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Legge regionale 29 aprile 1985, n. 41 (BUR n. 18/1985)

Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 41 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)

NORME PER LA TENUTA DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Legge abrogata dall’articolo 34, della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1985, n. 41 (BUR n. 18/1985)

NORME PER LA TENUTA DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 1 - Finalità.
Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane e all'approvazione e revisione degli elenchi dei maestri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 63 del P.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 2 - Domanda d'iscrizione nell'albo.
Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla Commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune ove ha sede l'impresa. Il Comune provvede a trasmettere immediatamente una copia della domanda alla Commissione.
L'istruttoria, svolta dal Comune, è diretta a certificare:
a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci.
Il Comune trasmette i risultati dell'istruttoria alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la Commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.
La Commissione provinciale per l'artigianato dispone l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti da norme statali vigenti, sulla base degli elementi attestati dall'autorità comunale e/o di quelli acquisiti direttamente.
La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato deve essere comunicata all'interessato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento della domanda.
Il provvedimento di iscrizione deliberato dalla Commissione provinciale per l'artigianato ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
Art. 3 - Tutela della denominazione artigiana.
Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo.
Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dalla Regione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a L. 5.000.000 con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 - Consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione dell'albo.
I Consorzi tra singole imprese sono registrati in separata sezione dell'albo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, purchè sussistano le seguenti condizioni:
a) garanzia del carattere artigiano dell'organismo desumibile dalla natura artigiana di almeno i due terzi delle imprese associate e assenza di imprese associate di altra natura aventi più di 30 dipendenti e un capitale investito superiore a 1,250 miliardi;
b) svolgimento di attività di servizio per conto e nell'interesse delle singole imprese associate al fine di ridurre i costi di produzione, razionalizzare le lavorazioni, favorire la commercializzazione dei prodotti o l'acquisizione dei lavori, agevolare l'accesso al credito oppure favorire l'insediamento in apposite aree urbane, comunali o intercomunali curandone anche la gestione o la manutenzione;
c) assenza di qualsiasi finalità di lucro e reale possibilità per tutte le imprese associate di beneficare dei servizi e di partecipare all'attività degli organi sociali indipendentemente dall'apporto sociale.
Art. 5 - Cancellazione dall'albo.
I titolari delle imprese artigiane iscritte nell'albo devono comunicare alla Commissione provinciale per l'artigianato, entro 30 giorni, il venir meno dei requisiti stabiliti da norme statali vigenti o la cessazione dell'attività e ogni altra variazione o modificazione dell'attività, della ragione sociale e della sede.
L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.
Almeno ogni quinquennio la Commissione provinciale per l'artigianato provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo, rilevandone l'effettiva consistenza e la caratterizzazione socio-economica.
Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data della sua adozione negli altri casi.
Il superamento delle limitazioni numeriche stabilite da norme statali vigenti è rilevante ai fini della cancellazione dall'albo qualora esso abbia durata continuativa per i seguenti periodo:
a) oltre 18 mesi, se trattasi mediamente di una sola unità lavorativa;
b) oltre 12 mesi, se trattasi mediamente di non più di due unità lavorative;
c) oltre 6 mesi, se trattasi mediamente di non più di tre unità lavorative.
Sono consentite tutte le modifiche della ditta, della denominazione e della ragione sociale che non comportino la trasformazione dell'impresa in una forma societaria inammissibile.
Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 2 l'impresa il cui titolare o i soci siano colpiti da invalidità o siano impossibilitati a gestirla direttamente e a partecipare al lavoro anche manuale per altri motivi indipendenti dalla loro volontà per un periodo non superiore ai 18 mesi.
Art. 6 - Ricorsi.
Le deliberazioni di diniego di iscrizione nell'albo o di cancellazione possono essere impugnate dalle imprese mediante ricorso nelle forme o nei termini stabiliti da norme statali vigenti.
Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al precedente comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.
Art. 7 - Notifiche delle decisioni sulla tenuta dell'albo.
Per l'effetto sostitutivo dell'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, disposto dalle norme statali vigenti le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro trenta giorni, comunicano alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le iscrizioni le modifiche e le cancellazioni deliberate.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza sociale.
Art. 8 - Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato
Oltre alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono ogni altro compito a esse affidato dalla Regione.
Le funzioni di segreteria e i servizi tecnico amministrativi delle Commissioni sono svolti da personale regionale o da personale individuato - in via transitoria - ai sensi dell'art. 16, penultimo comma.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico della Regione.
Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato da un regolamento deliberato dalla maggioranza assoluta dei loro componenti con diritto al voto e approvato dalla Giunta regionale. Il regolamento può prevedere la istituzione di singole sottocommissioni con competenze tecniche limitate a particolari materie o adempimenti nell'ambito delle competenze stabilite dal presente articolo.
Art. 9 - Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
La Commissione provinciale per l'artigianato è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite nel D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
c) da tra rappresentanti delle tra organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia in ragione di uno per ciascuna di esse;
d) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
f) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.
I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente della Commissione scegliendoli tra gli imprenditori artigiani eletti.
Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:
g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
h) un rappresentante dell'organizzazione sindacale degli industriali più rappresentativa della provincia;
