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Legge regionale 5 marzo 1985, n. 23 (BUR n. 10/1985)

Modifica della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 'Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie'

Legge regionale 5 marzo 1985, n. 23 (BUR n. 10/1985) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 62 "INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE"

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1985, n. 23 (BUR n. 10/1985)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 62 "INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE"

Art. 1
A integrazione e modifica di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62 , in deroga alla normativa vigente possono beneficiare del contributo anche gli enti esclusi dalla ripartizione dei fondi negli esercizi 1981, 1982, 1983 per avere parzialmente o totalmente eseguito i lavori prima del sopralluogo del Genio Civile competente per territorio, sempre che gli interessati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante che i lavori previsti nella domanda originaria hanno avuto inizio successivamente alla presentazione della domanda medesima.
L'ammontare della spesa ritenuta ammissibile è determinato sulla base dell'attestazione di esecuzione dei lavori rilasciata dal Genio Civile competente per territorio.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva il programma di ripartizione dei fondi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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