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Legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 (BUR n. 19/1985)

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico-locale

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 (BUR n. 19/1985) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Legge abrogata dall’articolo 50, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , con la decorrenza prevista dall’articolo 49, della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , per il Titolo III°, Titolo V° e articolo 30.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 54/1985
S O M M A R I O
Legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 (BUR n. 19/1985)

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo I
Norme generali

Art. 1 - Principi generali - Finalità della legge
Il sistema integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione ha il carattere di servizio primario e costituisce fondamentale strumento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico nella regione, considerata anche nelle sue interrelazioni con le regioni contermini.
La Regione, sulla base delle indicazioni e delle scelte contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e attraverso i metodi della programmazione e della partecipazione, persegue le seguenti finalità:
1) assicurare un sistema coordinato e integrato di mobilità che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio;
2) favorire in particolare l'integrazione dei sistemi di trasporto stradale e ferroviario, rispetto ai quali il mezzo pubblico assuma un ruolo determinante;
3) migliorare la viabilità regionale;
4) promuovere il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento;
5) perseguire la razionale organizzazione del traffico e della circolazione;
6) privilegiare la gestione pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini di traffico, sostenendo anche l'impresa privata quando si ponga come momento di integrazione della gestione pubblica dei servizi;
7) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità in rapporto alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali.
La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati nei precedenti commi, disciplina l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e degli altri servizi di trasporto di persone su strada rientranti nella competenza regionale, nonché delle relative funzioni amministrative.
Per servizi di trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato. Il trasporto delle cose avviene alle condizioni previste nei regolamenti aziendali.
I servizi di trasporto pubblico locale, di cui alla presente legge, devono essere considerati anche per le integrazioni con i sistemi di grande viabilità, ferroviario e idroviario, oltrechè con il sistema viario locale, interessanti il territorio.
Art. 2 - Piano nazionale dei trasporti
La Regione, ai sensi della legislazione statale, concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei piani di settore, nonché all'elaborazione delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 3 - Piano regionale dei trasporti
Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione determina i propri interventi e coordina quelli degli Enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore del trasporto pubblico in sede di piano regionale dei trasporti.
Attraverso il piano regionale dei trasporti, in armonia con le indicazioni del piano nazionale dei trasporti e con gli strumenti della programmazione regionale, la Regione persegue gli obiettivi di cui all'art. 1, nonché:
a) individua le linee di traffico di preminente interesse regionale, con esclusione delle linee bacinali e interbacinali, in riferimento ad azioni che suddette linee possono essere convenientemente svolte solo dalla Regione;
b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
c) determina i criteri per l'elaborazione dei piani di bacino;
d) definisce gli indirizzi perché l'esercizio del trasporto pubblico locale di persone, compreso quello urbano, sia organizzato secondo una concezione unitaria in ambiti territoriali denominati bacini di traffico, favorendo l'uso e la circolazione del mezzo pubblico nei centri urbani;
e) promuove una politica di coordinamento con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in tema di accordi tariffari, integrazione dei servizi pubblici per ferrovia e su strada, percorsi combinati, coincidenze e orari;
f) favorisce le iniziative atte a realizzare condizioni di complementarietà tra i servizi di trasporto pubblico mediante l'uso di biglietti di corrispondenza;
g) promuove la modernizzazione e la razionalizzazione delle tecniche di gestione dei servizi;
h) favorisce l'attuazione integrale del criterio dell'agente unico sui mezzi di servizio pubblico locale su strada.
Il piano regionale dei trasporti e le sue varianti sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui al successivo art. 52, e approvati dal Consiglio regionale.
I piani dei trasporti di bacino di cui all'art. 8 della presente legge devono conformarsi al piano regionale dei trasporti.
Art. 4 - Bacini di traffico
Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e dell'esercizio delle relative funzioni amministrative, è suddiviso in circoscrizioni denominate "bacini di traffico".
Per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
La individuazione della circoscrizione dei singoli bacini è operata in sede di piano regionale dei trasporti; ai fini della prima fase di applicazione della presente legge e fino a diverse indicazioni in sede di piano regionale dei trasporti, il territorio regionale è suddiviso nei seguenti bacini di traffico:
a) Bacino di Belluno: l'intera circoscrizione provinciale;
b) Bacino di Padova: l'intera circoscrizione provinciale;
c) Bacino di Rovigo: l'intera circoscrizione provinciale;
d) Bacino di Treviso: l'intera circoscrizione provinciale;
e) Bacino di Verona: l'intera circoscrizione provinciale;
f) Bacino di Vicenza: l'intera circoscrizione provinciale;
g) Bacino di Venezia: la circoscrizione dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo;
h) Bacino del Veneto Orientale: la circoscrizione dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
Ove le relazioni di traffico interessanti le zone al confine rendano funzionale l'inclusione del territorio di comuni di frangia nella circoscrizione di un bacino di traffico contermine, può esercitarsi il diritto di opzione da parte dei Comuni interessati; la modifica delle circoscrizioni - fino a diverse indicazioni in sede di piano regionale dei trasporti - è disposta su proposta della Giunta regionale con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e le autorità di bacino interessate.
Successivamente all'entrata in vigore del piano regionale dei trasporti, l'eventuale istituzione di nuovi bacini di traffico in conseguenza di esigenze socio-economiche sopravvenute e comportanti la ristrutturazione dei bacini di traffico esistenti è disposta su proposta della Giunta regionale con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e le autorità di bacino interessate.
Il sistema idroviario e il sistema dei trasporti funiviari di servizio pubblico interessanti il territorio regionale costituiscono per la natura, il rilievo e la specificità dei mezzi di comunicazione e delle relative infrastrutture, bacini unici, rispetto a cui le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate direttamente dalla Regione.
Alla modifica dell'attuale classificazione di tronchi di linea navigabili si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti.
Art. 5 - Autorità di bacino
Le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporti pubblici locali sono delegate alle Province, che le esercitano attraverso i loro organi istituzionali, avvalendosi delle loro strutture amministrative anche consultive.
A tal fine esse assumono la natura di Autorità di bacino e così sono poi sempre denominate nella presente legge.
La Provincia di Venezia ha la funzione di Autorità di bacino nei confronti del bacino di Venezia e del bacino del Veneto Orientale, di cui rispettivamente alle lettere g) e h), del terzo comma dell'art. 4.
Nel caso di nuovi bacini di traffico interessanti il territorio di più province, le relative funzioni amministrative delegate sono esercitate in forma associata dalle Autorità di bacino territorialmente interessate.
Il Consiglio regionale formula le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province con la presente legge; la Giunta regionale verifica il corretto e integrale assolvimento delle stesse funzioni.
Non costituiscono oggetto di delega alle Autorità di bacino le funzioni amministrative di competenza regionale relative ai bacini unici del sistema idroviario e del sistema dei trasporti funiviari di servizio pubblico interessanti il territorio regionale, di cui al penultimo comma dell'art. 4, nonché alle linee di preminente interesse regionale che sono individuate nel piano regionale dei trasporti e alle linee di gran turismo.
Art. 6 - Funzioni amministrative delegate in materia di trasporto pubblico locale
Le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 5 riguardano, entro l'ambito dei rispettivi bacini:
- le concessioni all'istituzione e all'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale;
- lo svolgimento dell'attività istruttoria per l'erogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio e dei contributi in conto investimenti: ciò nel limite delle assegnazioni finanziarie attribuite annualmente dalla Regione in relazione al piano di bacino;
- l'autorizzazione ai servizi aggiuntivi, occasionali e sperimentali;
- la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio dei pubblici servizi di linea;
- la concessione di stazioni per servizi di linea, nei limiti stabiliti dai piani di bacino;
- l'approvazione degli orari;
- la determinazione dei sistemi tariffari;
- il rilascio delle agevolazioni di cui all'art. 30 della presente legge;
- l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi e ai servizi di piazza;
- l'adozione di ogni altro atto necessario per il corretto andamento dei servizi pubblici di trasporto locale, eccetto quelli di espressa competenza regionale in base alle leggi in vigore.
Sono delegate altresì le seguenti funzioni amministrative relative al personal dipendente dalle Aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto:
- decisione sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica (art. 3 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148);
- determinazione delle misure delle trattenute sugli stipendi e paghe per risarcimento di danni arrecati alla azienda (art. 38 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 modificato dalla legge 3 novembre 1952, n. 1982);
- nomina del Presidente del Consiglio di disciplina (art. 54 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148);
- vigilanza sulla esatta applicazione delle norme di legge e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente da aziende di competenza regionale. Nella suddetta vigilanza rientrano:
1) denuncia dell'orario straordinario del personale addetto alle autolinee di competenza regionale (art. 3 Legge 14 febbraio 1958, n. 138);
2) controversie relative all'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee regionali (art. 11 Legge 14 febbraio 1958, n. 138);
3) vigilanza sull'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee regionali (art. 12 Legge 14 febbraio 1958, n. 138);
4) riconoscimento della estensione delle norme dell'equo trattamento (art. 1 Legge 22 settembre 1960, n. 1054);
5) esame degli esposti individuali sulla in applicazione delle norme di legge e contrattuali;
6) autorizzazione all'esonero del personale delle aziende di interesse regionale ex art. 26 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
Ferme le competenze degli Enti locali in materia di trasporti pubblici locali quali attribuite dalle leggi dello Stato, ivi comprese le competenze dei Comuni relative agli autoservizi e alle filovie svolgentisi interamente nell'ambito territoriale del singolo Comune, è peraltro confermata la vigenza delle norme di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , e successive modificazioni e integrazioni relativa alla delega di funzioni amministrative regionali ai singoli Comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea, nonché della norma di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 , e successive modifiche e integrazioni, concernente la delega di funzioni amministrative regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico alle singole Comunità montane che abbiano provveduto all'approvazione dei piani generali di sviluppo.
