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Legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 (BUR n. 14/1985)

Organizzazione turistica della Regione

Legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 (BUR n. 14/1985) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE

Legge abrogata dall'articolo30, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/1985
S O M M A R I O
Legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 (BUR n. 14/1985)

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE.

Titolo I
Il nuovo ordinamento turistico

Art. 1 - Finalità
La presente legge disciplina la ristrutturazione dell'organizzazione turistica in armonia con i principi sanciti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini dell'organico e razionale riassetto del settore attraverso un nuovo ordinamento delle funzioni e l'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti.
Tali fini sono conseguiti mediante l'armonizzazione delle funzioni riconosciute, ai sensi della presente legge, alla Regione, alle Province, ai Comuni e alle Aziende di promozione turistica (APT)
Art. 2 - Ruolo della Regione
La Regione esercita le seguenti funzioni:
1) programmazione e coordinamento delle risorse finanziarie disponibili e delle iniziative turistiche a livello regionale e locale, anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti degli enti delegati e delle Aziende di promozione turistica;
2) promozione del turismo regionale in Italia e all'estero, nel rispetto delle competenze statali per la materia, anche mediante l'istituzione di un consorzio o di una agenzia o di altro organismo idoneo comunque a collegare le APT e le forze economico - sociali interessate;
3) acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti l'economia turistica, attraverso i quali la Regione, con l'apporto delle Province e delle Aziende di promozione turistica, consegue la conoscenza dei fenomeni turistici e ne individua le tendenze e le prospettive a livello regionale;
4) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche di interesse regionale;
5) istituzione di comitati promozionali fra Aziende di promozione turistica;
6) controllo sugli atti e sul funzionamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della presente legge;
7) ogni altro compito in materia turistica non espressamente demandato ad altri enti e organismi, a titolo proprio o delegato.
I programmi, di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, sono approvati dal Consiglio regionale; le attività , di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), sono svolte dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Ruolo delle Province
La Provincia è delegata a svolgere le seguenti funzioni, già esercitate dall'Ente provinciale per il turismo (EPT):
1) raccolta ed elaborazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dei dati statistici interessanti il turismo provinciale;
2) formulazione annuale di proposte per la programmazione regionale in tema di organizzazione e incremento dell'economia turistica relativa al territorio provinciale;
3) esecuzione di iniziative e manifestazioni turistiche, relativamente all'intero territorio provinciale o alla sua parte prevalente, in quanto ad essa attribuite dalla programmazione regionale;
4) promozione del movimento turistico, relativamente alla parte del territorio provinciale non ricompreso all'interno dell'ambito turistico delle Aziende di promozione turistica;
5) nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici per esami di idoneità all'esercizio delle attività di impresa, da effettuarsi a livello provinciale, ai fini dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da parte dei titolari o gestori delle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
6) ogni altra funzione, già esercitata dall'Ente provinciale per il turismo e non espressamente assegnata ad altri enti.
Art. 4 - Ruolo dei Comuni
I Comuni il cui territorio rientra nell'ambito di una Azienda di promozione turistica, hanno titolo:
1) a formulare proposte specifiche alle Aziende di promozione turistica per iniziative o manifestazioni turistiche in vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo programma. L'Azienda di promozione turistica è tenuta a motivare l'eventuale diniego;
2) a esprimere parere sulla proposta del bilancio preventivo annuale e relativo programma di attività predisposto dal comitato esecutivo. Il parere si intende favorevole, quando decorre inutilmente il termine di 20 giorni dalla ricezione;
3) ad avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della Azienda di promozione turistica per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico.
La formulazione dei pareri, di cui all'art. 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, nel caso di concessioni statali pluriennali, è delegata ai Comuni.
Art. 5 - Compiti delle Aziende di promozione turistica
Le Aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere e incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio territorio nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico.
In particolare le aziende:
1) promuovono la conoscenza e la valorizzazione delle località e delle caratteristiche turisticamente rilevanti della zona in cui operano;
2) concorrono con proprie proposte agli adempimenti, di cui al punto 2) dell'art. 3;
3) promuovono e attuano manifestazioni, spettacoli e iniziative di interesse turistico, eventualmente collaborano con enti ed associazioni, con particolare riferimento alle associazioni pro loco operanti nell'ambito territoriale;
4) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico;
5) esplicano servizi di assistenza turistica, anche attraverso l'istituzione e la gestione degli uffici di informazione e di assistenza turistica( IAT);
6) provvedono, di norma, alla gestione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, nonchè, eventualmente, alla loro realizzazione in concorso con gli Enti locali e/ o i privati;
7) curano, in materia turistica, i rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Comuni egli altri Enti locali;
8) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico e la ricettività , comunicandoli alla Provincia e alla Regione;
9) svolgono le attività richieste dalla Giunta regionale per il raggiungimento delle finalità turistiche locali.
In via transitoria e fino ad una nuova disciplina della materia, le Aziende di promozione turistica succedono alle Aziende di Soggiorno, Cura e Turismo nella riscossione delle imposte di soggiorno.
Art 6 - Uffici di informazione e di assistenza turistica(IAT)
Le Aziende di promozione turistica possono istituire propri uffici di informazione e di assistenza turistica nei Comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.
La denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica è consentita anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle associazioni Pro loco.
Sia l'istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica sia l'uso della denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica sono soggetti a nulla - osta della Giunta regionale, previo parere della Provincia e del Comune interessato.
Tutti gli uffici di informazione e di assistenza turistica nella Regione sono tenuti ad adottare il medesimo segno distintivo, come definito dalla Giunta regionale.