i) il direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o un suo delegato permanente;
l) il direttore dell'ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
m) due esperti della materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Federazione Regione delle Casse Rurali e Artigiane.
Le Commissioni durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.
La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), g), m), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti aventi funzioni deliberative.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del segretario regionale competente.
Art. 10 - Ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Il presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi della presente legge.
Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato eletti a norma della lettera a) dell'art. 13, della legge 25 luglio 1956, n. 860, è riconfermato il mandato nelle nuove Commissioni fatte salve le condizioni di decadenza di cui al precedente articolo.
I membri di cui al precedente comma, cessati dalla carica per qualsiasi causa, possono essere sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni di categorie che risultino presentatrici delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.
Le Commissioni provinciali continuano a funzionare nell'attuale composizione fino all'insediamento delle nuove Commissioni.
Art. 11 - Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.
Il commissario straordinario esercita tute le funzioni proprie della Commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la commissione deve essere ricostituita.
Art. 12 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.
La Commissione regionale per l'artigianato, ha sede presso la Giunta regionale competente per materia. Le relative funzioni di segreteria sono svolte da personale dipendente dalla Regione assegnato al Dipartimento preposto alla trattazione degli affari dell'artigianato.
La Commissione regionale per l'artigianato, oltre a decidere in via definitiva sui ricorsi di cui all'art. 6 svolge altri compiti a essa demandati dalla Regione.
Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento deliberato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvato dalla Giunta regionale.
Il regolamento può prevedere l'istituzione di singole sottocommissioni con competenze tecniche limitate a particolari materie o adempimenti nell'ambito delle competenze generali stabilite dal presente articolo.
Art. 13 - Composizione e ricostituzione della Commissione regionale per l'artigianato.
La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'assessore regionale preposto agli affari dell'artigianato o da un suo delegato;
b) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto;
c) da quattro esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della Regione;
d) da due esperti in materia giuridica.
Fa parte, inoltre, della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della regione.
I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della commissione.
La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica per lo stesso periodo di durata delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve essere comunicata alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere e la Commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.
Alla scadenza la Commissione continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.
In caso di cessazione dall'ufficio, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina della Commissione.
Art. 14 - Competenze dovute ai membri della Commissione.
Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato estranei all'amministrazione regionale è dovuta un'indennità determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di L. 40.000 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.
A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.
Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.
L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50% ai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato e del 100% al presidente di quest'ultima.
Art. 15 - Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni.
Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.
Art. 16 - Sede delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Fin quando la Giunta regionale non provveda diversamente, la sede delle Commissioni provinciali per l'artigianato è mantenuta presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni e il regolare collegamento funzionale fra la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e il registro delle ditte, ai sensi delle disposizioni di leggi statali vigenti in materia, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità a un apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale.
La convenzione, in particolare, dovrà prevedere che il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento dei compiti di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti camerali mantenendo il relativo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e, sempre funzionalmente, è coordinato dalla Giunta regionale.
La disciplina transitoria prevista dal presente articolo non può avere validità superiore alla durata in carica delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 17 - Determinazione dei mestieri artistici e tradizionali.
Sono considerati artistici e tradizionali, ai fini dell'applicazione delle norme statali vigenti, i mestieri indicati negli elenchi allegati al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537.
Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, di cui al P.P.R. 8 giugno 1964, n. 537, possono essere modificati o integrati, su proposta della Commissione regionale per l'artigianato e in attuazione dei regolamenti eventualmente emanati dalla Comunità economica europea, con deliberazione della Giunta regionale, soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18 - Richiamo alla normativa statale.
Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, valgono le disposizioni statali in materia.
Art. 19 - Norma finanziaria.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 550.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, in L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e in L. 650.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 si fa fronte mediante prelevamento dei rispettivi importi dal capitolo 80210 "Fondo globale per le spese correnti" - Partita n. 3 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987.
Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione
Cap. 80210 - "Fondo globale spese correnti" Partita n. 3 - "Istituzione delle Commissioni provinciali artigianato".
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 550.000.000
1985
L. 550.000.000
Cassa
L. 550.000.000
1986
L. 600.000.000


1987
L. 650.000.000

Variazioni in aumento
Cap. 21402 - "Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato" (capitolo di nuova istituzione).
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 550.000.000
1985
L. 550.000.000
Cassa
L. 550.000.000
1986
L. 600.000.000


1987
L. 650.000.000

Titolo 03 Categoria 02 Sezione 03



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