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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 11 (BUR n. 5/1985)

Bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale degli esercizi finanziari 1985 - 1987

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 11 (BUR n. 5/1985) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E BILANCIO PLURIENNALE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 1985-1987

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 11 (BUR n. 5/1985) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E BILANCIO PLURIENNALE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 1985-1987

Art. 1
Lo stato di previsione delle entrate della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1985, annesso alla Legge (Tabella n. 1) è approvato in L. 5.920.765.056.211 in termini di competenza e in L. 5.947.311.16.411 in termini di cassa.
Art. 2
Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione, delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1985.
Art. 3
Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1985, annesso alla presente legge (Tabella n. 2) è approvato in L. 5.920.765.056.211 in termini di competenza e in L. 5.947.311.168.441 in termini di cassa.
Art. 4
E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1985 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli artt. 52 e 53/Bis della legge regionale di contabilità.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1985, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3.
Art. 5
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985, annesso alla presente legge.
Art. 6
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme del fondo di riserva di cui al cap. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 7
Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 1985 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 63.008.804.322.
Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 80030 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 18 primo comma della stessa legge di contabilità.
Art. 8
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 6 nonché a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 80020, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 9
A norma del primo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con la legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto la iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Art. 10
Fra i capitoli rispettivamente appartenenti ai seguenti gruppi di capitoli di spesa: 11620-11630, 31020-31022, 31024- 31026, 31030-31032, 45618-45620, 53020-53022-53024, 60009-60011, 61362-61364, 61401-61403, 61402-61404-61406, 70060-70062, 71240-71242, 73210-73212, ciascuna concernente una medesima autorizzazione di spesa a uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado o alla natura dei soggetti destinatari della spesa, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante, gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto dell'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 11
A norma dell'art. 20, quarto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 92010, 92020, 92030, 92040, 92050, 92070 e 95200, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 12
Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di leggi regionali in corso di approvazione sono iscritti sui capitoli di spesa nn. 80210, 80230, distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui all'art. 19, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dal quinto comma dello stesso articolo della predetta legge.
Gli elenchi nn. 2, 3 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.
Art. 13
Il fondo speciale a disposizione del Presidente della Giunta regionale, di cui al cap. 2120 dello stato di previsione delle spese, verrà somministrato con le modalità di cui all'articolo 184 del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 14
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1985 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 15
E' autorizzata la iscrizione in appositi capitoli di spesa, distinti per spese correnti e spese in conto capitale in ogni categoria, degli impegni regolarmente assunti negli esercizi anteriori al 1983 che si presume cadano in perenzione in chiusura dell'esercizio 1984 a norma dell'art. 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , per gli importi che si stima possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1985.
L'autorizzazione riguarda i capitoli indicati nella lettera a) del successivo art. 18, la cui copertura è garantita dall'impegno di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto, applicata al bilancio 1985.
Art. 16
La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partire di credito, e a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di L. 5.000.
Art. 17
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1985 entro i limiti di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 5 annesso al bilancio, la Regione del Veneto è autorizzata a norma dell'art. 25 della legge regionale di contabilità soprarichiamata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari nell'esercizio 1985 per un importo complessivo di L. 27.366.209.000.
A norma dell'art. 9 lettera h), dello Statuto della Regione del Veneto, per i mutui e/o prestiti di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 18 per cento annua, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 15 anni.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interessi dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annua L. 20.300.00.000, a partire dall'esercizio finanziario 1985.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1985.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei muti le operazioni finanziarie a partire dal 1985, primo comma del presente articolo risultassero meno onerose di quanto previsto al quinto comma, o per l operazioni stesse in tutto o in parte dovessero essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota di interessi rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 18
E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1985 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1985 per l'ammontare di L. 505.803.521.325.
L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a L. 77.665.025.580: quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'art. 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 :
9010, 9020, 10910, 10920, 11910, 11920, 12910, 12920, 13910, 13920, 14920, 15910, 15920, 20920, 21910, 21920, 30910, 30920, 31910, 31920, 32910, 32920, 40910, 40920, 43920, 44920, 45910, 45920, 50910, 50920, 51910, 51920, 52920, 53920, 60910, 60920, 61910, 61920, 70910, 71920, 72910, 72920, 73910, 73920, 75910 e 75920;
b) quanto a L. 187.020.276.876 spese iscritte sul bilancio per gli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 in corrispondenza del trasferimento agli esercizi stessi di autorizzazioni di spese finanziate con mezzi propri della Regione già disposte a carico degli esercizi precedenti a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge:
Cap. 2320
L. 14.996.998.370

