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Legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 (BUR n. 18/1985)

Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato

Legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 (BUR n. 18/1985) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO

Legge abrogata dall’articolo 17, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 (BUR n. 18/1985)

INTERVENTI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO.

Art. 1 - Finalità.
La Regione Veneto riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività delle associazioni di volontariato che realizzano, mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e per salvaguardare l'ambiente.
Art. 2 - Obiettivi.
La Regione favorisce l'apporto delle associazioni di volontariato al conseguimento delle finalità delle leggi e dei piani regionali, anche mediante nuove autonome esperienze.
Art. 3 - Attività di volontariato.
Ai fini della presenta legge si considerano attività di volontariato le attività di associazioni liberamente costituite, dotate o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione sia da parte dell'associazione che dei singoli soci.
Tali attività devono contribuire allo sviluppo della società civile e al conseguimento del pubblico interesse.
Art. 4 - Campo di applicazione.
Le attività di volontariato che la Regione valorizza con la presente legge riguardano le materie trasferite o delegate alla Regione.
Sono prioritarie, anche ai fini di cui al successivo art. 10, le attività riguardanti i seguenti settori:
- servizi socio-sanitari e assistenziale;
- tutela e miglioramento delle qualità della vita, dei beni culturali e del diritto all'ambiente;
- iniziative per l'educazione permanente e per il completo riconoscimento del diritto allo studio.
Art. 5 - Registro regionale delle associazioni di volontariato.
E' istituito il registro regionale delle associazioni di volontariato con deliberazione della Giunta regionale.
Le associazioni, riconosciute o meno ai sensi dell'art. 12 del codice civile, che intendono chiedere l'iscrizione devono presentare domanda corredata:
- dall'atto di costituzione;
- dall'ordinamento interno nonché dall'indicazione della persona o delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;
- da una relazione degli interventi già attuati e da un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.
La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale.
L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta regionale.
La conferma dell'iscrizione al registro deve essere richiesta dai soggetti interessati ogni due anni dalla data dell'avvenuta iscrizione, con la rinnovazione della documentazione sopra citata.
L'iscrizione al registro è condizione necessaria per poter fruire dei benefici previsti dalla presente legge, e in particolare di quelli di cui al precedente art. 3, comporta la cancellazione dal registro. La cancellazione è disposta con provvedimento della Giunta regionale.
La Giunta regionale comunica alle associazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione e della cancellazione dal registro.
Art. 6 - Osservatorio.
La Giunta regionale dispone, con propria delibera, l'attivazione di un'osservatorio finalizzato al censimento del volontariato e alla diffusione della conoscenza delle sue iniziative.
Sulle risultanze di quanto previsto dal presente articolo e sui dati relativi al registro delle associazioni di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale.
Art. 7 - Partecipazione alla programmazione regionale.
E' garantita la consultazione di associazioni di volontariato di particolare rilevanza regionale od operanti in specifici settori nella fase legislativa e nell'adozione di piani e programmi che possono interessare l'attività del volontariato.
Art. 8 - Convenzione.
Gli enti pubblici e loro associazioni e le associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale, possono stipulare convenzioni per attuare iniziative e servizi destinati a perseguire le finalità della presente legge.
Art. 9 - Contenuti della convenzione.
Le convenzioni di cui al precedente articolo devono, tra l'altro, prevedere:
- eventuali contributi per costi di funzionamento in rapporto agli impegni di servizio assunti dall'organizzazione volontaria, ivi compreso il rimborso alle associazioni delle spese vive sostenute di propri soci nell'espletamento del servizio, adeguatamente documentate;
- l'eventuale contributo sugli oneri per la copertura assicurativa del rischio di infortunio o dei danni verso terzi durante l'espletamento dell'attività convenzionata;
- le modalità di rapporto tra l'organizzazione volontaria e gli operatori professionali dei servizi;
- i contenuti dell'attività di formazione di base e di aggiornamento per l'acquisizione delle condizioni teoriche o pratiche sufficienti ad assicurare gli interventi;
- l'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato nel rispetto dei diritti dei soggetti destinatari compresa la loro libertà di rifiutare l'intervento;
le eventuali prestazioni specializzate e finalizzate fornite da terzi e retribuite;
- l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
- la periodicità di verifiche e informazioni reciproche concernenti l'attività svolta.
Art. 10 - formazione e aggiornamento dei volontari.
La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di formazione professionale, sulla base delle proposte di formazione e aggiornamento inoltrate dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato, presenta al Consiglio regionale un piano di corsi intesi a offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio delle attività di volontariato.
Art. 11 - Destinatari dei contributi.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:
- gli enti pubblici e loro associazioni che abbiano stipulato apposite convenzioni con associazioni di volontariato;
- le associazioni di volontariato che svolgano attività previste dalla presente legge e non convenziante.
Il contributo regionale viene destinato per il 1985 per il 60% alle attività convenzionate e per il 40% alle attività non convenzionate.
Per gli esercizi successivi la ripartizione del fondo verrà effettuata sulla base delle indizioni dell'osservatorio di cui al precedente articolo 6 e sarà formulata dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.
I benefici previsti dalla presente legge sono compatibili con altre provvidenze, non concorrenti, previste da altre leggi regionali.
Art. 12 - Presentazione delle domande.
Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alla presente legge vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo, dagli enti pubblici interessati per le associazioni convenzionate e dalle associazioni non convenzionate: queste ultime sono tenute a trasmettere copia delle domande al Comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.
Art. 13 - Erogazione dei contributi.
La Giunta regionale approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi all'esercizio successivo, sentite le competenti Commissioni consiliari, tenuto conto delle priorità di cui al precedente art. 4 e dei requisiti delle associazioni di volontariato di cui al precedente art. 3.
Il contributo regionale viene erogato per il 50% quale anticipazione e il saldo a presentazione del rendiconto.
Art. 14 - Norme transitorie.
Per l'anno 1985 le domande di cui al precedente art. 12, vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale approva il piano di riparto di cui al precedente art. 13 entro i successivi 60 giorni, sentite le competenti Commissioni consiliari.
Le convenzioni già in atto dovranno essere adeguate alla presente legge entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima.
Art. 15 - Norma finanziaria.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1985 una spesa di L. 500.000.000 a cui l'amministrazione regionale fa fronte per L. 250.000.000 mediante il prelievo di pari importo dall'apposita partita - interventi regionali per il volontariato - del fondo globale corrente di cui al cap.80210 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e per L. 250.000.000 mediante storno dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al cap. 80020 del bilancio regionale.
Per gli esercizi successivi al 1985, gli stanziamenti, distinti in due capitoli "Interventi regionali per il volontariato" e "Interventi per le attività di formazione e aggiornamento del personale di cui all'art. 10", saranno determinati dalla legge annuale di approvazione del bilancio.
Art. 16 - Variazione di bilancio.
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985/1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

Variazioni in diminuzione
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
competenza
250.000.000
1985
250.000.000
cassa
250.000.000
1986
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1987
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Cap. 80020 Fondo globale di riserva per le spese impreviste
competenza
250.000.000
1985
250.000.000
cassa
250.000.000
1986
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1987
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Variazioni in aumento
Cap. 61420 Interventi regionali per il volontariato operante nei settori di competenza regionale (capitolo di nuova istituzione)
competenza
500.000.000
1985
500.000.000
cassa
500.000.000
1986
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1987
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Tit. 08 Cat. 42 Sez. 03



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