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Legge regionale 29 aprile 1985, n. 44 (BUR n. 18/1985)

Interventi straordinari a favore di aziende colpite da avversità atmosferiche

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 44 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI AZIENDE COLPITE DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1985, n. 44 (BUR n. 18/1985)

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI AZIENDE COLPITE DA AVVERSITà ATMOSFERICHE

Art. 1 - Finalità e destinatari.
Per consentire la normale ripresa dell'attività delle imprese dei settori secondario e terziario colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche con le grandinate avvenute in data 25 e 26 luglio 1984 e con le nevicate del mese di gennaio 1985, la Regione concede contributi sui finanziamenti destinati alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili aziendali, alla riparazione o sostituzione di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli di trasporto merci, distrutti o danneggiati e alla ricostruzione delle scorte di esercizio distrutte.
Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente comma, per quanto attiene le grandinate, le imprese svolgenti attività nei Comuni ricadenti nei territori danneggiati individuati con decreto del M.A.F. 21 dicembre 1984, n. 1817, per quanto attiene ai danni derivanti dalle nevicate, le imprese ubicate nei Comuni individuati con appositi procedimenti dalla Giunta regionale.
Art. 2 - Finanziamenti agevolabili e contributi.
Sono agevolabili i finanziamenti concessi o richiesti a istituti, enti e aziende di credito nel periodo dal 26 luglio 1984 al 30 giugno 1985 fino a un importo di lire 3.000.000.000.
La Giunta regionale, a fronte di finanziamenti concessi da istituti e aziende di credito per i fini di cui all'articolo 1, a un tasso non superiore al 15%, interviene mediante l'erogazione di un contributo per il primo e secondo anno di ammortamento.
L'entità del contributo, da liquidare in unica soluzione, è stabilita per il primo anno nella misura del 7% del finanziamento ottenuto e del 6% per il secondo anno.
Qualora le spese sostenute per le stesse finalità indicate nell'art. 1 siano finanziate con mezzi propri, il contributo regionale, fino a un massimo di L. 5.000.000, è concesso nella misura del 20% della spesa definitiva documentata al netto di imposte.
Art. 3 - Procedure.
Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la causa, la natura e l'entità del danno subito dall'impresa, nonché l'eventuale esistenza di richiesta o di concessione di analoghe agevolazioni, delle quali dovrà essere indicato l'ammontare, a carico di altri enti o pubbliche amministrazioni;
b) dichiarazione del Sindaco o del Dirigente dell'ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio attestante che l'evento è conseguenza delle avversità climatiche di cui all'art. 1);
c) relazione e preventivo di spesa con riferimento alle opere da eseguire e agli acquisti necessari per il ripristino della normale attività dell'impresa. Per opere o acquisti già eseguiti completamente il preventivo dovrà essere sostituito con fatture regolarmente quietanzate;
d) attestazione di congruità delle spese preventive o effettuate rilasciata entro 45 giorni dalla richiesta dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio regionale del Genio Civile in relazione al danno effettivamente subito;
e) attestazione dell'istituto o azienda di credito in ordine alla decorrenza, all'importo, al tasso d'interesse e alla durata del finanziamento concesso, nonché alla periodicità e all'importo delle rate di ammortamento. Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, l'attestazione dovrà essere sostituita con la documentazione definitiva di spesa quietanzata.
Sulla base delle domande di contributo a essa pervenute, la Giunta regionale approva il piano i ripartizione dei contributi disponendone l'erogazione direttamente alle imprese interessate, oppure per il tramite degli istituti o aziende di credito con il quale è autorizzata a stipulare apposita convenzione.
Art. 4 - Norma urbanistica.
Agli immobili danneggiati in conseguenza dell'eccezionale avversità atmosferica di cui alla presente legge, si applica, in ogni caso, l'ultimo comma dell'art. 76 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 .
La concessione di autorizzazioni per la ricostruzione e il ripristino totale o parziale dei fabbricati nei Comuni individuati all'art. 1, anche se realizzati in area diversa, sono esenti da contributi ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fino a concorrenza delle superfici danneggiate. Per detti fini la presente legge deve intendersi come provvedimento emanato a seguito di pubblica calamità.
Art. 5 - Norma finanziaria.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante applicazione, per pari importo del saldo finanziario positivo presento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.
Art. 6 - Variazioni di bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

Competenza
Cassa
Saldo finanziario positivo presunto Fondo iniziale di Cassa


20.000.000.000


20.000.000.000



Variazioni in aumento





Cap. 53310 - "Contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili aziendali, riparazione o sostituzione di impianti, arredi, macchinari attrezzature e veicoli di trasporto merci danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, nonché per ricostituzione delle normali scorte di esercizio"











20.000.000.000











20.000.000.000

Titolo 07 - cat. 04 - sez. 02
Istat 2.1.2.43.3.10.07







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