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Legge regionale 19 marzo 1985, n. 26 (BUR n. 12/1985)
Adeguamento dei compensi per i componenti di organi collegiali sanitari
Sommario
“Legge regionale 19 marzo 1985, n. 26 (BUR n. 12/1985) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ADEGUAMENTO DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI
Legge abrogata dall'articolo 2, della
legge regionale 10 luglio 1986, n. 29 .
SOMMARIO
- Legge regionale 19 marzo 1985, n. 26 (BUR n. 12/1985) (Abrogata)
- ADEGUAMENTO DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI
Sommario
“Legge regionale 19 marzo 1985, n. 26 (BUR n. 12/1985) - Testo storico”
S O M M A R I O
ADEGUAMENTO DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI
Art. 1
Ai Presidenti, ai componenti, ai segretari di collegi e commissioni di cui alla
legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 , è corrisposto, per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti dello Stato, un gettone di presenza di lire 45.000 con decorrenza dall'1 gennaio 1984.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione provvede con i fondi del Cap. 2282 "Spese per il funzionamento di consigli, di comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi di spese (art. 5 -
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 ), già stanziati nel bilancio per l'esercizio 1985".
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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