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Legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (BUR n. 19/1985)

Valorizzazione della produzione del vino veneto

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (BUR n. 19/1985) (Abrogata)

VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL VINO VENETO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (BUR n. 19/1985)

VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL VINO-VENETO

Art. 1 - Finalità.
La presente legge, al fine di valorizzare la produzione del vino veneto in coerenza con la politica comunitaria, nazionale e regionale, mira a promuovere e a intensificare i rapporti fra la produzione e la commercializzazione.
Art. 2 - Comitato interprofessionale.
E' costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il comitato per la valorizzazione della produzione del vino veneto.
Il comitato, presieduto dall'Assessore competente per materia o da un suo delegato, è così composto:
1) da due rappresentanti della produzione;
2) da due rappresentanti delle cantine sociali;
3) da due rappresentanti degli industriali;
4) da due rappresentanti dei commercianti.
I suddetti componenti, designati dalle organizzazioni interessate, rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Funge da segretario del comitato un dipendente regionale.
Art. 3 - Compiti del comitato.
Il comitato promuove la stipulazione annuale di accordi fra le parti di cui al precedente articolo 2, al fine di definire:
1) le quantità di vino oggetto del contratto;
2) i prezzi minimi delle uve e del vino;
3) le modalità di consegna e dei relativi pagamenti;
4) le azioni promozionali tese a valorizzare l'immagine del prodotto.
Art. 4 - Agevolazioni regionali.
La Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al 50 per cento delle spese relative alle azioni promozionali di cui al punto 4) del precedente articolo, purchè tali azioni siano svolte sulla base di organici programmi approvati dalla Giunta stessa.
Art. 5 - Disposizioni finanziarie.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1986 e successivi, la cui copertura sarà assicurata nell'ambito delle entrate previste dal bilancio stesso.






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