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Legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 (BUR n. 19/1985)

Norme sulla produzione, sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 (BUR n. 19/1985) (Abrogata)

NORME SULLA PRODUZIONE SUL COMMERCIO E SULLA DIFESA FITOSANITARIA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE DEL SETTORE ORTO - FLORO - FRUTTICOLO E DELLE PIANTE ORNAMENTALI.

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 (BUR n. 19/1985)

NORME SULLA PRODUZIONE, SUL COMMERCIO E SULLA DIFESA FITOSANITARIA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE DEL SETTORE ORTO-FLORO-FRUTTICOLO E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

Art. 1 - Finalità.
La presente legge detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali, qualificandone il relativo materiale di propagazione, e a tal fine:
1) disciplinare la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-foro-frutticolo e delle piante ornamentali;
2) regolamentare il rilascio delle autorizzazioni:
a) alla produzione di piante e di loro parti, da destinare alla vendita;
b) al commercio di piante, di loro parti, bulbi, sementi.
Sono escluse dalla presente legge:
a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento, di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;
b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni e integrazioni;
c) la disciplina della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164;
d) le materie riservate alla competenza dello Stato a norma dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 177, n. 616.
Ai sensi dell'art. 66 e 74, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge disciplina altresì la difesa e la lotta fitosanitaria.
Art. 2 - Autorizzazioni.
Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti o esercitare il commercio di piante, di parte di piante, di bulbi e sementi, deve ottenere preventiva autorizzazione mediante decreto del Presidente della Giunta regionale ed è iscritto nell'albo professione regionale appositamente istituito ai sensi del successivo art. 7. Detta autorizzazione è rilasciata previo riscontro dei requisiti di cui al successivo articolo 6, punto 1).
Coloro che sono attualmente in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni, devono presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale per il rilascio dell'autorizzazione.
L'autorizzazione decade in caso di morte del titolare o di cessione dell'azienda da parte del medesimo.
Art. 3 - Obblighi e prescrizioni.
I conduttori di vivai o di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo:
1) di notificare annualmente al dirigente del Dipartimento per l'agricoltura, su apposito modello, l'ubicazione dei terreni destinati a vivai e dei servizi inerenti l'attività produttiva, la consistenza di piante divisa per genere, specie e varietà coltivate in ogni singolo appezzamento;
2) di tenere un registro di carico e scarico vidimato dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura;
3) di mettere in posizione visibile nelle diverse confezioni apposite etichette che precisino nome e sede della ditta produttrice, numero di autorizzazione e ogni altro elemento atto a identificare l'origine e la rispondenza varietale;
4) di notificare al dirigente del Dipartimento per l'agricoltura la comparsa nelle rispettive aziende di eventuali parassiti o malattie non conosciute o non controllabili con mezzi di lotta correnti, capaci di compromettere la sanità delle coltivazioni;
5) di non porre in vendita e di non cedere ad alcun titolo materiale vegetale che presenti sintomi di infezione o infestazione, se non dopo l'eliminazione totale dei parassiti mediante disinfezione o disinfestazione;
6) di comunicare tempestivamente al dirigente del Dipartimento per l'agricoltura la cessazione sia definitiva che temporanea dell'attività.
Art. 4 - Comitato Tecnico Consultivo Regionale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico consultivo regionale per il settore vivaistico-sementiero.
Il comitato, presieduto dall'assessore competente per materia o da un suo delegato, è composto:
1) da tre tecnici della Regione particolarmente competenti in materia, di cui uno dell'osservatorio delle malattie delle piante di Verona;
2) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.);
3) da due rappresentanti della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova, scelti fra gli istituti competenti in materia;
4) dal direttore dell'Istituto di frutticoltura dell'amministrazione provinciale di Verona;
5) dal direttore dell'Istituto di genetica e sperimentazione agraria "N. Strampello" di Lonigo;
6) da una rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali dei floricoltori, dei vivaisti e dai sementieri iscritte nell'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli, a norma della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 ;
7) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;
8) da tre rappresentanti degli organismi cooperativi operanti nel settore;
9) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.);
10) da un rappresentante per ogni consorzio fitosanitario obbligatorio.
I componenti di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), sono designati dagli enti, istituti, associazioni od organismi interessati.
Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Presidente della Giunta provvede in via sostitutiva alla nomina del comitato nel rispetto dei suddetti criteri di rappresentatività e tenendo conto delle designazioni pervenute.
Funge da segretario del comitato un dipendente, del Dipartimento per l'agricoltura.
Il Comitato rimane in carica per la durata di anni cinque dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di costituzione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale, è corrisposto, per ciascuna riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5 - Compiti del Comitato.
Il Comitato tecnico consultivo regionale, nel quadro delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, fornisce indicazioni e formula pareri alla Giunta regionale in ordine agli oggetti previsti dall'articolo 6.
Art. 6 - Criteri e procedure.
La Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 4, delibera in ordine a:
1) i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge;
2) le norme sul confezionamento del materiale vegetale da porre in vendita;
3) le liste varietali, indicative per ciascuna specie;
4) i programmi per riorganizzare la produzione e riqualificare gli addetti al settore;
5) le disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico-sanitaria per le specie di maggior interesse del vivaismo veneto;
6) i criteri e norme sulla produzione della patata da seme nelle aree vocate mediante l'obbligatorietà dell'uso di materiale di propagazione certificato, il controllo di tutte le colture nelle zone soggette al vincolo anche se non destinate alla produzione di seme e l'adozione delle misure colturali e fitosanitarie ritenute necessarie;
7) la produzione di materiale di super-èlite e la sua razionale utilizzazione;
8) la costituzione di consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, ovvero la estensione a quelli già esistenti delle competenze altre il proprio limite territoriale, avvalendosi degli stessi quali unità operative qualificate anche per la certificazione volontaria genetico-sanitaria;
9) i criteri e le procedure per l'istituzione delle misure di quarantena sanitaria di cui al successivo art. 9.
La Giunta regionale, inoltre, provvede a determinare i criteri e le procedure per l'attuazione della presente legge.
Art. 7 - Albo Professionale Regionale.
Presso la Giunta regionale è istituito l'albo pubblico regionale delle ditte autorizzate ai sensi dell'art. 2 della presente legge. In tale albo le ditte sono iscritte d'ufficio previa esecutività del relativo decreto di autorizzazione.
Art. 8 - Vigilanza e controlli.
Alla vigilanza e ai controlli derivanti dall'applicazione della presente legge, provvede il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, istituito ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , d'intesa con l'osservatorio per le malattie delle piante.
Gli incaricati al servizio di vigilanza svolgono i seguenti compiti:
1) accedere in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i luoghi di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonché negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi e di piante, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti e di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dalle normative nazionali vigenti, alla disinfezione o alle cure delle piante, parti di piante, semi e di ogni altro materiale e imballi o quant'altro, trovati infetti o infestati;
2) procedere all'immediata e totale distruzione del materiale infetto, nonché di ogni suo imballo o quanto altro, a cura e a spese a totale carico della ditta interessata, qualora ci sia la presenza di malattie, di parassiti diffusibili o pericolosi non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti;
3) effettuare eventuali prelievi di campioni di vegetali per esami;
4) elevare verbali relativi a infrazioni alla presente legge e alle altre norme in materia.
Art. 9 - Quarantena sanitaria.
Allo scopo di proteggere l'agricoltura veneta dall'introduzione e dal diffondersi di organismi nocivi alle colture in atto, e qualora circostanze eccezionali lo rendano necessario, il Presidente della Giunta regionale o l'autorità sanitaria locale secondo le rispettive competenze, su segnalazione o denuncia di qualsiasi soggetto pubblico o privato, provvedano a istituire una quarantena sanitaria per le piante, parti di piante, altro materiale vegetale e i loro imballi o materiali assimilabili.
Art. 10 - Sanzioni amministrative.
Chiunque eserciti l'attività vivaistica e il commercio delle piante, parte di piante, e di ogni altro materiale vegetale senza la prescritta autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da uno a dieci milioni di lire.
Chiunque eserciti il commercio di materiale vegetale non autorizzato a norma della legge 18 giugno 1931, n. 987, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a cinque milioni di lire.
Le autorizzazioni concesse ai termini del precedente art. 2 sono revocate a chiunque neghi agli incaricati del servizio di vigilanza regionale l'accesso ai vivai, o a ogni altro esercizio autorizzato o, comunque, impedisca il corretto espletamento delle funzioni a essi attribuite in ordine a quanto previsto dalla presente legge, nonché di ogni altra normativa vigente in materia.
Coloro che non adempiono agli obblighi di cui all'art. 3 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e alla sospensione dell'autorizzazione; nel caso in cui si ripeta l'infrazione i procede anche alla revoca dell'autorizzazione.
Gli interessati che si rifiutino di effettuare quanto prescritto nell'articolo 8, secondo comma, punto 2), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da uno a dieci milioni di lire, con la sospensione temporanea e altresì, nei casi di recidiva, con la revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 2. In tal caso l'intervento richiesto è eseguito in via coattiva addebitandone le relative spese alla ditta renitente.
Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi precedenti, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dalla gente per la eliminazione delle conseguenze della violazione.
Le revoche e le sospensioni previste nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale e decorrono dalla data di notifica del decreto stesso ai soggetti interessati.
Art. 11 - Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative.
Le contravvenzioni previste dall'articolo precedente sono accertate dai soggetti indicati dall'articolo 8.
I verbali sono redatti in forma circostanziata in modo da consentire l'accertamento dei fatti, delle circostanze, dei danni, delle responsabilità e l'identificazione dei responsabili.
La violazione è contestata immediatamente da parte del soggetto accertante al trasgressore, nonché alle persone obbligate in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il processo verbale a carico di persone non identificate è immediatamente trasmesso all'autorità competente a irrogare la sanzione.
Qualora non abbia avuto luogo da parte dei soggetti stessi la contestazione immediata nei confronti di tutte o di alcune delle persone indicate al comma precedente, il Sindaco nel cui territorio si è verificata la trasgressione, provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione del verbale di accertamento, a notificare copia, alle medesime persone, in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le disposizioni, di cui agli articoli 137 e seguenti del c.p.c. in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'obbligazione al pagamento della somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione del termine prescritto.
Per quanto non esplicitamente espresso dal present4 articolo, si applicano le disposizioni della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli introiti conseguenti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati direttamente di soggetti di cui all'articolo 8, nel caso di riscossione immediata o dal Comune alla Tesoreria regionale, ai sensi dell'articolo 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 12 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
Per gli interventi previsti dall'articolo 6 della presente legge, è disposta, autorizzazione di spesa per l'anno 1985, di lire 100.000.000.
Per gli esercizi successivi l'ammontare degli stanziamenti sarà stabilito con legge di bilancio.
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 80230 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo". Partita n. 5.
Art. 13 - Variazioni di bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle spese
Variazioni in diminuzione

Competenza
Cassa
Cap. 80230 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo"


L. 100.000.000


L.100.000.000
Variazione in aumento


Cap. 11544 "Interventi per la produzione, commercio e difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali" (c.n.i.)





L. 100.000.000





L. 100.000.000
cod. ISTAT 2.1.2.10.3.10.10









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