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Legge regionale 30 aprile 1985, n. 45 (BUR n. 18/1985)

Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche

Legge regionale 30 aprile 1985, n. 45 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)

NORME PER FAVORIRE L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Legge abrogata dall’articolo 23, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1985, n. 45 (BUR n. 18/1985)

NORME PER FAVORIRE L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 1 - Finalità.
La Regione Veneto favorisce e promuove l'inserimento e l'integrazione dei cittadini in condizioni di permanente disabilità fisica e sensoriale nella vita sociale e di relazione migliorando le condizioni di fruibilità di spazi aperti al pubblico e della struttura urbanistica mediante interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 2 - Disciplina urbanistica ed edilizia.
Nella formazione e adozione degli strumenti urbanistici attuativi deve essere prevista la possibilità per le personale disabili di accedere e fruire degli spazi urbani edificati e non edificati.
La mancata osservanza di tale prescrizione costituisce titolo per l'introduzione, in sede di controllo, di una modifica d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 e successive modificazioni relativamente ai piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, ovvero per l'introduzione di dettagliate modifiche ai sensi del settimo comma dell'art. 60 di detta legge, relativamente ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata.
L'approvazione di opere pubbliche o il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia sono subordinati all'osservanza da parte dell'ente che esegue l'opera delle norme contenute nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
Art. 3 - Contributi per l'adeguamento delle strutture pubbliche.
Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge, la Regione concede contributi:
1) ai Comuni che intendono apportare modifiche alla organizzazione urbanistica esistente mediante l'adozione di appositi strumenti urbanistici per la revisione o l'adeguamento delle infrastrutture e per la adozione di particolari accorgimenti tecnici;
2) agli altri enti pubblici, in quanto titolari di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. citato;
3) a istituti universitari e istituti specializzati pubblici per la realizzazione di infrastrutture sperimentali.
Art. 4 - Norme e procedure di concessione dei contributi.
I soggetti interessati, di cui al precedente art. 3, presentano la domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una descrizione dell'intervento richiesto.
Gli enti pubblici, oltre alla relazione, dovranno presentare un progetto di massima degli interventi progettati.
La misura del contributo concesso può raggiungere il massimo del 50% della spesa preventiva ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese tecniche di progetto.
La Giunta regionale ripartisce le somme a disposizione in rapporto all'ammontare delle domande pervenute; approva le relative graduatorie che saranno compilate in base ai criteri di priorità che verranno deliberati dalla Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.
I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, agli uffici del Genio civile competente per territorio, un dettagliato preventivo di spesa ed entro i successivi 30 giorni possono dare inizio ai lavori qualora l'ufficio competente non abbia richiesto ulteriori chiarimenti o documentazioni.
I contributi saranno erogati per il 50% dell'importo ammesso all'inizio dei lavori e per il rimanenti 50% a opera ultimata.
Qualora l'opera sia soggetta a collaudo verrà effettuata una trattenuta del 10% sull'importo ammesso.
Per ottenere il saldo a lavori ultimati dovranno essere presentate, all'ufficio del Genio civile regionale competente, le fatture e la documentazione attestante le spese occorse per l'esecuzione dell'intervento.
L'ufficio del Genio civile provvederà al controllo della regolare esecuzione delle opere.
Gli uffici del Genio civile devono istruire le domande pervenute e trasmetterle debitamente corredate dalla documentazione al dipartimento per i lavori pubblici entro 30 giorni dal ricevimento.
Art. 5 - Interventi a favore di privati.
La Regione, in concorso e d'intesa con l'ente locale interessato, concede un contributo ai cittadini portatori di handicaps permanenti, accertato ai sensi delle norme vigenti del 66% e che non abbiano altri cespiti diversi da redditi di lavoro e da pensioni, per interventi, non a carattere strutturale, sulle abitazioni civili che gli stessi abitino per diritto di proprietà o per locazione non precaria.
Il contributo viene assegnato fino a un massimo del 50% della spesa, se trattasi di abitazione o costruzione singola; se trattasi di opera di natura condominiale tale contributo è concesso sino a un massimo del 50% della quota gravante sugli interessati: in entrambi i casi il contributo regionale non può superare la quota assegnata dall'ente locale interessato.
I contributi di cui al presente articolo sono assegnati nell'ambito delle provvidenze previste dal sesto comma dell'art. 3 e dal sesto comma dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
Le domande di contributo vanno presentate al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una descrizione dell'intervento richiesto.
I contributi vengono erogati in unica soluzione a presentazione di documentazione di spesa.
Art. 6 - Finanziamento.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, in lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986, in lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, si fa fronte:
- per l'esercizio 1985, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 61401, "Fondo regionale per i servizi sociali - contributi agli Enti locali";
- per gli esercizi 1986-1987 mediante riduzione di pari importo dal cap. 80230 - Fondo globale per le spese d'investimento e di sviluppo - partita n. 7;
Allo stato di previsione della spesa del bilancio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione
cap. 61401 - Fondo regionale per i servizi sociali - contributi agli Enti locali"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 1.000.000.000
1986
-----
Cassa
L. 1.000.000.000
1987
-----

Cap. 80230 - "Fondo globale spese d'investimento - partita n. 7 - progetto disabili"
Competenza
-----
1986
L. 2.000.000.000
Cassa
-----
1987
L. 3.000.000.000

Variazione in aumento
Cap. 61060 - Contributi ai comuni e ad altri enti pubblici per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche
Competenza
L. 1.000.000.000
1986
L. 2.000.000.000
Cassa
L. 1.000.000.000
1987
L. 3.000.000.000
Tit. 08 cat. 02 sez. 01
Art. 7 - Norma transitoria.
Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui ai precedenti artt. 3 e 5 vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore della Presente legge.
Art. 8 - Norma finale.
E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 .








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