Titolo II
Le aziende di promozione turistica( APT)

Capo I
Disciplina generale

Art. 7 - Individuazione negli ambiti turistici
Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti nel Veneto sono costituiti da una o più località della stessa Provincia, anche non contigue, purchè caratterizzate da preminenti interessi turistici omogenei o organicamente coordinati.
La preminenza di tali interessi è stabilita sulla base di una adeguata consistenza e qualità delle strutture ricettive e della ristorazione; della entità e organizzazione delle attrezzature turistico - sportive di supporto, delle infrastrutture e dei pubblici servizi; della intensità e qualificazione del movimento turistico nelle sue varie forme; dell'esistenza di un patrimonio naturalistico o storico, artistico, culturale e ambientale, esistente o da valorizzare.
Le località ricomprese negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono riconosciute, per gli effetti previsti dalle vigenti leggi, stazioni di cura, soggiorno e turismo.
In sede di prima applicazione, l'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti avviene ai sensi dell'elenco allegato alla presente legge.
La revisione, generale o parziale, degli ambiti, come determinati ai sensi del precedente comma, è deliberata dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate dalle Provincie interessate, sentiti i Comuni territorialmente competenti.
Art. 8 - Istituzione delle Aziende di promozione turistica
In ciascuno degli ambiti territoriali individuati a norma del precedente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Azienda di promozione turistica.
L'Azienda di promozione turistica è persona giuridica pubblica, dotata di autonomia amministrativa e digestione, operante per l'esecuzione dei compiti, di cui all'art. 5, nel quadro delle direttive e della vigilanza regionali.
Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda di promozione turistica fissare la propria denominazione e individuare la propria sede.
Art. 9 - Organi dell'Azienda di promozione turistica
L'Azienda di promozione turistica agisce attraverso i seguenti organi:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Presidente;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 10 - Poteri dell'Azienda di promozione turistica
L'Azienda di promozione turistica compie i negozi giuridici necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali e per la gestione del patrimonio a disposizione, ivi comprendendo le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ordinate alla sua conservazione e miglioramento.
A tal fine, essa ha capacità di stare in giudizio nella persona del Presidente per promuovere o resistere a tutte le azioni conseguenti.
Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati, si applicano le norme regionali in materia.
Art. 11 - Personale
L'Azienda di promozione turistica opera attraverso il personale ad essa assegnato dalla Giunta regionale sulla base della pianta organica approvata.
Il personale, in servizio presso le singole Aziende di promozione turistica, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale e dipende, sotto il profilo gerarchico e disciplinare, dal direttore dell'Azienda di promozione turistica di assegnazione.
Art. 12 - Direttore
Il direttore dell'Azienda di promozione turistica assiste gli organi amministrativi e, in tale veste, assicura la legalità dell'azione amministrativa.
Le ulteriori funzioni sono disciplinate dai regolamenti, di cui al punto 4) dell'art. 18.
Art. 13 - Vigilanza regionale
L'attività dell'Azienda di promozione turistica è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
Essa si esplica in via preventiva sugli atti, ai sensi degli articoli 18 e 19: in via sostitutiva, ai sensi dei successivi commi.
Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte dell'Azienda di promozione turistica, nonostante diffida all'organo responsabile con fissazione di un termine, il segretario regionale competente è delegato alla nomina di un commissario <<ad acta>>.
Per il caso di accertate gravi deficienze amministrative o di irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, la Giunta regionale può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica e alla nomina di un commissario.

Capo II
Disciplina degli organi

Sezione I
Costituzione degli organi
Art. 14 - Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato dal Consiglio regionale ed è composto, oltre che dal Presidente, da:
1) un esperto designato dal Consiglio regionale;
2) tre consiglieri dei comuni operanti nel territorio di competenza, designati dall'assemblea dei Sindaci interessati con voto limitato a due; e, quando si tratti di un solo Comune, designati dal Consiglio comunale dello stesso;
3) il rappresentante della Comunità montana, eventualmente operante nel territorio di competenza, o, qualora si tratti di più comunità , da un rappresentante designato dall'assemblea dei Presidenti delle Comunità montane interessate;
4) un rappresentante designato dalla Provincia;
5) un rappresentante della Camera di Commercio;
6) tre rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive;
7) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari di supporto o professionali;
8) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato dalla federazione sindacale unitaria a livello provinciale;
9) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti in loco nel settore turistico;
10) un rappresentante concordato fra le associazioni del tempo libero, operanti nel territorio, purchè iscritte nel Registro, di cui all'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 ;
11) un rappresentante concordato fra le associazioni proloco operanti nel territorio, purchè iscritte nell'albo, di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 ;
12) da un rappresentante dell'ente fieristico di interesse nazionale, eventualmente avente sede nel territorio.
I componenti del Consiglio di amministrazione devono risultare residenti o svolgere in modo continuativo l'attività relativa alla propria qualificazione nell'ambito turistico dell'azienda.
Per il rinnovo del consiglio, il Presidente del consiglio di amministrazione scaduto invia, entro dieci giorni, alle associazioni e alle organizzazioni, di cui alle lettere 6), 7), 8), 9), 10) e 11) del precedente comma, un invito a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle alla Giunta regionale nei 60 giorni successivi o, quando ciò non sia possibile, a proporre, entro lo stesso termine, le designazioni di rispettiva competenza.
Decorso il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale procede alla costituzione del consiglio di amministrazione, in particolare nominando i candidati concordati e scegliendo gli altri, fra quelli designati dalle singole associazioni o organizzazioni relativamente a ciascuna categoria, in proporzione alla rispettiva rappresentatività locale; in caso di ritardo nelle designazioni, la Giunta regionale provvede alla sua costituzione sulla base delle designazioni pervenute, purchè il numero dei componenti superi la metà di quelli previsti.
In via transitoria, relativamente al primo consiglio di amministrazione, le associazioni e le organizzazioni provvedono, di propria iniziativa, agli adempimenti di cui al terzo comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno; è inoltre convocato entro il termine di otto giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti incarica.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
Art. 15 - Il Presidente
Il Presidente dell'azienda è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
In caso di anticipata cessazione del Presidente dalla carica, il Consiglio regionale è tenuto alla nomina del nuovo Presidente entro 45 giorni.
Art. 16 - Il Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.
Esso è composto dal Presidente e da cinque membri, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di Enti pubblici.
Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente almeno una volta al trimestre.
Fino alla elezione del Comitato esecutivo, le relative funzioni sono svolte dal Consiglio di amministrazione.
Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.
Esso è composto da:
1) funzionario dell'amministrazione regionale, esperto in materia giuridico - amministrativa e finanziaria, con funzioni di Presidente;
2) due esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.
Sezione II
Compiti degli organi
Art. 18 - Compiti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:
1) nomina del Comitato esecutivo;
2) determinazione dei programmi e delle direttive generali concernenti l'attività dell'azienda;
3) bilancio preventivo, relative variazioni e conto consuntivo;
4) adozione dei regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici, dei servizi e la pianta organica dell'azienda, nonchè il funzionamento degli organi amministrativi;
5) istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica, nonchè espressione del consenso all'uso della denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica (IAT) per gli uffici promossi dalle associazioni" Pro loco";
6) denominazione dell'azienda e individuazione della relativa sede.
Le deliberazioni, di cui al punto 1) sono soggette al riscontro di legittimità della Giunta regionale; quelle di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), alla approvazione da parte della stessa.
