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Legge regionale 29 aprile 1985, n. 36 (BUR n. 18/1985)

Interventi a sostegno della formazione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi e amministrativi e della ricerca nel settore dello sport

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 36 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO DEI QUADRI TECNICI, ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI E DELLA RICERCA NEL SETTORE DELLO SPORT

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1985, n. 36 (BUR n. 18/1985)

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO DEI QUADRI TECNICI, ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI E DELLA RICERCA NEL SETTORE DELLO SPORT

Art. 1 - Finalità.
La Regione del Veneto riconosce rilevanti contenuti culturali e scientifici nella pratica dello sport e delle attività motorie e individua la necessità di interventi atti al sostegno della formazione e dell'aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi, amministrativi di animatori ed educatori e della ricerca nel settore sport, mediante la concessione di contributi.
Art. 2 - Livelli di intervento.
La Regione individua tre livelli di intervento per il perseguimento di quanto enunciato all'articolo 1 della presente legge:
a) formazione, qualificazione aggiornamento di dirigenti, animatori ed educatori, tecnici e arbitri, attraverso corsi promossi dai livelli regionali delle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva e da tenersi n collaborazione con le Università e le sedi staccate ISEF di Bologna, in Padova e Verona;
b) qualificazione e aggiornamento del personale degli enti locali addetto agli uffici sport dei medesimi, per mezzo di corsi da tenersi presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali del Veneto;
c) ricerca scientifica nel settore delle attività motorie e sportive attivata dalle Università agli studi del Veneto: Padova, Venezia e Verona, dal Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), dalla Scuola dello Sport (S.d.S.), dai livelli nazionali o regionali delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva, dalle sedi staccate dell'ISEF di Bologna, in Padova e Verona, e in collaborazione con eventuali altri Enti che perseguono in modo primario la ricerca nel settore dello sport.
Art. 3 - Soggetti destinatari.
I contributi possono essere concessi, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 della presente legge, per il livello indicato alla lettera:
a) agli organi regionali delle F.S.N. e degli Enti di promozione sportiva;
b) alle Amministrazioni Provinciali della Regione Veneto;
c) ai competenti dipartimenti delle Università agli studi di Padova, Venezia e Verona, agli organi regionali delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, al C.N.R., alla scuola dello sport e all'ISEF.
Art. 4 - Domande.
Le domande per usufruire dei contributi, redatte in carta legale per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva e in carta intestata dell'Amministrazione per gli Enti locali e le Università agli studi, devono essere indirizzate, dai soggetti di cui al precedente articolo, al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate da:
- relazione illustrativa dettagliata sull'iniziativa, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 2 della presente legge;
- preventivo sommario di spesa.
Le domande dovranno essere presentate prima della attuazione dell'iniziativa. Almeno 30 giorni prima dell'avvio delle iniziative di formazione dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale le seguenti ulteriori informazioni:
- livello a: elenco nominativo delle persone aderenti al corso che comunque non potranno essere inferiori a 20; date, orari e sedi delle lezioni con dettaglio dei docenti e degli argomenti da trattare;
- livello b: elenco nominativo delle persone aderenti al corso, che comunque non potranno essere inferiori a 30, e indicazione dell'Ente locale di appartenenza; date, orari e sedi delle lezioni, con dettagli dei docenti e degli argomenti da trattare;
- livello c: finalità e tempi della ricerca, individuazione dell'oggetto di studio, persone impegnate nella ricerca, eventuali campi o modalità di attuazione.
Art. 5 - Assegnazione ed erogazione dei contributi.
I contributi non potranno superare l'ammontare massimo di L. 8.000.000 per i livelli di intervento indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge e di L. 15.000.000 per il livello c).
I contributi sono assegnati annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
In sede di assegnazione è disposta l'erogazione a titolo di acconto fino al 50% del contributo.
L'erogazione della quota residua di contributo è disposta dalla Giunta regionale sulla base di dettagliata rendicontazione della spesa e delle attività svolte.
La Giunta regionale dispone la riduzione del contributo qualora la situazione finanziaria evidenziata dal rendiconto risulti diversa, per difetto, da quella indicata nella documentazione previsionale prodotta in precedenza.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, assegnandole ed altre analoghe iniziative.
Art. 6 - Vincolo di destinazione - Priorità.
Per gli interventi di cui al livello a) dell'articolo 2 della presente legge, priorità sarà attribuita ai corsi con indirizzo tecnico e organizzativo per la formazione, qualificazione, e aggiornamento per i quadri dirigenti, tecnici animatori ed educatori operanti nel campo della promozione sportiva. Per l'erogazione del contributo è fatto obbligo di usufruire di personale altamente specializzato riconosciuto dalle competenti Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva o di docenti ISEF. I corsi dovranno essere articolati in almeno sei giornate di lezioni teorico-pratiche per complessive numero minimo di 30 ore di istruzione.
Per gli interventi di cui al livello b) dell'articolo 2, priorità assoluta sarà attribuita ai cori con indirizzo organizzativo e amministrativo per la qualificazione o aggiornamento del personale degli Enti locali, addetto agli uffici sport. Per l'erogazione del contributo è fatto obbligo di usufruire delle strutture delle Amministrazioni Provinciali, nonché di docenti con alta specializzazione in materia di costruzione, gestione e finanziamento di impianti sportivi con particolare riferimento alle tipologie, ai criteri urbanistici e alla regolamentazione degli stessi, di tutela sanitaria delle attività sportive e di legislazione e normativa sportiva.
I corsi dovranno essere articolati in almeno 10 giornate di lezioni tecniche o di laboratorio per un complessivo numero minimo di 20 ore di istruzione.
Per gli interventi di cui al livello C) dell'articolo 2, priorità assoluta sarà attribuita alle ricerche nei settori: impiantistica, urbanistica, scienze sociali, medicina, pedagogia, psicologia, giurisprudenza ed economia con preminente riferimento allo sport. Per l'erogazione del contributo hanno titolo di priorità i corsi che usufruiscono delle strutture delle Università agli studi del Veneto, nonché di docenti con alta specializzazione.
Art. 7 - Norma finanziaria.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante un prelievo di pari importo dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 80020 del Bilancio regionale.
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa relativa verrà destinata dalla legge annuale di approvazione del Bilancio.
Sulla base dei livelli di intervento di cui all'articolo 2, le provvidenze sono, per ciascun esercizio, così ripartite in percentuale:
- livello a (Federazione ed Enti di promozione sportiva)
50 per cento
- livello b (Amministrazioni provinciali)
20 per cento
- livello c (Università agli studi e soggetti citati al
precedente articolo 2 - comma c)

30 per cento
Eventuali eccedenze che si rendessero disponibili nell'ambito di uno o più livelli di intervento, potranno essere trasferite ed altro livello.
Art. 8 - Variazione di Bilancio.
Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di attuazione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80020 - Fondo di riserva per le spese impreviste
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 300.000.000
1985
L. 300.000.000
Cassa
L. 300.000.000
1986
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1987
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Variazioni in aumento
Cap. 73060 - Interventi regionali per la formazione e l'aggiornamento dei quadri tecnici del settore Sport
Competenza
L. 300.000.000
1985
L. 300.000.000
Cassa
L. 300.000.000
1986
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1987
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Tit. 09 - Cat. 04 - Sez. 01
Art. 9 - Disposizioni finali.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti interventi previsti dall'articolo 19 - primo comma della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 :
"- l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini conoscitive;
- l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti.".
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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