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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (BUR n. 3/1985)

Interventi in materia di tutela dei consumatori

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (BUR n. 3/1985) (Abrogata)

INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI.

Legge abrogata dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (BUR n. 3/1985)

INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI.

Art. 1 - Finalità e obiettivi.
La Regione del Veneto assicura, nell'esercizio delle proprie competenze, il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti.
A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e per l'esercizio delle funzioni delegate con l’art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell’ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici a carattere generale;
b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore;
c) promozione e sviluppo dell’associazionismo tra i consumatori.
La Regione Veneto sostiene, pertanto, in attuazione della risoluzione della CEE del 14 aprile 1975 e successive, le forme di associazione tra consumatori, purché in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 4.
Art. 2 - Consulta regionale prezzi e consumi.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo precedente, la Regione si avvale della Consulta regionale prezzi e consumi.
La Consulta è organo consultivo della Regione; il suo parere preventivo viene richiesto sulle decisioni regionali che attengono ai problemi dei consumatori e degli utenti - anche se di competenza di organismi regionali decentrati - nonché sugli aspetti a carattere generale relativi ai prezzi e all’Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo art. 5.
La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore regionale al commercio o, in sua assenza, dal Segretario regionale alle Attività produttive, Settore secondario, ed è formata da:
a) tre componenti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato;
b) due presidenti dei Comitati provinciali prezzi e due presidenti delle Commissioni consultive provinciali di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56 designati dalla Conferenza dei Presidenti prevista all’art. 3 della legge stessa;
c) nove rappresentanti delle Associazioni aventi i requisiti previsti al successivo art. 4;
d) il responsabile del Dipartimento regionale per il commercio;
e) il responsabile del Dipartimento regionale per la sanità;
f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
g) il Direttore di uno degli Uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell'artigianato del Veneto, designato dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato;
h) un rappresentante designato dal Cripel Veneto;
i) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;
l) due rappresentanti dei commercianti;
m) due rappresentanti degli industriali;
n) due rappresentanti degli artigiani;
o) due rappresentanti degli imprenditori agricoli;
p) due rappresentanti dei coltivatori diretti;
q) due rappresentanti della cooperazione;
I componenti di cui alle lett. d) ed f) possono delegare propri rappresentanti.
I componenti di cui alle lett. d) ed e) possono essere sostituiti da altro dipendente dello stesso Dipartimento.
Per ogni componente della Consulta diverso da quelli di cui ai commi precedenti è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza del componente effettivo.
I rappresentanti di cui alla lett. l) e successive sono designati dalle Organizzazioni di categoria e - nel caso vi siano più organizzazioni e non vengano effettuate designazioni congiunte - la rappresentanza è attribuita alle due più rappresentative a livello regionale.
I rappresentanti di cui alla lett. c) sono nominati su designazione delle associazioni e ripartiti in base al grado di rappresentatività; il numero dei rappresentanti può essere aumentato, qualora si formino altre associazioni dotate dei requisiti necessari, con l’assegnazione di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente per ciascun organismo.
Qualora entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni previste, la Consulta è egualmente costituita ed esercita le proprie funzioni con i componenti già nominati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La Consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere sostituiti su proposta degli enti ed organismi designati o per venir meno dei requisiti di legge.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica, ed esercita le proprie funzioni qualunque sia il numero dei presenti purché regolarmente convocata.
Art. 3 - Compiti della Consulta.
La Consulta:
1) formula proposte per studi, ricerche, prove ed analisi, anche comparate, sui beni di consumo e sui servizi riguardanti la tutela dei consumatori e degli utenti;
2) sottopone alla Regione almeno annualmente una relazione sull’andamento dei prezzi nella regione e formula proposte per eventuali interventi;
3) esprime parerei sui programmi per ricerche, studi e pubblicazioni, inerenti la tutela dei consumatori, proposti dalle associazioni, e sui criteri di concessione di contributi di cui all’art. 6;
4) esprime pareri e proposte sui programmi di formazione e di informazione in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 4 - Associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti.
Ai fini della presente legge sono considerate Associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti le associazioni a carattere regionale e le sezioni regionali di associazioni nazionali che:
a) siano costituite da almeno due anni;
b) dimostrino con idonea documentazione di aver svolto attività da almeno un anno e con carattere di continuità con effettivo livello di rappresentatività su ambito regionale;
c) abbiano come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti;
d) siano costituite con atto pubblico;
e) siano rette da organi a carattere rappresentativo.
Art. 5 Osservatorio dei prezzi e dei consumi.
Per le finalità di cui al secondo comma lett. c) del precedente art. 1 e in attuazione di quanto previsto dallo art. 7 e seguenti della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56 , è istituito, presso la Giunta regionale, l' Osservatorio dei prezzi e dei consumi.
Rientra fra i compiti dell' Osservatorio:
a) condurre indagini e rilevazioni sull' andamento e sulla struttura dei consumi, con particolare riferimento a quelli alimentari;
b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del controllo dei dati sul fabbisogno alimentare di cui al decimo comma, lett. a), dell' art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi avvalendosi anche degli Enti locali, territoriali e non territoriali, che dispongano di idonee strutture tecnico - scientifiche, i risultati di tali prove sono portati a conoscenza dei consumatori;
d) esaminare l' andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.
I programmi di attività dell' Osservatorio sono discussi con la Consulta e con la Conferenza dei presidenti, di cui all' art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56 .
Per lo studio di questioni di particolare complessità , l' Osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma dell' art. 152 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico - scientifica.
Per il funzionamento dell' Osservatorio la Giunta regionale si avvale della collaborazione dei Comuni, delle Unità locali socio - sanitarie e delle Camere di commercio, secondo le rispettive competenze.
Art. 6 - Contributi alle Associazioni dei consumatori.
La Giunta regionale, in applicazione dell’art. 1 della presente legge, eroga contributi fino a un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili per la funzionalità e l'organizzazione alle associazioni, aventi le caratteristiche di cui all’art. 4, su domanda delle associazioni stesse, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento di specifici progetti operativi secondo le procedure indicate nei commi successivi.
Le associazioni debbono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda corredata di una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto e di un preventivo di spesa.
La Giunta regionale decide l’ammissione a contributo e la misura dello stesso, sentita la Commissione consiliare competente.
L’erogazione dei fondi verrà effettuata per il 50 per cento all’atto della concessione del contributo e per il restante 50 per cento su presentazione della relazione che illustri l'avvenuta attuazione del progetto del consuntivo delle spese sostenute, opportunamente documentate.
I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
La realizzazione e la rendicontazione dei programmi approvati dalla Giunta dovrà essere completata entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se:
a) l’iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
L’inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l’esclusione dai contributi negli esercizi successivi.
Per l’anno 1985 le domande di contributo relative al primo e secondo comma debbono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Indennità e rimborsi.
Ai componenti della Consulta si applicano le norme previste dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni.
Al relativo onere si provvede con i fondi stanziati annualmente dalla predetta legge.
Art. 8 - Disposizione finanziaria.
Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge è istituito un fondo che verrà ripartito sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 6.
L’entità del fondo sarà determinata, a partire dall’esercizio finanziario 1985, dalla legge di approvazione del bilancio.
A tal uopo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente descrizione: Cap. 32050 - Interventi regionali per la tutela dei consumatori. (Tit. 04, Cat. 03, Sez. 01)



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