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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4 (BUR n. 3/1985)
Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifica dell'ammontare per le concessioni di pioppicoltura
Sommario
“Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4 (BUR n. 3/1985) - Testo vigente”
S O M M A R I O
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI. MODIFICA DELL'AMMONTARE PER LE CONCESSIONI DI PIOPPICOLTURA
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4 (BUR n. 3/1985) - Testo storico”
S O M M A R I O
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI. MODIFICA DELL'AMMONTARE PER LE CONCESSIONI DI PIOPPICOLTURA
Art. 1
All'articolo 3 della
legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 , come sostituito dall'articolo unico della
legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 , e con effetto 1 gennaio 1985, è aggiunto il seguente comma:
L'imposta di cui al comma precedente è determinata nel 30% del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole.
L'imposta di cui al comma precedente è determinata nel 30% del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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