L'approvazione delle delibere, di cui al punto 5),equivale al rilascio del nulla - osta, di cui al terzo comma dell'art. 6, purchè corredate dei pareri ivi previsti.
Art. 19 - Compiti del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo delibera sui seguenti oggetti:
1) proposta di bilancio preventivo e del relativo programma annuale, da sottoporre al parere dei Comuni interessati e all'adozione del Consiglio di amministrazione;
2) accoglimento o diniego delle proposte fatte dai singoli Comuni sulla programmazione delle iniziative e manifestazioni turistiche;
3) atti di straordinaria manutenzione del patrimonio della azienda o che impegnano il bilancio per più di un anno;
4) contratti pluriennali;
5) liti attive e passive.
Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili al momento della loro adozione, sotto la personale responsabilità dei membri del comitato.
Le deliberazioni, di cui ai punti 1) e 2), sono soggette a riscontro di legittimità della Giunta regionale; le restanti, ad approvazione.
Art. 20 - Compiti del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente, e, comunque, ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi; vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Comitato e dal Consiglio.
In caso di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli quindi alla sua ratifica nella seduta immediatamente successiva.
All'atto dell'insediamento del comitato esecutivo, il Presidente nomina, fra i suoi componenti, un Consigliere delegato, che, in caso di temporanea assenza o impedimento, lo sostituisce e, in caso di cessazione della carica, gli succede nelle attribuzioni fino alla nomina del nuovo Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.
Art. 21 - Compiti del collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori dei conti:
1) vigila, attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al Consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;
2) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda;
3) in ogni caso riferisce al Consiglio di amministrazione, prima della approvazione del rendiconto, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte in merito.
I rilievi e i suggerimenti, di cui al punto 1), nonchè la relazione, di cui al punto 3), del comma precedente, sono comunicati al Presidente dell'Azienda di promozione turistica e alla Giunta regionale.
I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Sezione III
Norme comuni
Art. 22 - Funzionamento
Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 23 - Cessazione dei Consiglieri
I componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti, di cui al secondo comma dell'art. 14, o quando non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio di amministrazione.
Le deliberazioni sono adottate dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione, decorso il termine di quindici giorni dall'invito comunicato all'interessato perchè fornisca eventuali giustificazioni.
Nei casi di cessazione della carica, il Consiglio regionale provvede alla relativa sostituzione con l'osservanza dei criteri di rappresentatività stabiliti all' art. 14.
Art. 24 - Indennità di carica e gettoni di presenza
Al Presidente e ai componenti gli organi collegiali dell'azienda spettano le indennità e i gettoni stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica ai sensi della vigente legislazione regionale.
Capo III
Disciplina finanziaria
Art. 25 - Entrate
Le entrate assegnate alle aziende sono costituite:
1) dai proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli riferiti alle soppresse aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in quanto assegnati dalla Giunta regionale;
2) dai redditi e dai proventi patrimoniali e di gestione;
3) dai finanziamenti della Regione;
4) dai contributi di enti, associazioni e privati.
Art. 26 - Bilancio e programma di attività
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione con il relativo programma annuale di attività , approvati dal Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale, per la approvazione di rito, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio di previsione è redatto nella forma e secondo la normativa vigente in materia di contabilità e bilancio per la Regione.
Il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 27 - Fondo di programmazione turistica
E' istituito un fondo, denominato " Fondo di programmazione turistica", destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attività delle Aziende di promozione turistica e delle Province.
A tale fondo confluiscono gli stanziamenti del bilancio regionale per il finanziamento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, soppressi con la presente legge.
Nello stesso fondo confluiscono gli avanzi di amministrazione di ciascuna APT, come accertati in sede di approvazione del conto consuntivo.
L'ammontare dei finanziamenti da destinare, in via continuativa, alle APT e alle Provincie, è fissato per ogni esercizio con la legge di bilancio.
La ripartizione dei fondi è operata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alla potenzialità turistica del territorio delle singole APT.


