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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 (BUR n. 3/1985)

Fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 'Credito agevolato al commercio'

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 (BUR n. 3/1985) (Abrogata)

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517 "CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO"

Legge abrogata dall'articolo 8, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 (BUR n. 3/1985)

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517 "CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO"

Art. 1 - Fondo di rotazione
Al fine di favorire l'evoluzione e la riorganizzazione delle attività distributive secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo, dalla vigente normativa statale e regionale e dai documenti programmatici di settore, è istituito un fondo di rotazione per effettuare anticipazioni dei contributi, a carico dello Stato, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, "Credito agevolato al commercio" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 - Modalità di utilizzazione del fondo
Coloro che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge debbono farne richiesta alla Giunta regionale, per il tramite degli istituti, di cui al successivo art. 3.
Le anticipazioni sono effettuate a favore dei soggetti e dei programmi per i quali il Comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha proposto la concessione di contributi ai sensi del punto5), quinto comma, del medesimo art. 6.
Dette anticipazioni vengono operate anche prima dell'emissione del decreto ministeriale di assegnazione e di liquidazione dei contributi.
L'anticipazione può anche riguardare le somme che gli istituti di credito abilitati hanno corrisposto prima della decisione del Comitato richiamato al secondo comma.
L'anticipazione non può riguardare complessivamente un periodo superiore a 19 mesi.
I beneficiari provvederanno, attraverso il versamento sul fondo di rotazione, alla restituzione delle anticipazioni non appena sarà stata effettuata l'erogazione del contributo statale.
Qualora, per qualsiasi ragione, la proposta del Comitato richiamato al primo comma del presente articolo non venisse accolta o, comunque, non venisse emesso il decreto o non venisse erogato il contributo o il contributo stesso fosse revocato, l'anticipazione viene sospesa con effetto immediato e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto già anticipato.
In caso di inadempienza del benficiario la Regione è tenuta a esercitare ogni azione volta al recupero delle somme anticipate, nei termini e nei modi di legge.
Quanto previsto nel presente articolo viene effettuato per il tramite degli istituti bancari di cui al successivo art. 3.
Gli interventi sono limitati a imprese aventi sede nel Veneto, per strutture commerciali ubicate nel territorio regionale.
Art. 3 - Istituti di credito abilitati
Il fondo di rotazione viene depositato presso i due istituti di credito abilitati che hanno maggiormente operato, nel Veneto, in applicazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517, negli anno 1983 e 1984 e che accettano di stipulare la convenzione di cui al successivo art. 4.
Il fondo può essere depositato presso un solo istituto di credito ove non ve ne sia un secondo che abbia un significativo livello di operatività e che accetti la stipula della convenzione.
Il fondo è ripartito tra gli istituti in misura proporzionale all'importo complessivo dei contributi relativi alle domande all'esame del Comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge statale sopracitata e alle domande che, esaminate con esito favorevole, non abbiano ancora beneficiato di erogazione.
L'individuazione degli istituti di credito e la ripartizione del fondo sono effettuati dalla Giunta regionale, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento dell'assunzione del relativo provvedimento.
Art. 4 - Convenzione
La Giunta regionale stipula con gli Istituti di cui all'articolo precedente una convenzione con la quale sono stabiliti:
- i criteri e le modalità di gestione del fondo e di scelta dei soggetti beneficiari;
- le eventuali anticipazioni, aggiuntive rispetto a quelle regionali, a carico degli istituti di credito;
- le modalità di modifica della ripartizione del fondo in caso di variazione dell'importo delle domande in essere e le scadenze delle relative verifiche;
- le modalità di restituzione delle somme anticipate;
- le modalità di recupero delle anticipazioni in caso di mancata emanazione del decreto ministeriale, di mancata realizzazione del programma, di revoca del contributo;
- le procedure per l'eventuale estinzione del fondo e ogni altro aspetto operativo necessario per il corretto funzionamento.
Art. 5 - Comitato Tecnico Regionale di Gestione
Il fondo è gestito da un Comitato Tecnico Regionale, nominato dalla Giunta regionale e presieduto dall'Assessore regionale al Commercio o, in sua assenza, dal Segretario regionale alle attività produttive, settore secondario - del quale fanno parte:
- il responsabile del Dipartimento regionale per il commercio;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante designato da ciascuno degli istituti di credito di cui all'art. 3;
- due rappresentanti degli operatori commerciali, designati dalle due organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Funge da segretario un funzionario regionale.
Il Comitato:
- definisce criteri generali - da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale per l'assegnazione delle anticipazioni;
- individua i singoli soggetti e programmi cui assegnare i benefici previsti dalla presente legge, definendo anche i periodi di applicazione degli stessi;
- stabilisce graduatorie dei soggetti beneficiari formando elenchi in modo tale che sia possibile, in caso di rinunce o revoche, il subentro automatico nei benefici da parte di altri soggetti, ai sensi dell'art. 31/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- verifica ogni altro aspetto applicativo della presente legge, suggerendo alla Giunta regionale gli eventuali provvedimenti per consentirne il miglior funzionamento.
Art. 6 - Cumulabilità degli interventi
Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili - per lo stesso punto di vendita al dettaglio o all'ingrosso o deposito e per lo stesso programma - con quelli derivanti da altre leggi statali o regionali.
I soggetti che abbiano richiesto altre provvidenze o ne abbiano già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto già concesso e restituzione delle somme eventualmente già percepite.
Art. 7 - Finanziamenti esterni
Il fondo può essere incrementato da finanziamenti di Enti pubblici, territoriale e non territoriali, e privati, di aziende, società o associazioni interessate allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.
I soggetti di cui al primo comma possono vincolare l'utilizzazione dei propri finanziamenti a determinate parti del territorio regionale.
Gli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono accettati dalla Giunta regionale su parere del Comitato tecnico regionale di gestione.
Art. 8 - Norma Finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge ammontanti a L. 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 si provvede, ai sensi dell'art. 19 - quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante l'utilizzo della partita n. 15 "Istituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517 - dal capitolo 80210 "Fondo globale per le spese correnti del bilancio di previsione" - per l'esercizio 1984.
Art. 9 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento
Cap. 32010 "Anticipazione della Regione dei contributi a carico dello Stato, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 "Credito agevolato al commercio" per l'evoluzione e la riorganizzazione delle attività distributive.
Competenza 1985 L. 2.000.000.000
Tit. 04 Cat. 03 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.2.43.3.10.25
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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