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Legge regionale 6 maggio 1985, n. 53 (BUR n. 19/1985)

Celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della II guerra mondiale

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 53 (BUR n. 19/1985) (Abrogata)

CELEBRAZIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA FINE DELLA II GUERRA MONDIALE

Legge abrogata dall’articolo 103, delal legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 maggio 1985, n. 53 (BUR n. 19/1985)

CELEBRAZIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA FINE DELLA II GUERRA MONDALE

Art. 1
La Regione Veneto nella ricorrenza del 40° anniversario della Resistenza e della fine della seconda guerra mondale promuove, in omaggio ai principi della Costituzione della Repubblica e alle finalità dello statuto della Regione Veneto, un programma celebrativo inteso a mantenere sempre vivo nelle coscienze il messaggio di democrazia, di giustizia, di libertà e di pace trasmesso dalla Resistenza alle nuove generazioni.
Art. 2
Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Veneto è autorizzata a impiegare la somma di L. 500.000.000 per realizzare - in concorso con i Comuni e le Province e con la collaborazione delle Associazioni combattentistiche e partigiane e delle Organizzazioni sindacali e sociali - un programma celebrativo regionale che sarà predisposto e attuato dal Comitato previsto dall'articolo 3.
Tale programma potrà prevedere la realizzazione, tra l'altro, di manifestazioni e convegni, nonché la pubblicazione di documenti ricerche e studi storici relativi al tema.
Art. 3
Per la predisposizione e la realizzazione del programma celebrativo previsto dall'articolo 2 è istituito un "Comitato Veneto per la celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della Seconda Guerra Montale" composto da:
- il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
- il Presidente del Consiglio regionale;
- i Presidenti dei partiti antifascisti presenti in Consiglio regionale;
- rappresentanti delle associazioni dei partigiani; dei combattenti e reduci; dei deportati e degli internati nei campi di concentramento; dei perseguitati politici e razziali; delle organizzazioni sindacali e sociali; degli istituti storici della Resistenza; delle Province dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione; nonché dell'Università di Padova, medaglia d'oro per la Resistenza.
Art. 4
Il programma delle manifestazioni regionali, predisposto dal comitato di cui al precedente articolo 3, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva assicurandone il finanziamento e dandone comunicazione al Comitato che provvede alla sua concreta attuazione adottando tutti i conseguenti atti nei limiti del finanziamento approvato e salvo rendiconto morale e finanziario e consuntivo del programma realizzato.
Art. 5
Per il finanziamento delle iniziative promosse dai Comuni nel territorio regionale, la Giunta regionale, esaminati i programmi inviati dagli enti promotori, li ammette al contributo e provvede all'erogazione del 50 per cento della somma ammessa. Il rimanente sarà erogato successivamente previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 "Fondo di riserva per spese impreviste" e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione, del cap. 70196 denominato "Spese per la celebrazione del 40° anniversario della resistenza e della fine della II guerra mondiale" con lo stanziamento il L. 500.000.000 per competenza e per cassa.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.







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