Titolo III
Disposizioni transitorie

Art. 28 - Soppressione degli enti e trasferimento delle funzioni
Con l'entrata in vigore della presente legge, gli Enti provinciali del turismo (EPT) e le Aziende autonome di cura soggiorno e turismo( AAAACST) sono soppressi.
Dalla data della loro soppressione, alla gestione di ciascun Ente provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale.
I commissari, entro mesi dalla nomina, accertano, altresì , lo stato di consistenza patrimoniale dei rispettivi Enti mediante l'inventario dei beni a disposizione, delle entrate tributarie ed extra tributarie, nonchè dei rapporti giuridici pendenti.
Entro dieci giorni dalla presentazione, l'inventario è approvato, per gli Enti provinciali per il turismo, dalla Giunta provinciale competente per territorio; dal primo Presidente della APT competente per territorio, per le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Eventuali conflitti sono risulti dalla Giunta regionale, previo ricorso della parte interessata entro 15 giorni dalla mancata approvazione.
All'atto dell'approvazione dell'inventario, la Regione, le Province, i Comuni e le APT, competenti per territorio, subentrano nell'esercizio delle funzioni degli Enti e delle aziende soppresse, a norma degli articoli 2, 3, 4,e 5 della presente legge.
Con effetto dalla stessa data, la Regione subentra agli Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo soppressi, nella titolarità dei beni mobili e immobili, delle entrate tributarie ed extratributarie, nonchè degli altri rapporti giuridici pendenti; contemporaneamente, ciascuna APT, relativamente al patrimonio delle Aziende di cura, soggiorno e turismo del proprio territorio, e ciascuna Provincia, relativamente al patrimonio dell'Ente provinciale per il turismo del proprio territorio, acquisiscono titolo alla gestione dei beni, delle entrate e degli altri rapporti giuridici pendenti derivati alla Regione ai sensi della precedente disposizione, fino a che la Giunta regionale, con propria deliberazione, non abbia provveduto a una diversa assegnazione, generale o speciale, dei beni e delle entrate.
Qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale sia impossibilitato a provvedere, per carenza di designazioni, alla nomina del Consiglio di amministrazione di una APT, a norma del quarto comma dell'art. 14, esso è autorizzato a nominare un commissario per il funzionamento della stessa APT fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione e del Presidente.
Art. 29 - Esercizio delle funzioni delegate
La delega alle Province e ai Comuni delle funzioni, di cui alla presente legge, è fatta a tempo indeterminato.
L'esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì , nel rispetto del Piano Regionale di Sviluppo, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , nonchè di ogni altro atto di programmazione, indirizzo e coordinamento, emanato in materia dalla Giunta o dal Consiglio regionale, nell'ambito della rispettiva competenza.
La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
A norma dell'art. 55 dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la Giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.
Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati o quando si tratti di inosservanza alle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.
La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.
Art. 30 - Personale
Il personale, in servizio presso gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Veneto alla data di soppressione degli Enti predetti, confluisce in posizione soprannumeraria nel ruolo unico regionale, come previsto dal sesto comma dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, fino alla data di adozione del provvedimento di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Ai fini della definizione della posizione giuridica di detto personale per il periodo dall'1 ottobre 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , anche con riferimento alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 45 - lett. B) e C), eccezion fatta per il personale che abbia acquisito posizioni superiori per effetto di eventuali concorsi interni in applicazione della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 , le leggi regionali 22 gennaio 1981, n. 1 e 3 luglio 1984, n. 30. L'applicazione delle norme transitorie di cui al presente articolo non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello.
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esperiti dagli organi di cui all'art. 28, commi secondo e nono ovvero di cui all'art. 14.
Il Consiglio regionale provvede ad apportare le necessarie variazioni d'organico sulla base delle operazioni come sopra effettuate.
Art. 31 - Assegnazione personale
All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale degli enti soppressi, confluito nel ruolo unico regionale a norma del precedente articolo, continua a godere dello stesso trattamento economico e ad esercitare le funzioni in atto svolte presso gli uffici di appartenenza.
Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categorie, provvede all'inquadramento dei singoli impiegati e, tenuto conto della rispettiva professionalità , alla loro assegnazione agli uffici regionali, alle Province o alle APT, mantenendo, di norma, la medesima sede di lavoro.
Il personale, assegnato alle Province per lo svolgimento delle funzioni delegate, è comandato presso le stesse fino al suo inquadramento nel ruolo provinciale secondo l'ordinamento vigente in materia di mobilità e comunque senza pregiudizio per lo stato giuridico ed economico già in godimento.
A far data dall'inquadramento nel ruolo provinciale, sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale.
Art. 32 - Trattamento di previdenza e di quiescenza
Il personale in servizio presso le APT, è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai fini del trattamento di previdenza e di assistenza - rispettivamente - all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali ed alla competente gestione per le assicurazioni contro le malattie.
La Regione assicura a favore dei dipendenti, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.
Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.
Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.
La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
Sono da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale i servizi prestati presso l'APT; i servizi prestati presso gli EPT e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per i quali sia stato disposto l'accantonamento della indennità d'anzianità; i servizi resi con l'iscrizione all'INADEL e all'ENPAS purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni previdenziali; i servizi riscattati con lo INADEL e con l'ENPAS, anche se all'atto della cessazione, non risulta ancora interamente versato il relativo contributo rateale.
Per i periodi di servizio prestati presso gli EPT e le AAAACST, per i quali non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL, la Regione incamera gli importi allo stesso titolo accantonati. Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, deve far conoscere se intende optare, all'atto della cessazione dal servizio, per la riscossione della indennità come sopra incamerata oltre quella eventualmente spettante per i periodi di servizio prestati con l'iscrizione dell'INADEL.
In tali casi l'indennità incamerata dalla Regione viene accantonata in apposito libretto bancario nominativo a risparmio, i cui interessi maturati nel corso degli anni saranno interamente devoluti agli interessati al momento dello svincolo delle quote capitale.
Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo, o i loro superstiti, rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle norme di legge, per la riscossione della somma erogata.
Il personale cessato dal servizio senza diritto a pensione ha titolo ad ottenere la liquidazione del trattamento di fine servizio, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.
Al personale assunto a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa vigente, la Regione corrisponde all'atto della cessazione tanti dodicesimi del trattamento di fine servizio, calcolato come al comma quarto, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiore ai 15giorni di effettivo servizio.
Art. 33 - Norma transitoria
La Giunta regionale è impegnata, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a presentare il progetto istitutivo dell'organismo, di cui al punto 2 dell'art. 2.

Titolo IV
Norme finanziarie

Art. 34 - Copertura debiti pregressi EEPPT e AAAACST.
All'atto di soppressione degli EEPPT e delle AAAACST, la Giunta regionale provvede, con proprio provvedimento, al pagamento dei debiti pregressi dei medesimi, accertati in sede di liquidazione. Agli oneri previsti si farà fronte mediante riduzione di lire 1.000.000.000 del cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1985 " Fondo globale spese correnti derivanti da disegni di legge in corso di presentazione e approvazione" - Partita n. 4 " Riforma dell'organizzazione turistica (debiti pregressi EPT)".
Art. 35 - Variazione di bilancio
Allo scopo di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Competenza
Cassa
Variazione in diminuzione: cap. 80210 - " Fondo globale spese correnti" - Partita n. 4" Riforma dell'organizzazione turistica (debiti pregressi (EPT)"

Variazioni in aumento: cap. 31054 - "Fondo di programmazione turistica" (capitolo di nuova istituzione)

Titolo 04 - Categoria 02 - Sezione 01 Codice ISTAT 1116221024





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ALLEGATO 1:
ALLEGATO relativo all' articolo 7 della legge regionale:
<< Organizzazione turistica della Regione >>
ELENCO DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA
( APT) E DEI RISPETTIVI AMBITI TERRITORIALI
 
E' istituita una Azienda di Promozione turistica( APT): Provincia di BELLUNO:
1) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso Agordino, Selvadi Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.
2) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre d'Alpago.
3) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.
4) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Belluno, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Trichiana.
5) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore.
6) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore.
7) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Sappada.
8) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Alano di Piave, Arsiè , Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas.
9) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Borca di Cadore, Cibiana, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore.
10) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Cortina. Provincia di TREVISO:
11) Per la circoscrizione territotoriale del Comune di Treviso.
12) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Vittorio Veneto, Conegliano, Fregona, Revine Lago,Cison di Valmarino, Follina, Miane, S. Pietro di Feletto, Tarzo, Valdobbiadene, Segusino.
13) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Asolo, Altivole, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelfranco Veneto, Castelcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano delGrappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesadella Battaglia, Paderno del grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Trevignano, Vedelago, Volpago del Montello.
14) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Oderzo. Provincia di VENEZIA:
15) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Venezia.
16) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Chioggia.
17) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Caorle.
18) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria.
19) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Jesolo.
20) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Strà, Vigonovo, Mirano.
21) Per la circoscrizione territoriale del Comune di San Michele al Tagliamento, limitatamente alla frazionedi Bibione.
22) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Eraclea e San Donà di Piave. Provincia di Rovigo:
23) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Rovigo, Badia, Lendinara, Fratta Polesine, Ceregnano.
24) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Rosolina.
25) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Adria, Ariano nel Polesine, Contarina, Corbole, Donada, Loreo, Porto Tolle, Taglio di Po. Provincia di PADOVA:
26) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Padova.
27) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali deiComuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia.
28) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme. Provincia di VICENZA:
29) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Vicenza.
30) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Bassano del Grappa.
31) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Recoaro Terme.
32) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
33) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte,Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico. Provincia di VERONA:
34) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Verona.
35) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Badia Calavena, Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, S. Anna d'Alfaedo, S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Velo Veronese,Vestenanova.
36) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Brenzone, Malcesine, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco.
37) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda.
38) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di: Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio.


SOMMARIO