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Legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (BUR n. 18/1985)

Norme disciplinanti l'attività di estetista

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)

NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA’ DI ESTETISTA

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (BUR n. 18/1985)

NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA’ DI ESTETISTA

Art. 1
La presente legge disciplina l'attività d'estetista nel quadro della vigente legislazione statale. Tale attività comprende:
- la pulizia e il trattamento del viso;
- la depilazione a caldo e a freddo;
- il manicure e pedicure estetico;
- il massaggio per soli scopi estetici del viso e del corpo;
- il trucco.
Tale attività, consistente in trattamenti a livello cutaneo, è svolta, sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato.
Art. 2
Le apparecchiature atte all'esplicazione delle attività di cui all'articolo precedente sono quelle indicate nella tabella allegata alla presente legge.
La Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità, aggiorna la tabella suddetta con proprio provvedimento.
Art. 3
L'attività di estetista può essere esercitata previa apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali e le apparecchiature in essa indicate.
Le attività di cui al comma precedente non possono essere esercitate in forma ambulante; possono, invece, essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nel successivo art. 4.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando trattasi di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando trattasi di imprese diverse da quelle disciplinate dalla legge predetta.
Art. 4
L'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere concessa previo accertamento da parte dell'autorità competente:
a) del possesso da parte dell'impresa, di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della predetta legge, la Commissione Provinciale per l'Artigianato deve accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese o nell'albo della Camera di Commercio. La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda;
b) dei requisiti igienici dei locali e delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali requisiti è effettuato dagli organi tecnici delle unità locali socio-sanitarie competenti per territorio;
c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda, conseguita con le modalità di cui al punto c) dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
d) del rispetto della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, come previsto dal regolamento comunale.
Art. 5
L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sulla base degli accertamenti previsti dal precedente articolo, svolti dagli organi competenti, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 2/bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato.
Art. 6
Il Sindaco, accerta la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nella autorizzazione, previa diffida può sospendere l'autorizzazione.
Il Sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione.
Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione ovvero continui a esercitarla dopo che la stessa gli sia stata negata o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento, irrogazione della sanzione e riscossione coattiva della somma dovuta, si applicano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 7
Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di estetista da almeno due anni, sprovvisti dei requisiti di cui al punto c) dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono ammessi a frequentare, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale richiesto dalla legge stessa, corsi straordinari da istituirsi da parte della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
L'esercizio delle attività, ai fini della partecipazione al corso di cui al comma precedente, potrà essere dimostrato con ogni mezzo di prova entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




Allegato

Tabella delle apparecchiature consentite per l'esplicazione delle attività di estetista

- vaporizzatori
- apparecchi per il vuotomassaggio, per il pneumassaggio, per il vibromassaggio, per il drenaggio, per la ionoforesi cosmetica, per la ginnastica eccitomotoria
- elettrodepilatori
- scaldacere
- pinze elettroniche
- saune
- idromassaggiatori
- lampade abbronzanti
- raggi ultravioletti tipo A


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