servizi generali e di climatizzazione;
- interventi a favore di imprese entro aree di particolare concentrazione individuate con riferimento a crisi produttive e occupazionali;
f) nel settore agricolo e forestale, privilegiare:
- interventi che promuovano l’utilizzazione delle energie rinnovabili mediante anche processi integrati, atti a consentire la migliore utilizzazione delle risorse energetiche disponibili,la ottimizzazione di rapporti costi-benefici, l’incremento e il miglioramento della produzione agricola, zootecnica e forestale;
- interventi promossi da imprese familiari diretto-coltivatrici singole e associate;
- interventi promossi da cooperative agricole e i loro consorzi costituiti prevalentemente da coltivatori diretti proprietari o affittuari, da mezzadri, coloni o compartecipanti, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285;
- interventi promossi da altre cooperative agricole, loro consorzi, nonchè le associazioni dei produttori agricoli;
- interventi promossi da imprenditori non coltivatori diretti singoli o associati, che esercitino l’attività agricola a titolo principale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ;
- interventi promossi da società costituite da imprese familiari diretto coltivatrici, per l’esercizio dell’agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio;
- interventi compresi in piani aziendali e interaziendali di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
Per la predisposizione delle procedure tecniche finalizzate all’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 308/ 1982 e, in generale, per l’organico svolgimento delle funzioni regionali nel settore energetico previste dalla vigente legislazione nel quadro degli obiettivi del piano energetico nazionale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini e studi, nonchè stipulare convenzioni con enti energetici e centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati, che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni a carico dell’esercizio 1984 (capitolo 22010).
Art. 9 - Promozione economica e fieristica.
L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 12, lettera a), della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 “ Provvedimento generale di rifinanziamento ”, in materia di promozione economica e fieristica nel settore primario, secondo le finalità della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , è elevata da lire 400 milioni a lire 2.500 milioni per l’esercizio finanziario 1984 e da lire 400 milioni a lire 800 milioni per l’esercizio 1985 (capitolo 30020).
L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 12, lettera b), della stessa legge regionale n. 8/1983 in materia di promozione economica e fieristica nel settore secondario è ridotta:
- da L. 2.700.000.000 a L. 2.400.000.000 per l’esercizio 1984
- da L. 3.000.000.000 a L. 2.400.000.000 per l’esercizio 1985
- da L. 3.300.000.000 a L. 2.400.000.000 per l’esercizio 1986
(capitolo 30024).
Art. 10 - Sviluppo dell’associazionismo economico fra i piccoli e medi esercenti il commercio.
Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni avente lo scopo di favorire una più razionale evoluzione dell’apparato commerciale attraverso le forme dell’associazionismo economico e lo sviluppo della cooperazione nel settore commerciale, è autorizzata nel triennio 1984-1986 la spesa annua di lire 500 milioni (capitolo 32220).
Art. 11 -Acquedotti.
Allo scopo di migliorare e razionalizzare le strutture acquedottistiche del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere nel triennio 1984-1986, contributi straordinari in conto capitale ai Consorzi acquedottistici, ai comuni e alle Comunità montane a norma della legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 , per un importo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi a carico dell’esercizio 1984, lire 6 miliardi a carico dello esercizio 1985 e lire 2 miliardi a carico dell’esercizio 1986 (capitolo 50020).
Art. 12 -Impianti di depurazione pilota.
Per la prosecuzione del programma di costruzione di impianti di depurazione tipo a carattere consortile a norma dell’articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 59 , è autorizzata la ulteriore spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 3 miliardi a carico dell’esercizio 1984, lire 4 miliardi a carico dell’esercizio 1985 e lire 3 miliardi a carico dell’esercizio 1986.
La nuova autorizzazione è destinata a finanziare gli stralci successivi al primo degli impianti già finanziati in relazione alle effettive necessità; nonchè a finanziare nuove iniziative ritenute prioritarie dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 59/1979 sopra richiamata (capitolo 50136).
Art. 13 - Attuazione del progetto montagna.
Ai fini della attuazione del piano straordinario di interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del Progetto Montagna ” è autorizzato l’ulteriore finanziamento regionale per la esecuzione degli interventi di cui al comma successivo, ricompresi nel quadro “ A ”, interventi di carattere generale, direttamente gestiti dalla Regione, dell’elenco approvato all’articolo 3 della legge stessa.
All’articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 , integrato dall’articolo 1 del provvedimento generale di rifinanziamento assunto in coincidenza del terzo provvedimento generale di variazione al bilancio per lo esercizio finanziario 1983, sono apportate le seguenti ulteriori integrazioni:
Dopo la lettera r) del primo comma dell’articolo 10, sono aggiunte le seguenti:
“ s) progettazione e realizzazione del sistema informativo della montagna: punto primo, lettera A, dell' elenco degli interventi straordinari.
Gli interventi sono attuati secondo le modalità e con le procedure stabilite dalla legge regionale 6 settembre 1983, n. 37 " Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale".
In deroga alle disposizioni della predetta legge regionale: l' intervento è disposto a favore delle Comunità montane; il termine per la presentazione delle domande per il primo anno è fissato al 30 aprile 1984, restando invariato quello del 30 settembre per l' anno successivo; la misura del contributo può coprire il cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto delle apparecchiature ovvero il cento per cento di quaranta mensilità del canone di locazione ritenuto ammissibile, entro un limite massimo complessivo, nell' uno e nell' altro caso, di lire 400 milioni.
Per l' attuazione del presente intervento è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, di cui lire 1.275 milioni a carico dell' esercizio 1984 e lire 2.725 milioni a carico dell' esercizio 1985 (capitolo 43610 Cni).
t) acquisto di terreni dal comune di Crespano del Grappa in provincia di Treviso, destinato a ospitare attività vivaistiche forestali.
L' operazione riguarda terreni già in locazione alla Regione e già destinati ad attività vivaistica ed è finalizzata a consentire una sistemazione più organica della unità vivaistica per il futuro.
La Giunta regionale ' autorizzata a concludere lo acquisto per una spesa non superiore a lire 300 milioni.
Punto 9, lettera A, dell' elenco straordinario (capitolo
13620 Cni).
Il penultimo comma dell’articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 " Finanziaria n. 3/1983 ", è sostituito dal seguente:
“ La Giunta regionale, ovvero il funzionario dalla stessa delegato, determina l' entità del contributo regionale sulle singole iniziative d' investimento sino a un massimo del cento per cento del costo delle medesime e nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascuna di esse dal comma precedente. La spesa ammissibile al contributo regionale comprende il costo dei lavori e delle espropriazioni, l' imposta sul valore aggiunto, le spese di progettazione e direzione tecnica dei lavori, oltre a una quota per imprevisti ed eventuale revisione prezzi comunque non superiore al 10 per cento del costo preventivato dei lavori come sopra definito.".
Art. 14 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 .
Il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 “ Interventi di promozione a sostegno dell’associazionismo ” è sostituito dal seguente:
“ La Giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 marzo 1984, facendo carico sullo stanziamento corrispondente del bilancio 1984 sul quale sarà riportata la autorizzazione relativa all' esercizio 1983 non impegnata entro i termini di legge (capitolo 73210).”.
Art. 15 - Modifiche all’organico dell’IRSEV.
Alla tabella dell’organico del personale dell’Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto ( IRSEV) di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 , sono apportate le seguenti modifiche:
livello funzionale
parametro
posti
Dirigente
333
riduzione da 12 a 8 posti
Esperto
220
elevazione da 4 a 8 posti
Art. 16 - Norma transitoria (Modifica del secondo comma dello articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , Bilancio di previsione.
Il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , è sostituito dal seguente:
“ A norma dell’articolo 9, lettera h, dello statuto della Regione del Veneto, per i mutui e/ o prestiti di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 20, 50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 35 anni.
Art. 17 - Variazioni di bilancio.
Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente legge l’amministrazione provvede con la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 e del bilancio pluriennale 1984 - 1986, approvata contestualmente.
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione del Veneto.



SOMMARIO