crv_sgo_leggi

Legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 (BUR n. 10/1985)

Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie

Legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 (BUR n. 10/1985) (Abrogata)

INTERVENTO REGIONALE PER L’AMPLIAMENTO COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE.

Legge abrogata dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 (BUR n. 10/1985)

INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.

Art. 1 - Finalità
Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali e legalmente riconosciute.
Art. 2 - Destinatari
Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.
Art. 3 - Presentazione delle domande
Al fine di accedere ai benefici della presente legge, le domande, pena l'esclusione dal programma di ripartizione dei fondi, devono essere formulate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e corredate inoltre dai seguenti documenti:
a) dichiarazione giurata attestante la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono ancora iniziati;
b) impegno dell'ente locale o dell'istituzione pubblica o privata, assunto e redatto nelle debite forme, dal quale risulti che l'immobile verrà destinato a uso scolastico per almeno dieci anni e concesso a titolo gratuito o a canone simbolico;
c) dichiarazione, rilasciata dall'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici della presente legge relativo all'ultimo triennio.
Art. 4 - Piano di riparto
Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell'art. 5, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 5 - Misura del contributo
Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può eccedere la somma di L. 200 milioni, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.
La misura del contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6 - Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Dirigente del dipartimento per i lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Genio Civile regionale competente per territorio.
La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata al Dipartimento dei Lavori Pubblici, corredata del certificato di cui al comma precedente, entro 36 mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.
Art. 7 - Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza
I fondi che rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economica, sono utilizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purchè ammissibili a contributo.
Art. 8 - Abrogazione delle leggi
Sono abrogate le leggi regionali 21 luglio 1978, n. 36, 17 luglio 1981, n. 39 e 22 dicembre 1981, n. 77.
Art. 9 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 71020 (contributi ai Comuni e Istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 10 - Norme transitorie
Nella prima applicazione della presente legge verranno prese in considerazione tutte le domande relative al 1985, presentate agli uffici regionali ai sensi della precedente normativa in materia, nonché quelle presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale, nel caso non sia costituita la competente Commissione consiliare procede all'approvazione del programma di riparto per il 1985 in deroga al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 42 .
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



SOMMARIO