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Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 (BUR n. 19/1985)

Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 (BUR n. 19/1985)

ABOLIZIONE DELLA NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO.

Art. 1

1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (BL) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche. ( 1)

Art. 2

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:
a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;
c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l’egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e consorzi di Comuni rivieraschi.
d) natanti utilizzati per il trasporto delle merci connesso ad attività lavorative, purché espressamente autorizzato dall’ente locale interessato, per documentati motivi. ( 2)

Art. 3

Deroghe al divieto di cui all’art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall’ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.

Art. 4

Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L’acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui ambito territoriale l’infrazione è stata accertata.
La vigilanza per l’osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.


Note

( 1) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 , in precedenza sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 9 agosto 1999, n. 35 .
( 2) Lettera aggiunta da articolo unico legge regionale 10 luglio 1986, n. 30 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 (BUR n. 19/1985)

ABOLIZIONE DELLA NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO.

Art. 1
Per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico o a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni.
Art. 2
Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:
a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;
c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l’egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e consorzi di Comuni rivieraschi.
Art. 3
Deroghe al divieto di cui all’art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall’ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.
Art. 4
Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L’acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui ambito territoriale l’infrazione è stata accertata.
La vigilanza per l’osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.


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