Cap. 10022
L. 250.000.000

Cap. 10506
L. 3.500.000.000

Cap. 11110
L. 102.760.600
devolute al cap. 11546
Cap. 11528
L. 1.000.000.000

Cap. 11582
L. 1.015.000.000

Cap. 11594
L. 1.500.000.000

Cap. 11596
L. 1.000.000.000

Cap. 11610
L. 2.500.000.000

Cap. 12310
L. 4.200.000.000

Cap. 12560
L. 89.000.000
di cui L. 79.000.000 devolute al cap. 11571
Cap. 12564
L. 968.000.000

Cap. 13620
L. 300.000.000

Cap. 15540
L. 39.715.365

Cap. 15590
L. 1.000.000.000

Cap. 15592
L. 500.000.000

Cap. 20060
L. 2.500.000.000
devoluti dal cap. 80230
Cap. 20510
L. 4.000.000.000

Cap. 20520
L. 3.000.000.000

Cap. 20530
L. 2.000.000.000

Cap. 20540
L. 1.500.000.000

Cap. 20590
L. 9.000.000.000

Cap. 20610
L. 1.200.000.000

Cap. 21230
L. 3.300.000.000

Cap. 21240
L. 1.500.000.000

Cap. 21250
L. 2.843.188.847
devolute al cap. 21242
Cap. 21410
L. 450.000.000

Cap. 21414
L. 500.000.000

Cap. 22090
L. 9.000.000.000

Cap. 22512
L. 300.000.000

Cap. 30024
L. 300.000.000

Cap. 31050
L. 600.000.000

Cap. 31090
L. 4.700.000.000

Cap. 40002
L. 1.000.000.000

Cap. 40026
L. 2.500.000.000
devolute al cap.80230
Cap. 40028
L. 100.000.000

Cap. 40610
L. 1.275.000.000

Cap. 45002
L. 1.000.000.000

Cap. 45034
L. 6.200.415.302

Cap. 45110
L. 650.000.000

Cap. 45140
L. 1.750.000.000

Cap. 45150
L. 7.600.000.000

Cap. 45224
L. 1.400.000.000

Cap. 45226
L. 2.115.000.000

Cap. 45248
L. 1.500.000.000
devoluti dal cap. 80230
Cap. 45310
L. 9200.000.000

Cap. 45610
L. 650.000.000

Cap. 45630
L. 2.000.000.000

Cap. 45790
L. 500.000.000

Cap. 50160
L. 1.000.000.000

Cap. 50164
L. 10.000.000.000

Cap. 50200
L. 112.548.392

Cap. 50202
L. 300.000.000

Cap. 50210
L. 52.800.000

Cap. 50506
L. 850.000.000.

Cap. 50610
L. 8.574.850.000

Cap. 50620
L. 200.000.000

Cap. 50622
L. 520.000.000

Cap. 51610
L. 300.000.000

Cap. 52202
L. 400.000.000

Cap. 52210
L. 400.000.000
devolute al cap. 52202
Cap. 53410
L. 300.000.000

Cap. 60004
L. 5.000.000.000

Cap. 60012
L. 5.000.000.000

Cap. 61034
L. 1.000.000.000

Cap. 61610
L. 500.000.000

Cap. 61612
L. 250.000.000

Cap. 70190
L. 1.300.000.000

Cap. 70194
L. 1.000.000.000

Cap. 70610
L. 150.000.000

Cap. 71020
L. 3.500.000.000

Cap. 71022
L. 700.000.000

Cap. 73610
L. 900.000.000

Cap. 73620
L. 650.000.000

Cap. 80210
L. 3.790.000.000

Cap. 80230
L. 10.500.000.000

Cap. 45250
per complessive
L. 4.375.000.000

di cui
L. 2.300.000.000


riportati nel 1985

e
L. 2.075.000.000


riportati nel 1986
Cap. 45374
per complessive
L. 2.800.000.000

di cui
L. 1.400.000.000


riportati nel 1985

e
L. 1.400.000.000


riportati nel 1986
Cap. 50630
per complessive
L. 2.500.000.000

di cui
L. 1.500.000.000


riportati nel 1985

e
L. 1.000.000.000


riportati nel 1986
Cap. 52610
per complessive
L. 250.000.000


riportati nel 1986

c) quanto a L. 225.490.786.426 spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 1985, in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa o con assegnazioni dello Stato per l'esercizio di funzioni delegate già previste a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato loro impegno a norma di legge:
Cap. 100256
L. 204.533.829

Cap. 10035
L. 355628.000
devolute al cap. 10509
Cap. 10051
L. 25.258.000

Cap. 10503
L. 700.000.000

Cap. 10505
L. 40.000.000.000

Cap. 10509
L. 600.000.000

Cap. 11005
L. 2.800.000.000

Cap. 11019
L. 4.000.000.000

Cap. 11035
L. 500.000.000

Cap. 11111
L. 83.752.019
devolute al cap. 11545
Cap. 11145
L. 47.227.860

Cap. 11509
L. 1.850.000.000

Cap. 11513
L. 10.000.000.000

Cap. 11515
L. 7.000.000.000

Cap. 11527
L. 2.000.000.000

Cap. 11541
L. 8.880.000

Cap. 11543
L. 1.086.423.349

Cap. 11545
L. 690.252.895

Cap. 11549
L. 731.391.565
di cui L. 121.391.565 devolute al cap. 11545
Cap. 11553
L. 2.000.000.000

Cap. 11581
L. 1.500.000.000

Cap. 11583
L. 300.000.000

Cap. 11585
L. 200.000.000

Cap. 11815
L. 1.089.332.928

Cap. 11815
L. 1.089.332.928

Cap. 12057
L. 25.952.000
devolute al cap. 12543
Cap. 12067
L. 54.444.000
devolute al cap. 12543
Cap. 12069
L. 55.000.000
devolute al cap. 11565
Cap. 12071
L. 3.420.900.000

Cap. 12073
L. 328.750.000

Cap. 12125
L. 2.139.599.151

Cap. 12207
L. 85.445.528

Cap. 12335
L. 143.000.000

Cap. 12507
L. 108.000.000

Cap. 12509
L. 500.000.000

Cap. 12805
L. 1.646.169.237

Cap. 12807
L. 300.000.000

Cap. 12815
L. 2.189.544.000

Cap. 12821
L. 107.204.430

Cap. 12825
L. 1.383.117.000

Cap. 12831
L. 821.016.000

Cap. 13611
L. 2.000.000.000

Cap. 14015
L. 3.000.000.000

Cap. 14817
L. 356.785.612

Cap. 20071
L. 500.148.000

Cap. 22107
L. 11.01.670

Cap. 40025
L. 15.000.000.000

Cap. 45149
L. 5.125.950.000

Cap. 45735
L. 2.124.486.000

Cap. 45775
L. 20.000.000.000

Cap. 45777
L. 1.515.000.000

Cap. 50151
L. 895.000.000

Cap. 50201
L. 2.000.000.000

Cap. 50203
L. 1.500.000.000

Cap. 50205
L. 12.196.188.034

Cap. 50215
L. 400.000.000

Cap. 50503
L. 335.343.458

Cap. 50505
L. 391.271.443

Cap. 50507
L. 63.403.121

Cap. 50509
L. 164.784.899

Cap. 53021
L. 2.000.000.000

Cap. 53205
L. 1.000.000.000

Cap. 53215
L. 1.500.000.000

Cap. 53217
L. 201.093.398

Cap. 60025
L. 40.000.000.000

Cap. 61033
L. 10.000.000.000

Cap. 61405
L. 600.000.000

Cap. 71015
L. 1.500.000.000

Cap. 72025
L. 2.000.000.000


La restante quota di L. 15.627.432.443 di avanzo di amministrazione presunto proveniente dalla gestione 1984 è destinato alla copertura di quota parte altre spese iscritte nella parte I, spese effettive del bilancio 1985, non specificatamente identificate.
Art. 19
Sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1985 dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione, nelle risultanze complessive di entrata e di spesa a fianco di ognuno indicate:

Competenza
Cassa
1) Azienda Regionale delle foreste
delibera n. 112 del 15 dicembre 1984

2.089.525.000

2.935.525.000
2) Latteria didattica "P. Marconi"
Delibera del Consiglio di amministrazione n. 55 del 3 agosto 1984



2.779.160.000



3.423.460.000
3) Ente per la gestione del diritto allo studio universitario E.S.U. di Verona
Delibera n. 164 del 15 novembre 1984


4.682.952.933


5.183.952.933
4) Ente per la gestione del diritto allo studio universitario E.S.U. di Venezia
Delibera n. 277 del 28 novembre 1984


9.331.958.000


11.607.722.674
5) Ente per la gestione del diritto allo studio universitario E.S.U. di Padova
Delibera n. 383 del 13 dicembre 1984


23.108.032.000


30.126.615.394
E' approvata la deliberazione del Commissario straordinario dell'E.S.U. di Venezia n. 225 del 26 novembre 1984 relativa a "Secondo assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1984".
E' approvata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.V. n. 288/C/84 del 24 ottobre 1984, relativa a "Variazioni al bilancio di previsione 1984".
E' approvata la deliberazione del Commissario straordinario dell'E.S.U. di Padova n. 350 del 30 novembre 1984, relativa a "Variazioni di Bilancio".
E' approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste n. 99 del 23 novembre 1984, relativa a "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 - Secondo provvedimento".
Art. 20
A norma dell'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Art. 21
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO