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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985)
Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE.
Art. 1 - (Finalità della legge).
La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), ai sensi dell’
art. 25 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.
Art. 2 - (Organizzazione strutturale)
La struttura organizzativa dell’Istituto regionale per le ville venete ( IRVV) è la seguente:
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.
Art. 3 - (Norme di rinvio)
Si applicano al personale dell’Istituto regionale per le ville venete ( IRVV) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore per il personale della Regione del Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 4 - (Organico del personale)
1. L’organico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:
Qualifica funzionale
|
Numero
|
Dirigente regionale
|
1
|
Funzionario
|
2
|
Istruttore direttivo
|
2
|
Istruttore
|
3
|
Esecutore
|
4
|
Operatore
|
2
|
Ausiliario
|
1
|
|
----------
|
Totale
|
15
|
2. L’assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. (
1)
Art. 5 - (Criteri di inquadramento)
In applicazione dell’
art. 25, comma quarto, della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a contratto ai sensi dell’art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 e successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .( 2)
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .( 2)
Art. 6 - (Trattamento economico pregresso)
Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione dell’Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di immissione in ruolo, al personale di cui all’
art. 25 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.
Art. 7 - (Norma finanziaria)
Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l’Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di bilancio.
Art. 8 - (Dichiarazione d' urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) Articolo così sostituito dall’art. 1,
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 .
(
2) La
legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 è stata abrogata dall'articolo 189 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985) - Testo storico”
S O M M A R I O
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE.
Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), ai sensi dell’art. 25 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.
Art. 2 - Organizzazione strutturale
La struttura organizzativa dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV) è la seguente:
- Direzione con i compiti previsti dall’art. 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ;
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.
- Direzione con i compiti previsti dall’art. 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ;
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.
Art. 3 - Norme di rinvio
Si applicano al personale dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore per il personale della Regione del Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 4 - Organico del personale
L’organico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete è il seguente:
Livello funzionale
|
Numero
|
Dirigente regionale
|
1
|
Funzionario
|
1
|
Istruttore direttivo
|
1
|
Istruttore
|
2
|
Esecutore
|
2
|
Operatore
|
1
|
Ausiliario
|
1
|
L’assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Art. 5 - Criteri di inquadramento
In applicazione dell’art. 25, comma quarto, della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a contratto ai sensi dell’art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 e successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Art. 6 - Trattamento economico pregresso
Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione dell’Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di immissione in ruolo, al personale di cui all’art. 25 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.
Art. 7 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l’Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di bilancio.
Art. 8 - Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO