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Legge regionale 15 aprile 1985, n. 32 (BUR n. 16/1985)

Interventi straordinari per favorire la locazione di alloggi e l'acquisizione della prima casa di abitazione

Legge regionale 15 aprile 1985, n. 32 (BUR n. 16/1985) (Abrogata)

INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE LA LOCAZIONE DI ALLOGGI E L'ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 32/1985
S O M M A R I O
Legge regionale 15 aprile 1985, n. 32 (BUR n. 16/1985)

INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE LA LOCAZIONE DI ALLOGGI E L'ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Titolo I
Norme generali

Art. 1 - Finalità della legge
Al fine di immettere nel mercato edilizio abitazioni da destinare alla locazione, nonché agevolare l'accesso alla prprietà della prima casa di abitazione, la Regione interviene con il proprio contributo per la realizzazione di un programma di investimenti per un importo complessivo di Lire 130 miliardi da attuarsi con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie.
Art. 2 - Destinazione dei finanziamenti
Il programma di investimenti di cui all'art. 1 è destinato per 50 miliardi al finanziamento degli interventi a favore della locazione, per 50 miliardi al finanzaimento di interventi a favore delle cooperative edilizie e per 30 miliardi al finanziamento di interventi da attuarsi da parte delle imprese di costruzione.
La Giunta regionale è autorizzata, sulla base delle domande pervenute, a operare variazioni alle quantità di cui al comma precedente, tenendo conto delle condizioni operate dal Credito Fondiario delle Venezie per ciascuna categoria di intervento, qualora le richieste dei diversi soggetti o per i diversi interventi non raggiungano la quota messa a disposizione nella legge.
Art. 3 - Mutui
L'importo complessivo di ogni singolo finanziamento, per le finalità di cui al precedente art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo art. 14 non deve superare i limiti di concedibilità previsti dalla legislazione sul Credito Fondiario ed edilizio e comunque non deve superare un ammontare massimo complessivo di L. 50 milioni per alloggio.
Art. 4 - Convenzione
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con il credito fondiario delle Venezie per l'attuazione della presente legge.
In tale convenzione viene previsto un adeguamento dei tassi di interesse praticati ai sensi della presente legge nel caso che le condizioni generali del Credito siano più favorevoli delle attuali.
La convenzione stabilisce, altresì, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato ai fini del successivo art. 6.


Titolo II
Interventi a favore della locazione

Art. 5 - Destinatari dell'intervento
L'intervento è destinato all'acquisto e/o al recupero di una casa di abitazione di valore non superiore a L. 100 milioni realizzato in forma individuale o da enti e associazioni purchè non aventi istituzionalmente fine di lucro.
L'intervento potrà essere realizzato anche da cooperative edilizie, qualora le domande finanziate ai sensi del comma precedente non raggiungano la copertura dell'importo prefissato di 50 miliardi.
Nel caso di interventi realizzati da enti, associazioni e cooperative gli alloggi da acquistare e/o recuperare potranno essere anche più di uno per operatore.
Le abitazioni acquistate e/o recuperate, che all'atto della domanda non devono risultare utilizzate, devono essere cedute in locazione, purchè non a parenti o affini ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, per un periodo non inferiore ad anni 6 e inoltre non possono essere alienate, in tutto o in parte per anni 10 dalla data di acquisto e/o di ultimazione dei lavori di recupero.
Nel caso di alienazione prima del termine stabilito derivante da comprovata necessità e autorizzato dalla Giunta regionale, gli obblighi convenzionali si trasferiscono all'acquirente.
Non sono ammessi acquisti di quota e/o in quota dell'immobile, con esclusione dei coniugi in regime di separazione dei beni.
L'atto di acquisto deve essere stipulato dopo l'1 luglio 1984 e gli alloggi devono risultare comunque ultimati alla data di presentazione delle domande di mutuo.
I lavori di recupero non devono essere ultimati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Non sono ammessi interventi di recupero di cui alla lettera a) (manutenzione ordinaria) e lettera e) (ristrutturazione urbanistica) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Sono ammessi interventi di recupero con ampliamento.
Per il Centro storico di Venezia e le isole della laguna è consentita una maggiorazione del 30% dell'importo indicato al 1° comma nonché dell'importo di cui al precedente articolo 3.
Art. 6 - Domande di concessione del mutuo e del contributo regionale
Al fine di ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 1, dovrà essere presentata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda in carta semplice di mutuo e di contributo al Presidente della Giunta regionale del Veneto, Palazzo Balbi - dorsoduro n. 3901 - Venezia, e all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, Via Forti n. 3 - Verona.
Art. 7 - Contenuto della domanda
La domanda, rivolta a ottenere il mutuo e il contributo per l'acquisto di abitazioni da destinare alla locazione dovrà consentire l'individuazione dell'alloggio, con indirizzo, descrizione, superficie, prezzo previsto e dichiarazione di assenso del cedente.
Le domande relative alle opere di recupero dovranno anche contenere la descrizione catastale dell'immobile o degli immobili da recuperare.
Gli interventi di acquisto non saranno ammissibili ai benefici della presente legge se risulteranno diversi da quelli indicati nella descrizione di cui al primo comma del presente articolo.
La domanda dovrà essere corredata, per i soggetti individuali, dai seguenti documenti, redatti in carta semplice:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di residenza;
3) stato famiglia.
Per gli interventi di recupero dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
1) atto sostitutivo di notorietà relativo alla proprietà dell'alloggio da recuperare;
2) perizia di stima sommaria dei lavori che si intendono eseguire con la indicazione della spesa complessiva da sostenere;
3) pianta in scala 1/100 nel caso di appartamento o planimetria dell'area nel caso di villini.
La documentazione preivsta dai precedenti commi dovrà essere allegata in originale o copia conforme sia al Presidente della Giunta regionale che al credito fondiario delle Venezia.
Per gli enti e le cooperative la domanda in carta semplice, redatta dal Presidente dell'ente o della cooperativa, dovrà essere corredata da copia autentica dello statuto dell'ente.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o prive delle indicazioni necessarie o quelle per le quali non risultasse la volontà di vendere del cedente.
Ai fini dell'attribuzione del contributo regionale i richiedenti dovranno dichiarare, con atto sostitutivo dell'atto di notorietà, il diritto all'ottenimento dei punteggi di priorità di seguito indicati:
a) acquisto e/o recupero di alloggio in centro storico, punti 1;
b) acquisto e/o recupero di alloggio nei comuni definiti a particolare tensione abitativa (Venezia, Padova, Verona e comuni contermini) punti 1;
c) disponibilità al prlungamento del periodo minimo di affitto, punti 1;
d) acquisto e/o recupero di alloggi di dimensione inferiore a 80 mq., e superiore a 45 mq., punti 1;
e) acquisto e/o recupero da parte di un soggetto privato, punti 4.
Per le cooperative edilizie si formulerà una graduatoria separata ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 5.
Nel caso le domande siano eccedenti ai finanziamenti disponibili le somme concesse saranno proporzionali alle domande pervenute garantendo comunque agli enti pubblici almeno i 2/5 dell'intero importo.
Art. 8 - Modalità per l'ammissione al mutuo
Il Dipartimento per l'edilizia abitativa procede alla istruttoria e all'ammissione al contributo delle domande.
Sulla base dell'istruttoria predetta la Giunta regionale provvede a formare una graduatoria. La graduatoria verrà compilata con riferimento ai punteggi di priorità indicati nel precedente articolo 7 che sono comulabili.
La graduatoria regionale viene compilata sulla base della semplice dichiaraizone relativa al diritto all'attribuzione del punteggio di priorità contenuta nell'atto sostitutivo di notorietà.
L'attribuzione delle posizioni utili in graduatoria tra coloro che sono a parità di punteggio o senza alcun punteggio o priorità, viene effettuata con sorteggio le cui modalità verranno stabilite con il provvedimento di approvazione della convenzione di cui all'art. 4.
Coloro che risulteranno in posizione utile nella predetta graduatoria, previa conferma documentale della proprietà e degli eventuali requisiti di priorità ottenuti, verranno ammessi al contributo regionale con decreto del dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa.
Sulla base del predetto decreto il Credito Fondiario delle Venezie, effettuati gli accertamenti di propria competenza, procederà, in caso positivo, all'erogazione del mutuo richiesto.
Entro 90 giorni dalla erogazione del mutuo il beneficiario deve trasmettere copia autentica del contratto di locazione alla Regione e notificarla al Sindaco che provvederà a effettuare i controlli, comuncandone l'esito alla Giunta regionale.
Trascorso tale termine infruttuosamente la Regione revoca le agevolazioni concesse ai sensi del successivo art. 23 e ne dà comunicazione all'Istituto mutuante.


Titolo III
Interventi a favore delle Cooperative edilizie e loro Consorzi


Art. 9 - Destinatari dell'intervento
Il programma di investimenti riguarderà la realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà quali prima abitazione e la realizzazione di alloggi da concedere in locazione con patto di futura vendita, da realizzarsi dalle cooperative edilizie e loro consorzi.
Oggetto del finanziamento possono essere interventi di nuova costruzione per la realizzazione nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 217, di alloggi conformi alle norme tecniche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, ovvero interventi di recupero edilizio rivolti al riuso di edifici esistenti.
Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere convenzionati a norma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Gli interventi di recupero dovranno essere convenzionati in conformità agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Le operazioni ammesse a contributo ai sensi della presente legge non devono essere assistite da altri contributi a norma della legislazione statale o regionale.
Art. 10 - Domanda di concessione di mutuo e del contributo regionale
Al fine di ottenere i benefici previsti dal precedente articolo dovrà essere presentata, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda in carta semplice di mutuo e di contributo al Presidente della Giunta regionale del Veneto - Palazzo Balbi - Dorsoduto - Venezia - e all'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, Via A. Forti n. 3 Verona.
Art. 11 - Condizioni di ammissibilità delle cooperative edilizie
Le cooperative edilizie per partecipare ai benefici previsti dalla presente legge, devono dimostrare di possedere l'assegnazione definitiva dell'area con delibera consiliare esecutiva e la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, regolarmente registrata. L'area deve risultare già di proprietà comunale o interessata da decreto di occupazione d'urgenza.
Art. 12 - Caratteristiche della locazione con patto di futura vendita
I contratti di locazione con patto di futura vendita sono ammessi per le cooperative edilizie e devono avere una durata minima di 2 anni e il canone mensile sarà composto di una quota calcolata come stabilito ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, e di una quota aggiuntiva che sarà versata secondo programmi di risparmio che il soggetto attuatore sottopone alla approvazione regionale, in allegato alla richiesta di finanziamento.
Art. 13 - Requisiti dei soggetti attuatori
Le cooperative edilizie devono essere legalmente costituite e iscritte al registro prefettizio, al Bollettino Ufficiale delle società cooperative, alla Camera di Commercio di industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno sede legale.
Esse devono inoltre avere depositato presso la cancelleria del Tribunale il bilancio approvato relativo all'esercizio precedente anno, e le cariche sociali vigenti.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere possedute alla data della presentazione della domanda.
Art. 14 - Requisiti degli assegnatari
I soci assegnatari degli alloggi in proprietà devono possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti o prestare attività lavorativa nell'ambito della provincia in cui si colloca il programma di intervento.
I soci assegnatari non devono altresì, risultare proprietari - essi stessi o altri componenti il nucleo familiare - di una abitazione adeguata alle necessità del nucleo familiare nel medesimo ambito provinciale di cui al precedente comma.
Il reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare dei soci assegnatari non può superare L. 24.000.000 annui ed è calcolabile secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
Gli alloggi che usufruiscono di benefici della presente legge non possono essere alienati, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi dieci anni dalla assegnazione in proprietà o, per la locazione, dalla concessione del contributo regionale.
In via eccezionale il trasferimento potrà avvenire prima che siano trascorsi i 10 anni, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui al presente articolo incluso quello del limite di reddito aggiornato, anche in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati quale risulta dalle determinazioni dell'Istat, nel biennio precedente.
Art. 15 - Condizioni di ammissibilità e localizzazione dei programmi
I programmi di nuova costruzione, oltre a rispettare i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9, dovranno essere localizzati prioritariamente nei Comuni capoluogo di Provincia e in Comuni a essi contermini.
Alle Province di Padova, Venezia e Verona sono riservati i due terzi del finanziamento disponibile per i programmi di cui al primo comma.
Essi inoltre devono avere una dimensione minima di 9 alloggi.
I programmi di recupero devono rispettare i requisiti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 9.
I costi ammissibili di intervento sono calcolati sulla base dei costi massimi periodicamente stabiliti dalla Giunta regionale per l'edilizia agevolata.
Per i programmi ammessi a beneficiare delle agevolazioni della presente legge si dovrà pervenire all'inizio dei lavori e al provvedimento deliberativo di concessione del mutuo da parte dell'Istituto di Credito prescelto entro dieci mesi dalla comunicazione regionale al soggetto attuatore di ammissione al mutuo agevolato.
Art. 16 - Contenuti delle domande
Le domande presentate dalle cooperative edilizie devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
c) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale delle società cooperative;
d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
e) certificato di deposito del bilancio presso la cancelleria del Tribunale;
f) certificato di vigenza cariche depositate presso la cancelleria del Tribunale;
g) per le cooperative edilizie aderenti alle centrali cooperative nazionali riconosciute, le domande possono essere vidimate dalla struttura regionale della centrale di appartenenza in sostituzione dei documenti di cui alle lettere b), c), d).
Art. 17 - Commissione e formazione della graduatoria
L'istruttoria delle domande e la formazione delle relative graduatorie verrà effettuata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1983, n. 40, con le modalità contenute nel detto articolo.
La graduatoria definitiva è deliberata dalla Giunta regionale.
A ciascun programma di intervento non potranno essere assegnati più di 80 alloggi.
Art. 18 - Punteggi di priorità per gli alloggi da assegnare in proprietà
La graduatoria per la nuova costruzione e il recupero è unica e verrà formata con riferimento ai punteggi di priorità di seguito indicati.
Per la costruzione:
a) programmi realizzati in un medesimo nucleo peep comunale che consistano:
- in almeno 12 alloggi
- in almeno 24 alloggi
- in almeno 36 alloggi


punti 1
punti 2
punti 3
b) programmi che attestino fasi o procedure attuative (progettazione, accordi commerciali ecc.) coordinate fra categorie diverse di operatori (utenza e produzione)


punti 2
c) programmi che prevedono almeno il 20 per cento di alloggi con superficie utile residenziale inferiore a mq. 81

punti 1
d) programmi con concessione edilizia già rilasciata
punti 1
e) programmi con attestato di inizio lavori
punti 1
f) programmi che prevedono almeno il 10 per cento degli alloggi in locazione

punti 1
g) programmi con stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 30 per cento

punti 3
Per il recupero:
a) intervento di recupero

punti 3
b) programmi che attestino fasi o procedure attuative (progettazione, accordi commerciali ecc.) coordinate fra categorie diverse di operatori (utenza e produzione)


punti 2
c) programmi di recupero di immobili interamente di proprietà del richiedente

punti 1
d) programmi con concessione edilizia già rilasciata
punti 1
e) programmi con attestato di inizio lavori
punti 1
f) programmi che prevedono almeno il 10 per cento degli alloggi in locazione

punti 1
g) programmi con stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 30 per cento

punti 3

A parità dei predetti punteggi, sarà data priorità a programmi situati nei comuni di Venezia, Padova, Verona e Comuni contermini.
Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con le modalità che saranno previste nella convenzione di cui al precedente art. 4.


Titolo IV
Finanziamento straordinario aggiuntivo in favore delle imprese di costruzione


Art. 19 - Destinatari dell'intervento
Agli operatori individuati a seguito del bando approvato con D.G.R. n. 1621 del 20 marzo 1984 viene destinato un contributo aggiuntivo corrispondente a un numero di alloggi uguale al punteggio ottenuto, con un minimo di nove per punteggi uguali o inferiori a tale cifra.
Per i programmi localizzati nei Comuni capoluoghi di Provincia il numero di alloggi è pari al doppio del punteggio ottenuto, con un minimo di nove alloggi se il raddoppio è inferiore a tale cifra.
A ogni operatore sarà assegnato un unico intervento dallo stesso prescelto nella domanda di cui al sesto comma.
Possono inoltre essere ammessi alle provvidenze della presente legge quegli operatori che sono stati esclusi dalla graduatoria del bando di cui al primo comma per documentazione mancante, incompleta o non conforme, purchè la mancata presentazione dei documenti non sia dipesa dalla insussistenza del requisito richiesto al tempo della domanda. A tali operatori sarà assegnato un numero di alloggi pari al punteggio che otterranno al riesame della domanda.
Le provvidenze del presente titolo sono estese, entro un massimo del 10 per cento dei finanziamenti disponibili, a operatori che hanno in corso interventi di edilizia solo convenzionata integrativi dei programmi finanziati ai sensi della legge 25 marzo 1982, n. 94, per le aree metropolitane o comunque funzionalmente correlati agli stessi.
Agli operatori è assegnato un termine di 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge per presentare domanda alla Giunta regionale.
Art. 20 - Requisiti soggettivi degli utenti
Gli acquirenti degli alloggi di imprese di costruzione devono possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti o prestare attività lavorativa nell'ambito della provincia in cui si colloca il programma di intervento.
Non devono inoltre risultare proprietari - essi stessi o altri componenti il nucleo familiare - di una abitazione adeguata alle necessità del nucleo familiare nel medesimo ambito provinciale di cui al precedente comma.
Il reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare non può superare L. 24.000.000 annui ed è calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
I requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi del programma di intervento per il quale si chiede il finanziamento verranno accertati con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 .
Gli alloggi realizzati in diritto di superficie che usufruiscono dei benefici della presente legge non possono essere alienati, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto.
In via eccezionale il trasferimento potrà avvenire prima che siano trascorsi dieci anni, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente a favore dei soggetti aventi requisiti di cui al presente articolo, incluso quello del limite del reddito aggiornato in relazione all'andamento del limite dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, nel biennio precedente, e considerato nella misura massima del 75 per cento.
Art. 21 - Graduatoria
La Giunta regionale, entro 60 giorni successivi alla scadenza prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, avvalendosi per i soggetti di cui al quarto comma dell'art. 19 della Commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 , approva una graduatoria degli interventi e ammette gli operatori ai benefici della presente legge.
Tale graduatoria è comunicata al Credito Fondiario delle Venezie che procederà all'istruttoria per la concessione del mutuo.
Art. 22 - Alloggi in locazione
Per gli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi o cooperative di produzione o loro consorzi ai sensi del primo, secondo e terzo (primo stralcio) biennio del piano decennale ex legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino invenduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'acquisto da parte dell'ente pubblico con subentro dello stesso nell'agevolazione e con il vincolo della locazione temporanea degli alloggi con priorità ai soggetti nei cui confronti sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile un provvedimento di rilascio dell'immobile locato.
Art. 23 - Contributo regionale
La Regione concorre all'abbattimento dei tassi di interesse a carico dei mutuatari dai titoli II, III e IV limitatamente ai primi 6 anni di durata del mutuo con contributi semestrali costanti.
L'importo di detto contributo sarà equivalente a quello previsto dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 e verrà determinato attualizzando al tasso del 14 per cento annuo effettivo le rate mensili di contributo variabili previste nella citata legge e rateizzando il valore attuale in 12 semestralità costanti allo stesso tasso del 14 per cento annuo effettivo.
Il contributo semestrale costante verrà determinato nel modo seguente:
- per i mutui erogati in unica soluzione, sulla base dello importo del mutuo risultante dal contratto di liquidazione finale e decorrerà dal semestre dal quale è avvenuta la stipulazione del contratto stesso;
- per i mutui erogati in somministrazioni decorrerà dal semestre in cui viene effettuata la prima erogazione e verrà determinato sulla base dell'importo risultante nel contratto di mutuo indipendentemente dall'ammontare della prima erogazione.
I mutui potranno essere perfezionati in uno dei seguenti modi:
a) mutui a rate costanti con ammortamento a un tasso fisso pari al tasso di riferimento fissato bimestralmente con decreto del Ministro del Tesoro per i mutui concessi per l'edilizia agevolata, diminuito dello 0,80%;
b) mutui a tasso variabile, determinato semestralmente in base a parametri finanziari in uso presso il credito fondiario autorizzati dalla Banca d'Italia e maggiorati di uno spread dello 0,50% semestrale;
c) mutui a tasso di interesse crescente secondo i seguenti parametri prestabiliti:
- tasso effettivo semestrale del 6,20% per il primo anno, del 6,80% per il secondo anno, del 7,50% per il terzo anno, del 7,80% per il quarto anno e dell'8,40% a partire dal quinto anno; detti tassi si applicano con decorrenza dalla prima erogazione.
Gli oneri fiscali connessi con le operazioni di mutuo sono a carico delle ditte mutuatarie.
I mutui di cui ai precedenti punti a), b) potranno avere durata di anni 10 o 15 a scelta del richiedente oltre al periodo di preammortamento mentre quelle di cui al punto c) avranno durata di anni 15 comprensiva di un periodo di preammortamento non inferiore ad anni 2.
Per i mutui da perfezionarsi ai sensi della precedente lettera c) sono disponibili 80 miliardi della somma complessiva di 130 miliardi.
Hanno titolo di priorità per l'accesso a tale tipo di mutuo gli interventi previsti dal titolo terzo e quarto.
L'importo complessivo di 80 miliardi potrà essere incrementato, in ragione delle domande pervenute, in sede di stipulazione della convenzione di cui al punto 4.
Art. 24 - Modalità di erogazione del contributo
La deliberazione di approvazione della convenzione con il Credito Fondiario delle Venezia determina l'ammontare complessivo dell'intervento regionale tenuto conto del limite massimo del finanziamento messo a disposizione dal Credito Fondiario stesso e della misura del contributo regionale, stabilita a norma del precedente articolo 23.
L'ammontare complessivo dell'intervento regionale è calcolato attualizzando le rate di contributo al tasso del 14 per cento annuo.
La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo dispone la messa a disposizione a favore del Credito Fondiario delle Venezie del contributo complessivo regionale come sopra determinato, con versamento su di un apposito conto corrente vincolato alla operazione, intrattenuto presso il tesoriere della Regione.
Il credito fondiario delle Venezie provvede bimestralmente a liquidare l'ammontare del valore attuale, al predetto tasso del 14 per cento annuo, del concorso regionale sugli interessi relativo ai mutui perfezionati nel periodo prelevandone direttamente l'importo con le valute corrispondenti alla decorrenza del credito direttamente dal conto corrente costituito a termini del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione per la deliberazione di declaratoria di riscontro amministrativo.
Le somme ancora disponibili sul conto corrente medesimo al termine del secondo esercizio successivo a quello dell'accredito, dovranno essere restituite alla Regione.
La convenzione di cui al precedente articolo 4 disciplinerà la materia riguardante la restituzione alla Regione delle aliquote di contributo regionale attualizzate già liquidate, relative a operazioni di credito non andate a buon fine, dopo il regolare inizio dell'ammortamento.
Art. 25 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per il finanziamento del concorso regionale negli interessi sui mutui edilizi ammessi ai benefici della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 13 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1985.
La copertura finanziaria della spesa è ottenuta mediante l'utilizzazione di quota parte della disponibilità accantonata nel fondo globale per le spese di investimento di cui al Cap. 80230, prevista per l'esercizio 1985, dal bilancio annuale in corrispondenza della partita n. 2 "Edilizia nuova e di recupero" e da quello pluriennale 1985-87.
Art. 26 - Variazioni di bilancio
Al bilancio per l'esercizio 1985 e al bilancio pluriennale 1985-87 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione

Cap. 80230 - "Fondo globale spese di investimento e sviluppo" (c.n.i.)

Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 13.000.000.000
Cassa L. 13.000.000.000
1985 L. 13.000.000.000
1986
1987
Variazioni in aumento

Cap. 40062 - "Interventi straordinari della Regione per favorire la locazione di alloggi" (c.n.i.)

Competenza L. 5.000.000.000
Cassa L. 5.000.000.000
1985 L. 5.000.000.000
1986
1987
Codice 1 - Sezione 1

Cap. 40064 - "Interventi straordinari della Regione per favorire l'acquisizione della prima casa di abitazione" (c.n.i.)

Competenza L. 8.000.000.000
Cassa L. 8.000.000.000
1985 L. 8.000.000.000
1986
1987
Codice 1 - Sezione 1

Art. 27 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO