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Legge regionale 5 marzo 1985, n. 22 (BUR n. 10/1985)
Proroga del termine fissato dall'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , come modificato dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 27
Sommario
“Legge regionale 5 marzo 1985, n. 22 (BUR n. 10/1985) - Testo vigente”
PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 1984, n. 27
Legge abrogata dall’articolo 121, della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
SOMMARIO
- Legge regionale 5 marzo 1985, n. 22 (BUR n. 10/1985) (Abrogata)
- PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 1984, n. 27
Sommario
“Legge regionale 5 marzo 1985, n. 22 (BUR n. 10/1985) - Testo storico”
PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 1984, n. 27
Art. 1
Il secondo comma dell'art. 106 della
legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , modificato dalla
legge regionale 12 giugno 1984, n. 27 , è così sostituito:
"In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi Programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1985 i Comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un Programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il Programma di fabbricazione con il Piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10".
"In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi Programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1985 i Comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un Programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il Programma di fabbricazione con il Piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 5 marzo 1985, n. 22 (BUR n. 10/1985) (Novellazione)
- PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 1984, n. 27