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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 13 (BUR n. 5/1985)

Iniziative dirette alla promozione delle attività sportive per handicappati

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 13 (BUR n. 5/1985) (Abrogata)

INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE PER HANDICAPPATI

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 13 (BUR n. 5/1985)

INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITà SPORTIVE PER HANDICAPPATI

Art. 1 - Finalità e soggetti destinatari
La Regione Veneto, allo scopo di sostenere la promozione di attività sportive per handicappati, concede al Comitato regionale Veneto della Federazione Italiana Sport Handicappati - F.I.S.Ha. - Associata al C.O.N.I., un contributo ordinario da ripartire fra le varie Associazioni facenti capo allo stesso Comitato.
Art. 2 - Modalità di concessione del contributo
L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale in due soluzioni:
a) il 50 per cento alla presentazione dei programmi preventivi delle attività da attuare nel corso dell'anno e della proposta di riparto del contributo regionale fra le associazioni disposta dal Comitato regionale veneto della federazione italiana sportiva handicappati da inoltrare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) il 50 per cento alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta, da parte del Presidente del Comitato regionale Veneto della F.I.S.Ha.
Le somme non utilizzate, non rendicontate costituiscono anticipazione del contributo per l'anno successivo.
Art. 3 - Norma finanziaria
Alla spesa complessiva di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della rpesente legge, per l'esercizio finanziario 1985, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio.
A tal fine si provvede mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale n. 72/1977 , come modificato dalla legge regionale n. 43/1982 , degli importi corrispondenti effettivamente accantonati nella partita n. 13 - Interventi per attività sportive di portatori di handicaps, del capitolo n. 80210 - Fondo globale spese correnti del Bilancio di previsione per l'esercizio 1984.
Art. 4 - Variazione di bilancio
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti modificazioni:
Variazione in aumento:
Cap. 73054 "Contributo ordinario al Comitato Regionale Veneto della F.I.S.Ha. per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione delle attività sportive per handicappati"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 200.000.000
Cassa L. 200.000.000
1985 L. 200.000.000
1986 L. ___
1987 L. ___
Tit. 09 Cat. 04 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.08.09

Art. 5 - Norme transitorie
In sede di prima applicazione l'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione dettagliata della spesa e delle attività svolte nel corso dell'anno 1984 da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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