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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 (BUR n. 5/1985)

Norme per la lotta e la profilassi permanente della rabbia

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 (BUR n. 5/1985)

NORME PER LA LOTTA E LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA.

Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).

La presente legge disciplina la concessione di contributi regionali per la lotta e la profilassi della rabbia, ferme restando le funzioni già subdelegate ai comuni in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e della profilassi delle zoonosi, in forza dell’art. 2, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e dell’art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , in attuazione dell’art. 7, comma quarto, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.( 1)

Art. 2 - (Contributi regionali)

Per favorire l’attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la profilassi permanente della rabbia, la Giunta è autorizzata a corrispondere:
a) alle unità locali socio sanitarie,il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal Presidente della Giunta ai sensi delle disposizioni vigenti, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre, contributi annuali finalizzati alla realizzazione di un piano di vaccinazione delle volpi allo stato libero. Tale piano deve essere autorizzato dal Ministero della sanità e preceduto da un' indagine sulla progressione della zoonosi con particolare riferimento alla popolazione volpina. ( 2)
b) alle unità locali socio-sanitarie contributi per la costruzione e gestione di canili, da attuarsi direttamente o avvalendosi delle associazioni per la protezione degli animali nonché per l’acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo di cani e gatti. ( 3)

Art. 3 - (Procedure per ottenere i contributi)

Per ottenere i contributi di cui all’articolo precedente, le unità locali socio-sanitarie interessate presentano domanda al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie interessate presentano al Presidente della Giunta regionale un rendiconto dettagliato sull’impiego dei contributi e sulla attività svolta dai presidi multizonali antirabbici.
Le unità locali socio - sanitarie che, a norma dell’art 12 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 ( 4) , hanno l’obbligo di gestire i presidi multizonali per la profilassi della rabbia, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge debbono deliberare un regolamento per la profilassi medesima, sentite le unità locali sociosanitarie della provincia interessata.

Art. 4 - (Abbattimento di volpi)

Le unità locali socio - sanitarie, l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e i settori preposti alla gestione e al controllo della fauna selvatica delle amministrazioni provinciali sono incaricati dell’attuazione operativa delle misure previste dalla lettera a) del precedente articolo 2 e vi provvedono tramite personale dipendente.
Nell’ambito delle misure di prevenzione e all’interno della zona dichiarata infetta o sospetta di infezione, possono essere effettuati controlli e prelievi di volpi mediante metodi selettivi esclusivamente a opera dei guardiacaccia dipendenti dalle amministrazioni provinciali, anche al fine di verificare gli esiti delle misure di vaccinazione preventiva.
Le unità locali socio-sanitarie, l’Istituto zooprofilattico e le amministrazioni provinciali dovranno avvalersi della consulenza e della collaborazione di istituti universitari e dell’Istituto nazionale di biologia della selvaggina nell’attuazione delle misure previste dal precedenti articolo 2. ( 5)

Art. 5 - (Finanziamento)

Per gli interventi stabiliti dall’art. 2 della presente legge, sono stanziate annualmente, a decorrere dal 1985, per la durata di cinque anni:
1) L. 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera a), del precedente art. 2;
2) L. 500.000.000 per i contributi di cui alla lettera b), del precedente art. 2.
Alle spese di gestione del servizio anti rabbico multizonale, relative al personale, ai mezzi speciali di trasporto, alle attrezzature speciali e alla gestione dei canili, si provvede con apposito stanziamento nella funzione 400 del fondo sanitario nazionale, di cui alla tabella n. 6 allegata alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 ( 6) .

Art. 6 -(Imputazione degli oneri)

omissis ( 7)

Art. 7 - (Abrogazione)

Art. 8 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) La legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 è stata abrogata dall'articolo 33 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 2) Lettera così sostituita dall’art. 1 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 18 .
( 3) Lettera così sostituita dall’art. 8 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 , la legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 è stata abrogata dall’art. 22 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 che nell’articolo 23 “Norma transitoria” ha dato disposizioni per i canili sanitari.
( 4) La legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 è stata espressamente abrogata dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
( 5) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 18 .
( 6) La legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 è stata espressamente abrogata dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 (BUR n. 5/1985)

NORME PER LA LOTTA E LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
La presente legge disciplina la concessione di contributi regionali per la lotta e la profilassi della rabbia, ferme restando le funzioni già subdelegate ai comuni in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e della profilassi delle zoonosi, in forza dell'art. 2, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , in attuazione dell'art. 7, comma quarto, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2 - Contributi regionali
Per favorire l'attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la profilassi permanente della rabbia, la Giunta è autorizzata a corrispondere:
a) alle unità locali socio sanitarie, il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal Presidente della Giunta ai sensi delle disposizioni richiamate nel secondo comma dell'articolo 1, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre, contributi annuali per il pagamento di premi per ciascuna volpe catturata o rinvenuta morta, consegnata intera, non spellata, all'istituto zooprofilattico delle Venezie. La misura dei premi è stabilita annualmente dalla Giunta regionale. I premi possono essere erogati, anche quando le predette operazioni siano realizzate in località che, pur non dichiarate zone infette, siano comprovatamente caratterizzate dall'esistenza di una densità di volpi superiore a una per ogni cinque chilometri quadrati;
b) alle unità locali socio-sanitarie, contributi per la costruzione di canili al servizio di più Comuni e gestiti dal presidio multizonale dell'unità locale socio-sanitaria del capoluogo di provincia, nonché per l'acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo dei cani e dei gatti.
Art. 3 - Procedure per ottenere i contributi
Per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, le unità locali socio-sanitarie interessate presentano domanda al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie interessate presentano al Presidente della Giunta regionale un rendiconto dettagliato sull'impiego dei contributi e sulla attività svolta dai presidi multizonali antirabbici.
Le unità locali socio-sanitarie che, a norma dell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 , hanno l'obbligo di gestire i presidi multizonali per la profilassi della rabbia, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge debbono deliberare un regolamento per la profilassi medesima, sentite le unità locali socio-sanitarie della provincia interessata.
Art. 4 - Abbattimento di volpi
Le guardie giurate, i guardacaccia e le guardie forestali sono autorizzati a far uso delle armi da fuoco, anche durante le ore notturne, per l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al periodo di tempo stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5 - Finanziamento
Per gli interventi stabiliti dall'art. 2 della presente legge, sono stanziate annualmente, a decorrere dal 1985, per la durata di cinque anni:
1) L. 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera a), del precedente art. 2;
2) L. 500.000.000 per i contributi di cui alla lettera b), del precedente art. 2.
Alle spese di gestione del servizio anti rabbico multizonale, relative al personale, ai mezzi speciali di trasporto, alle attrezzature speciali e alla gestione dei canili,l si provvede con apposito stanziamento nella funzione 400 del fondo sanitario nazionale, di cui alla tabella n. 6 allegata alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 .
Art. 6 - Imputazione degli oneri
Agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte mediante imputazione alla categoria I del titolo IV del bilancio pluriennale 1985-1987 e al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
Art. 7 - Abrogazione
Sono abrogate le leggi regionali 2 dicembre 1977, n. 71, 7 marzo 1980, n. 12 e 28 gennaio 1982, n. 6.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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