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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 (BUR n. 5/1985)

Ordinamento dei servizi dell'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero- casearia di Thiene

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 (BUR n. 5/1985) (Abrogata)

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO DI TECNICA E SPERIMENTAZIONE LATTIERO-CASEARIA DI THIENE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 (BUR n. 5/1985)

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO DI TECNICA E SPERIMENTAZIONE LATTIERO-CASEARIA DI THIENE

Titolo I
Principi fondamentali


Art. 1 - Denominazione dell'Istituto e finalità della legge
La "Latteria Didattica Pietro Marconi" di Thiene, riconosciuta all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 , come Ente dipendente dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, assume la denominazione di "Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene", sempre designato poi nella presente legge come Istituto.
L'ordinamento dei servizi dell'Istituto, Ente di diritto pubblico, è definito dalla presente legge, in attuazione di quanto previsto all'art. 17 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 .
Art. 2 - Rapporti con le realtà esterne, scientifiche e socio-economiche
L'Istituto, nell'espletamento delle proprie funzioni, riconosce come determinante per il raggiungimento degli obiettivi la collaborazione con l'Università e gli Organismi di ricerca.
Per la predisposizione o la attuazione di attività scientifiche o di programmi di ricerca in materie o settori di particolare interesse o complessità, l'Istituto può avvalersi della collaborazione di ricercatori, docenti ed esperti di altri Enti.
L'Istituto può altresì consentire la frequenza ai propri laboratori, scuole e uffici di giovani laureati che intendano svolgere studi e ricerche nelle materie lattiero-casearie, nonché di studenti universitari ove siano formalmente designati dalle Facoltà di appartenenza per lo svolgimento a titolo di volontariato di studi e attività di interesse dello stesso Istituto.
L'Istituto, infine, può accogliere nelle sue strutture, senza oneri a proprio carico, iniziative promosse dal Comune di Thiene, nonché dalla Provincia di Vicenza e dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Vicenza, già Enti fondatori della Latteria Didattica "Pietro Marconi" di Thiene.
Al fine della valutazione della definizione dei problemi inerenti l'ordinamento dei servizi dell'Ente, nonché la amministrazione del personale, l'Istituto considera il rapporto con le Organizzazioni Sindacali come metodo permanente; a tale scopo, promuovere la collaborazione delle organizzazioni stesse nei processi e nelle iniziative concernenti i fatti di organizzazione delle strutture e del lavoro, la valorizzazione delle professionalità, l'informazione e l'aggiornamento permanenti.


Titolo II
Organizzazione amministrativa


Art. 3 - Strutture
L'organizzazione amministrativa dell'Istituto si articola in:
- Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici;
- Scuola lattiero-casearia;
- Laboratorio di analisi;
- Ufficio amministrativo.
Il Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici si articola nel Servizio sperimentazione e nel Servizio assistenza tecnica.
Art. 4 - Competenze del Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici
Spetta al Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici:
a) lo svolgimento di attività tecniche inerenti alla produzione del latte e dei suoi derivati per stimolare e facilitare il progresso dell'industria lattiero-casearia;
b) il compimento di studi, indagini, ricerche e prove sperimentali inerenti l'utilizzazione diretta del latte e i vari processi di trasformazione al fine di ottenere un migliore sviluppo e progresso della produzione lattiero-casaria;
c) lo studio dei problemi zootecnici che sono connessi con la produzione del latte, ai fini del miglioramento qualitativo di tale produzione;
d) l'assistenza tecnica a favore del settore lattiero-casario;
e) la divulgazione mediante pubblicazioni, conferenze e altre forme di attività, delle nozioni di tecnica lattiero-casaria, nonché dei risultati ottenuti dagli studi, indagini, ricerca e prove sperimentali.
Art. 5 - Compiti della Scuola lattiero-casearia
Compete alla Scuola lattiero-casearia la formazione tecnico-professionale di:
1) tecnici del latte mediante iniziative volte alla qualificazione, specializzazione ai vari livelli e aggiornamento professionale;
2) tecnici di laboratorio di analisi sui prodotti alimentari con particolare riguardo al settore lattiero-casario;
3) esperti nella direzione di impianti del settore lattiero-caseario e alimentare.
Art. 6 - Laboratorio di analisi
Spetta al laboratorio di analisi:
- lo svolgimento delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche del latte, dei suoi derivati e dei prodotti agricolo-alimentari, nonché di tutti i prodotti attienti le trasformazioni lattiero-casearie;
- il rilascio di certificati di analisi aventi valore legale.
Per particolari esigenze tecniche è consentito al Consiglio di amministrazione di attivare sedi decentrate di analisi.
Art. 7 - Ufficio amministrativo
L'Ufficio amministrativo cura la gestione contabile-amministrativa dell'Istituto, e in particolare:
- la gestione amministrativa ed economica di tutti gli aspetti del rapporto d'impiego del personale, nonché la formulazione di procedure e atti per l'assunzione, rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali;
- l'esecuzione dei compiti e delle attività connesse alla predisposizione e alla gestione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale dell'Ente, nonché alla predisposizione del rendiconto;
- l'acquisto dei beni, rapporto con i fornitori e clienti, ricerche di mercato, predisposizione dei capitolati e di provvedimenti amministrativi, nonché lo svolgimento degli appalti, delle licitazioni private e di ogni altra trattativa, con la relativa tenuta di eventuali contratti e di atti amministrativi;
- la tenuta dei registri contabili con le relative scritture, nonché l'emissione di mandati e reversali, dopo il controllo di fatture e documenti accompagnatori;
- il controllo del magazzino sia per quantità che per qualità delle merci fornite;
- la tenuta e l'aggiornamento della biblioteca dell'Ente;
- la gestione della mensa-convitto, a favore dei frequentatori ai corsi realizzati o ospitati dall'Istituto, dei docenti, dei ricercatori e degli esperti esterni che accedano all'Istituto per attività e collaborazioni scientifiche dallo stesso richieste e degli impiegati dell'Istituto, nei limiti e nel rispetto di tutti i criteri fissati dalla normativa regionale per i propri dipendenti.


Titolo III
Stato giuridico e trattamento economico del personale


Art. 8 - Ruolo unico e qualifiche funzionali
E' istituito il ruolo unico del personale dell'Istituto.
La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche è determinata nella seguente tabella:
QUALIFICHE FUNZIONALI
Numero posti
Dirigente regionale generale
Dirigente regionale
Funzionario
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore professionale
Esecutore
Operatore
Ausiliario
1
2
5
9
12
2
4
3
3
____
Totale
41

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione del Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalla Regione.
Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'Istituto previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 9 - Direttore
L'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 è sostituito dal seguente:
"All'organizzazione amministrativa e tecnica dell'Istituto è preposto un Direttore, il cui rapporto è regolato dall'art. 52 dello Statuto della REgione del Veneto.
L'incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti per i dirigenti delle Segreterie regionali con la legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 .
Il Direttore assicura la legalità, la efficienza, il rigore tecnico e didattico, nonché la economicità delle azioni e attività dell'Istituto.
In particolare, il Direttore:
a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti amministrativi di competenza;
b) coadiuva gli Organi istituzionali dell'Ente nello svolgimento dell'azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) propone il progetto di bilancio preventivo e relative proposte di variazione, del bilancio pluriennale e del rendiconto generale;
d) propone i programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;
e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà, gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;
f) assicura il miglior impiego del personale nell'ambito dell'Istituto."
Art. 10 - Dirigente del Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici
Il Dirigente preoposto al Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici provvede, in applicazione delle leggi e delle direttive impartite dal Direttore, ad assicurare il buon funzionamento, la legalità, l'efficienza e la economicità della struttura.
In particolare:
- esercita i compiti e le facoltà a esso direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti di competenza;
- coadiuva il Direttore nello svolgimento della azione tecnico-amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
- predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento del Dipartimento e l'azione amministrativa di competenza;
- cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e la analisi delle rilevazioni nelle materie di competenza;
- assicura il miglior impiego del personale assegnatogli.
Art. 11 - Lavoro per staff e gruppi di lavoro
L'Istituto favorisce il lavoro per staff multidisciplinari e ne promuove la costituzione in tutte le situazioni in cui l'attività tecnico-amministrativa di supporto alle azioni di programmazione, indirizzo, sperimentazione e progettazione richieda l'apporto integrato di professionalità molteplici.
Per la realizzazione di progetti di intervento e di studio di carattere non ricorrente, l'Istituto può altresì costituire speciali gruppi di lavoro a carattere temporaneo.
Gli staffs e i gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento del Direttore, che ne determina la composizione, gli obiettivi, la durata e le modalità di funzionamento.


Titolo IV
Norme transitorie e finali


Art. 12 - Primo inquadramento nella qualifica funzionale di Dirigente regionale generale
Ai fini della copertura del posto di Dirigente regionale generale, previsto per la direzione del "Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici", è fatto riferimento alle norme di cui all'art. 36 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , per quanto compatibili.
Art. 13 - Abrogazione delle norme contrarie
Ogni disposizione di legge e amministrativa in contrasto con le norme di cui alla presente legge si deve intendere implicitamente abrogata.
Art. 14 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge l'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casaria di Thiene, farà fronte con i propri mezzi di bilancio.
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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