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Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 (BUR n. 19/1985)

Abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 e successive modificazioni, concernente 'Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio'

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 (BUR n. 19/1985)

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 80 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTE “NORME PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI COMPRENSORIO”. (1)

Art. 1

I Consigli di comprensorio, istituiti ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , cessano di esercitare le funzioni a essi finora attribuite e a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono soppressi.
Cessano, altresì, di esercitare le funzioni di Consiglio di comprensorio le Comunità montane di cui all’art. 6 ultimo comma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , come modificato dall’art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 15 , nonchè i Consorzi e le Associazioni di Comuni di cui all’art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 .

Art. 2

Le funzioni già di competenza dei Consigli di comprensorio sono esercitate dagli organi della Regione secondo le competenze previste dallo Statuto e le norme contenute nelle leggi regionali 1 settembre 1972, n. 12 e 16 marzo 1979, n. 15.
Tutti i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma sono sospesi per un periodo di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

I Presidenti dei Consigli di comprensori e degli Enti di cui all'art. 1, nel termine previsto dallo stesso articolo:
a) curano il trasferimento alla Giunta regionale degli atti e documenti attinenti le funzioni di cui all’articolo 2. Gli atti presupposti o intermedi mantengono la propria efficacia ai fini dell’ulteriore seguito dei procedimenti amministrativi;
b) provvedono:
- alla definizione dei rapporti e delle obbligazioni esistenti;
- alla presentazione alla Giunta regionale del rendiconto della situazione finanziaria e dell’inventario dei beni;
- alla consegna dei beni inventiariati all’Amministrazione regionale e al versamento delle somme eventualmente residuate alla Tesoreria regionale.

Art. 4

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- 9 giugno 1975, n. 80: “ Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio ”;
- 7 maggio 1976, n. 15: “ Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 ”;
- 12 gennaio 1979, n. 2: “ Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , recante norme per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio ”;
- 22 gennaio 1980, n. 4: “ Norme per il coordinamento della programmazione comprensoriale nell’area dei Colli Euganei ”.
Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.



Note



SOMMARIO
Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 (BUR n. 19/1985)

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 80 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTE “ NORME PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI COMPRENSORIO ”.

Art. 1
I Consigli di comprensorio, istituiti ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , cessano di esercitare le funzioni a essi finora attribuite e a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono soppressi.
Cessano, altresì, di esercitare le funzioni di Consiglio di comprensorio le Comunità montane di cui all’art. 6 ultimo comma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , come modificato dall’art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 15 , nonchè i Consorzi e le Associazioni di Comuni di cui all’art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 .
Art. 2
Le funzioni già di competenza dei Consigli di comprensorio sono esercitate dagli organi della Regione secondo le competenze previste dallo Statuto e le norme contenute nelle leggi regionali 1 settembre 1972, n. 12 e 16 marzo 1979, n. 15.
Tutti i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma sono sospesi per un periodo di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
I Presidenti dei Consigli di comprensori e degli Enti di cui all'art. 1, nel termine previsto dallo stesso articolo:
a) curano il trasferimento alla Giunta regionale degli atti e documenti attinenti le funzioni di cui all’articolo 2. Gli atti presupposti o intermedi mantengono la propria efficacia ai fini dell’ulteriore seguito dei procedimenti amministrativi;
b) provvedono:
- alla definizione dei rapporti e delle obbligazioni esistenti;
- alla presentazione alla Giunta regionale del rendiconto della situazione finanziaria e dell’inventario dei beni;
- alla consegna dei beni inventiariati all’Amministrazione regionale e al versamento delle somme eventualmente residuate alla Tesoreria regionale.
Art. 4
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- 9 giugno 1975, n. 80: “ Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio ”;
- 7 maggio 1976, n. 15: “ Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 ”;
- 12 gennaio 1979, n. 2: “ Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 , recante norme per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio ”;
- 22 gennaio 1980, n. 4: “ Norme per il coordinamento della programmazione comprensoriale nell’area dei Colli Euganei ”.
Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.




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