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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985)

Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE.

Art. 1 - (Finalità della legge).

La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), ai sensi dell’ art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.

Art. 2 - (Organizzazione strutturale)

La struttura organizzativa dell’Istituto regionale per le ville venete ( IRVV) è la seguente:
- Direzione con i compiti previsti dall’ art. 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ;
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.

Art. 3 - (Norme di rinvio)

Si applicano al personale dell’Istituto regionale per le ville venete ( IRVV) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore per il personale della Regione del Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 4 - (Organico del personale)

1. L’organico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:
Qualifica funzionale
Numero
Dirigente regionale
1
Funzionario
2
Istruttore direttivo
2
Istruttore
3
Esecutore
4
Operatore
2
Ausiliario
1

----------
Totale
15
2. L’assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. ( 1)

Art. 5 - (Criteri di inquadramento)

In applicazione dell’ art. 25, comma quarto, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a contratto ai sensi dell’art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 e successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .( 2)

Art. 6 - (Trattamento economico pregresso)

Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione dell’Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di immissione in ruolo, al personale di cui all’ art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.

Art. 7 - (Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l’Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di bilancio.

Art. 8 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Articolo così sostituito dall’art. 1, legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 .
( 2) La legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 è stata abrogata dall'articolo 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985)


ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE.

Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.
Art. 2 - Organizzazione strutturale
La struttura organizzativa dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV) è la seguente:
- Direzione con i compiti previsti dall’art. 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ;
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.
Art. 3 - Norme di rinvio
Si applicano al personale dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore per il personale della Regione del Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 4 - Organico del personale

L’organico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete è il seguente:
Livello funzionale
Numero
Dirigente regionale
1
Funzionario
1
Istruttore direttivo
1
Istruttore
2
Esecutore
2
Operatore
1
Ausiliario
1
L’assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Art. 5 - Criteri di inquadramento
In applicazione dell’art. 25, comma quarto, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a contratto ai sensi dell’art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 e successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Art. 6 - Trattamento economico pregresso
Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione dell’Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di immissione in ruolo, al personale di cui all’art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.
Art. 7 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l’Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di bilancio.
Art. 8 - Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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