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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5 (BUR n. 3/1985)

Contributo della Regione del Veneto all'Istituto Configliachi di Padova

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5 (BUR n. 3/1985) (Abrogata)

CONTRIBUTO DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ISTITUTO CONFIGLIACHI DI PADOVA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5 (BUR n. 3/1985)

CONTRIBUTO DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ISTITUTO CONFIGLIACHI DI PADOVA

Art. 1
La Regione del Veneto concede un contributo finanziario di lire 600 milioni all'Istituto Configliachi di Padova, limitatamente all'esercizio finanziario 1984, al fine di favorire e sostenere l'attività svolta dall'Istituto stesso.
Art. 2
L'Istituto Configliachi è tenuto a presentare il rendiconto sull'utilizzazione del contributo regionale entro sei mesi dalla data di erogazione della somma di cui all'art. 1.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e la riduzione di pari importo del Cap. 61401 "Fondo regionale per i servizi sociali - Contributi agli Enti locali".
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:
Cap. 61401 - "Fondo regionale per servizi sociali "Contributi agli Enti Locali"
Bilancio Pluriennale
1985 L. 600.000.000
1986 L. ___

Variazioni in aumento:
Cap. 61370 - "Contributo della Regione a favore dell'Istituto Configliachi di Padova" (C.n.i.)
Bilancio Pluriennale
1985 L. 600.000.000
1986 L. ___

Tit. 08 Cat. 02 Sez. 03
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.08.07
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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