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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 18 (BUR n. 5/1985)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 e alla legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 , concernenti l'Istituto regionale di studi e ricerche economico - sociali - IRSEV

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 18 (BUR n. 5/1985) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1977, n. 57 E ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1981, n. 54 , CONCERNENTI L'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI - IRSEV

Legge tacitamente abrogata per effetto della soppressione dell’IRSEV, operata dall’articolo 1, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 18 (BUR n. 5/1985) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1977, n. 57 E ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1981, n. 54 , CONCERNENTI L'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI - I.R.S.E.V.

Art. 1
L'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è così sostituito:
"L'Istituto, nell'ambito degli indirizzi generali e del programma annuale di attività di studio e di ricerca, approvati dal Consiglio su proposta della Giunta regionale, svolge la sua attività in autonomia scientifica".
Art. 2
All'articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , dopo l'attuale comma, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli scopi di cui al precedente comma, l'Istituto può essere assistito da un Comitato Scientifico, composto da non più di 12 docenti universitari, scelti dal Consiglio d'amministrazione.
Il Comitato Scientifico, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere articolato e attivato per sezioni con il criterio della specializzazione per materia o dell'integrazione fra specializzazioni diverse in funzione dei contenuti specifici del programma e delle attività di ricerca.
L'incarico dei componenti il Comitato Scientifico ha la durata di un anno, salvo rinnovo espresso, ed è conferito, di norma, in funzione del programma annuale di attività.
Il Comitato Scientifico o le sue sezioni formulano pareri, su richiesta del Presidente, per quanto riguarda la impostazione dei progetti di studio o di ricerca; inoltre, su richiesta del Consiglio di amministrazione, forniscono consulenze ed eseguono studi e ricerche, quando siano richieste speciali qualificazioni scientifiche.
Il Consiglio di amministrazione integra con delibera la presente disciplina".
Art. 3
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è così sostituito:
"Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni dalla data del suo insediamento".
Art. 4
Il numero 4) dell'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è così sostituito:
"4) formulare progetti, per la formazione del programma annuale di attività, secondo le modalità di cui all'articolo 3".
Art. 5
Il primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è così sostituito:
"Alle spese di funzionamento l'I.R.S.E.V. provvede:
a) mediante un contributo annuale della Regione, che sarà determinato, anche in relazione al programma annuale di attività, di cui all'articolo 3, con legge di approvazione del bilancio;
b) mediante i proventi derivanti da specifiche commesse assegnate dagli organi regionali o convenzionate con altri enti;
c) mediante le donazioni, le oblazioni e i contributi corrisposti da parte di enti pubblici e privati".
Art. 6
Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è così sostituito:
"Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 7, sono sottoposte, su proposta della Giunta regionale, all'approvazione del Consiglio regionale".
Art. 7
L'art. 17 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è così sostituito:
"Agli esperti del Comitato Scientifico è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta dell'organo collegiale nella misura di L. 100.000 e un eventuale compenso per speciali studi e ricerche nei limiti e condizioni, di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 1077/1970.
A tutti i componenti gli organi amministrativi e consultivi dell'Ente, sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute secondo i criteri del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate oppure dell'indennità chilometrica vigente per il personale dell'I.R.S.E.V., nonché è corrisposto, per lo svolgimento fuori sede di funzioni connesse con la propria carica, il trattamento economico di missione secondo i criteri vigenti in materia per gli amministratori pubblici".
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO