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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 (BUR n. 3/1985)

Interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione tra piccole e medie imprese commerciali

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 (BUR n. 3/1985) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 (BUR n. 3/1985)

INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 1 - Finalità della legge
La Regione Veneto, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 52, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge alle attività integrative per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.
Al fine di favorire l'evoluzione e la riorganizzazione delle attività distributive secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo, dalla vigente normativa statale e regionale, dai documenti programmatici regionali e comunali di settore, la Regione è autorizzata a concorrere al pagamento degli interessi relativi a prestiti concessi a piccole e medie imprese operanti nel commercio e nel turismo assistiti dalla garanzia prestata da cooperative e consorzi commerciali di garanzia.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
I contributi sono concessi a cooperative e consorzi commerciali di garanzia, costituiti, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'acquisizione di crediti bancari per lo svolgimento della loro attività, tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o ambulante, tra esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale o tra cooperative di consumo.
Le cooperative e i consorzi commerciali di garanzia debbono avere fini di mutalità tra gli aderenti, avere sede nel territorio della regione ed essere composti da almeno 50 soci appartenenti a una o più delle categorie indicate al comma precedente o da almeno nove cooperative di consumo in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività di vendita alla generalità degli utenti ed in regola con la normativa specifica per la cooperazione di consumo.
Art. 3 - Concessione dei contributi
I contributi sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, alle cooperative ed ai consorzi commerciali di garanzia, secondo il seguente criterio:
a) per il 50 per cento in proporzione diretta all'importo globale delle operazioni garantite nell'anno di presentazione della domanda e nel corso dei due esercizi precedenti;
b) per il 25 per cento in proporzione diretta al capitale sociale versato o al fondo consortile costituito dai soci ed esistente alla data di presentazione delle domande;
c) per il 25 per cento in proporzione diretta alla somma complessiva costituita dal capitale o dal fondo di cui alla lettera b) e da contributi, donazioni, affidamenti dello Stato, di Enti pubblici, compresa la Regione, enti privati, associazioni, società, imprese, privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano eventualmente contribuito alla formazione di fondi fidejussori integrativi.
La ripartizione derivante dai criteri fissati al comma precedente può essere dalla Giunta regionale modificata - per un importo non superiore al 10 per cento della somma complessiva oggetto della deliberazione - al fine di incrementare i contributi assegnati alle cooperative e ai consorzi che operino in tutto o in parte in aree classificate montane in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o dichiarate depresse ai sensi del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, o che siano oggetto di specifici interventi regionali aventi carattere generale.
La deliberazione di concessione stabilisce i termini entro i quali le cooperative ed i consorzi debbono individuare gli utilizzatori del contributo e debbono essere trasmessi gli elenchi di cui al successivo art. 6, nonché il termine trascorso il quale si procede alla ridistribuzione - con l'uso del criterio previsto nel presente articolo - dei fondi in caso di mancata o incompleta utilizzazione da parte di uno o più consorzi o cooperative di garanzia e le relative modalità.
Art. 4 - Utilizzazione dei contributi
Le cooperative ed i consorzi commerciali di garanzia utilizzano con provvedimento del proprio organo deliberativo - il contributo regionale esclusivamente a favore di operatori commerciali che realizzino programmi che abbiano ad oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'acquisizione in qualsiasi forma dell'area;
b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali, ivi comprendendo i mezzi di trasporto ad uso interno ed esterno.
Nelle spese complessive può essere inclusa quella per la formazione dei programmi di investimento, entro il limite massimo:
1) del 25 per cento dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione dei programmi che comprendano l'acquisto o la costruzione dei locali per l'attività commerciale;
2) del 50 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.
Gli interventi sono limitati a imprese aventi sede nel Veneto, per strutture commerciali ubicate nel territorio regionale.
Art. 5 - Misura dei benefici
Il contributo non può essere superiore a 5 punti percentuali, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e l'istituto di credito.
La misura del contributo è determinata dalla Giunta regionale, che può differenziarla in relazione alla localizzazione, alla tipologia, ai programmi di intervento cui sono destinati ed ai soggetti che li realizzano.
Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente quella fissata ai sensi del comma precedente.
La Giunta regionale fissa anche criteri, vincolanti per gli organi deliberativi delle cooperative e dei consorzi commerciali di garanzia, per l'utilizzazione dei contributi in modo che siano finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.
Art. 6 - Erogazione dei contributi
Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative commerciali di garanzia selezionano, tra le piccole e medie imprese commerciali che siano socie o aderenti ed abbiano richiesto od ottenuto finanziamenti assistiti da garanzie, quelle che rispondono ai criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della presente legge, anche formandone elenchi ordinati secondo predeterminati criteri di priorità.
L'importo complessivo di contributo relativo agli elenchi di cui al primo comma può anche eccedere la somma assegnata al singolo consorzio o alla singola cooperativa, così che sia possibile il subentro automatico nei benefici da parte di altri soggetti - ai sensi dell'art. 31/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni e integrazioni - in caso di rinuncia, revoca o mancata attuazione del programma o di incremento della disponibilità a seguito dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.
Gli elenchi precisano anche i termini di realizzazione da intendersi come perentori ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 31/bis della citata legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Gli elenchi sono trasmessi alla Giunta regionale, che ne prende atto, integralmente, ove le iniziative siano corrispondenti ai criteri di cui al quarto comma dell'art. 5 della presente legge ovvero previa cancellazione motivata delle iniziative ritenute non rispondenti.
Le eventuali proroghe dei termini di realizzazione per comprovate cause di forza maggiore di cui all'art. 31/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , sono concesse dalla Giunta regionale, che dispone anche la revoca del contributo nelle ipotesi previste al medesimo articolo.
Le somme oggetto della revoca vengono utilizzate per altri soggetti dello stesso consorzio o della stessa cooperativa o, in mancanza, di altri consorzi o cooperative.
L'erogazione del contributo è effettuata secondo le modalità determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione, i consorzi e le cooperative commerciali di garanzia e gli istituti di credito, approvate dalla Giunta regionale.
Dette convenzioni debbono anche prevedere le modalità di ripetizione dei contributi oggetto di revoca.
Art. 7 - Comitato Tecnico Consultivo
Con deliberazione della Giunta regionale è nominato un Comitato Tecnico Consultivo, presieduto dall'Assessore regionale al commercio o in sua assenza, dal segretario regionale alle attività produttive, settore secondario, del quale fanno parte:
- il responsabile del dipartimento regionale per il commercio;
- quattro rappresentanti dei consorzi e delle cooperative commerciali di garanzia, scelti nell'ambito delle designazioni effettuate dagli organismi aventi sede nel territorio regionale;
- due rappresentanti degli operatori commerciali, designati dalle due organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti della cooperazione, designati dalle due organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
Alle sedute del Comitato sono invitati a partecipare i rappresentanti dei consorzi e delle cooperative commerciali di garanzia le cui richieste sono all'ordine del giorno delle sedute stesse.
Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale.
Il Comitato, quale organo consultivo della Giunta regionale:
a) propone i criteri di cui al quarto comma dell'art. 5;
b) esprime parere:
- sulla misura dei benefici e sulla sua articolazione, in relazione a quanto previsto ai primi tre commi dell'art. 5;
- sulle deliberazioni assunte dai consorzi e dalle cooperative di garanzia, sui relativi elenchi, per quanto riguarda la rispondenza alle finalità della legge ed ai criteri regionali;
- sulla concessione della proroga per il completamento dei programmi e sulla revoca dei contributi;
- sulla ridistribuzione dei contributi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3;
c) suggerisce alla Giunta regionale eventuali provvedimenti su ogni altro aspetto applicativo della presente legge.
Art. 8 - Presentazione delle domande
In sede di prima applicazione della presente legge le domande sono presentate dai consorzi e dalle cooperative commerciali di garanzia entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore; per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il mancato rispetto dei termini, per i quali si applica la legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 , comporta l'esclusione della domanda.
Nella domanda dovrà essere precisato se, in base alle previsioni annuali di attività a favore dei soci, viene richiesto il massimo concedibile ovvero una somma predeterminata.
Deve essere, inoltre, presentata la seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa e del consorzio commerciale di garanzia;
b) elenco delle imprese associate o aderenti, con la indicazione delle quote sottoscritte;
c) elenco dettagliato di quanto previsto al primo comma, lettere b) e c) dell'art. 3;
d) resoconto tecnico-finanziario sulle agevolazioni concesse e sui finanziamenti garantiti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti, ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera a) dell'art. 3.
Art. 9 - Cumulabilità degli interventi
Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili - per lo stesso punto di vendita al dettaglio o all'ingrosso o deposito e per lo stesso programma - con quelli di cui le piccole e medie imprese commerciali abbiano beneficiato in applicazione di altre leggi statali o regionali.
Le piccole e medie imprese che abbiano richiesto altre provvidenze o ne abbiano già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto già concesso e restituzione delle somme eventualmente già percepite.
Art. 10 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a L. 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, si provvede, ai sensi dell'art. 19 - quinto comma - della legge regionale n. 72/1977 come modificata dalla legge regionale n. 43/1982 mediante l'utilizzo della partita n. 16 - "Interventi per agevolazioni finanziarie nel settore commercio" del cap. 80210 - "Fondo globale per le spese correnti" - del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.
Art. 11 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in aumento:
Cap. 32020 - "Interventi a favore dell'associazionismo e delle Cooperative tra piccole e medie imprese commerciali per la realizzazione di specifici programmi di investimento"
Competenza 1985 L. 1.500.000.000
Tit. 04 Cat. 03 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.2.43.4.3.10.25
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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