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Legge regionale 29 aprile 1985, n. 43 (BUR n. 18/1985)

Contributo per la candidatura di Cortina d'Ampezzo quale sede dei giochi olimpici invernali 1992

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 43 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)

CONTRIBUTO PER LA CANDIDATURA DI CORTINA D'AMPEZZO QUALE SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 1992

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1985, n. 43 (BUR n. 18/1985)

CONTRIBUTO PER LA CANDIDATURA DI CORTINA D'AMPEZZO QUALE SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 1992

Art. 1 - Finalità della legge.
La Regione del Veneto, considerata l'importanza, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e per la zona montana bellunese, dell'effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali del 1992 in Cortina d'Ampezzo, contribuisce con la somma di lire 350 milioni alle spese che saranno sostenute dal "Comitato di promozione per i XVI Giochi olimpici Invernali 1992 - Cortina d'Ampezzo" a sostegno della candidatura di detto Comune a sede della manifestazione.
Il contributo regionale, è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) attività promozionali e pubblicitarie;
b) studi e progettazioni degli impianti sportivi, delle strutture e infrastrutture e infrastrutture necessari ai fini della presentazione della candidatura;
c) spese generali del Comitato di cui al precedente comma.
Art. 2 - Concorso regionale nelle spese.
Il contributo è corrisposto con deliberazione della Giunta regionale a favore del Comitato di cui al precedente articolo, in due soluzioni:
1) il 50 per cento previa presentazione di domanda corredata del programma delle iniziative da realizzare, da presentare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
2) il restante 50 per cento sarà erogato sulla base di una relazione dettagliata circa l'impiego della quota già erogata con l'indicazione delle risorse eventualmente ancora disponibili.
Il Comitato è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro il termine stabilito dalla Giunta medesima, la rendicontazione dell'impiego della somma concessa.
Art. 3 - Autorizzazione di spesa.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 350 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985, a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo dell'importo a tal uopo accantonato nella partita n. 5 "Olimpiadi di Cortina" del fondo globale per le spese correnti di cui al cap. 80210 del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.
Art. 4 - Variazioni di bilancio.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

Variazione in diminuzione
Cap. 80210 - Fondo globale per le spese correnti - Partita n. 5 "Olimpiadi di Cortina"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
350.000.000
1985
350.000.000
Cassa
350.000.000
1986
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1987
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Variazione in aumento
Cap. 73060 - Contributo al Comitato promotore a sostegno della candidatura di Cortina d'Ampezzo per la effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali del 1992
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
350.000.000
1985
350.000.000
Cassa
350.000.000
1986
----


1987
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Tit. 09 Cat. 04 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.08.09




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