L'esercizio in via delegata delle funzioni amministrative in atto assicurate dagli Ispettorati di Porto è subordinato all'emanazione di apposite direttive da parte della Giunta regionale, con esclusione delle funzioni relative al demanio portuale direttamente assolte dalla Regione nonché alla approvazione dei regolamenti comunali in materia di navigazione e portualità interni, ivi compresi quelli di cui all'art. 20 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 , che restano nella competenza della Regione. Ove trattisi di funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, il loro esercizio si intende subdelegato alle Autorità di bacino, ciascuna entro l'ambito del proprio bacino, previa emanazione di direttive da parte della Giunta regionale.
Le funzioni amministrative relative alle linee interessanti più bacini di traffico sono esercitate dall'Autorità di bacino nella cui circoscrizione territoriale si svolge la maggiore attività relativa al movimento viaggiatori. Nel caso in cui l'attività delle linee interessanti più bacini di traffico non presenti accentuate preminenze nell'ambito di un singolo bacino di traffico, oppure l'esigenza di conseguire minori costi di esercizio consigli una gestione compartecipata, le funzioni amministrative a essa relative sono esercitate in forma associative da parte delle Autorità di bacino interessate.
Le funzioni amministrative relative alle linee che si svolgono parzialmente nel territorio di regioni finitime sono delegate alla Provincia nella cui circoscrizione territoriale si svolge la maggiore attività relativa al movimento di viaggiatori, previa intesa sulle modalità di svolgimento dei servizi con la Regione del Veneto e con le altre Regioni interessate.
Fino alla attivazione delle deleghe previste dalla presente legge in favore delle singole Autorità di bacino, le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 7 - Esercizio delle funzioni delegate
L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ha inizio dalla data della comunicazione del Presidente della Giunta regionale concernente l'elenco di trasmissione degli atti relativi alle funzioni stesse a ciascuna Autorità di bacino. Dalla stessa data cessa automaticamente l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai Consorzi di bacino ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 .
L'elenco di cui al precedente comma è compilato in contraddittorio tra un funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale e un rappresentante della Autorità di bacino interessata; esso è quindi approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Nel caso in cui non si pervenga a una compilazione unanime dell'elenco da parte del funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale e del rappresentante dell'Autorità di bacino interessata, provvede d'ufficio lo stesso Presidente della Giunta regionale.
Ai fini della redazione dell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo, i Consorzi di bacino di cui all'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , in atto costituiti, sono tenuti a trasmettere al funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale tutti gli atti di cui siano in possesso o che abbiano emanato per l'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate in attuazione della citata legge regionale.
La procedura di cui ai commi precedenti deve essere seguita anche nel caso in cui si renda necessario integrare o rivedere l'elenco delle funzioni già delegate, nonché quando si ritenga di attribuire a più Autorità di bacino le funzioni relative a linee che, a seguito di obiettive modifiche intervenute nel traffico, abbiano perso la caratteristica di preminenza a favore di un bacino di traffico.
La Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di vigilanza circa l'assolvimento delle funzioni delegate, in caso di accertato inadempimento da parte della singola Autorità di bacino, previa diffida del Presidente della Giunta regionale, propone al Consiglio regionale la adozione del provvedimento di revoca della delega.
Art. 8 - Piano di trasporti di bacino e relativo programma di attuazione
L'organizzazione e lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto locale avviene in conformità al piano dei trasporti di bacino e al programma annuale di esercizio.
Il piano dei trasporti di bacino è formulato in conformità alle direttive contenute nel piano regionale dei trasporti, tenendo conto della mobilità interna reale e potenziale dei passeggeri e delle merci, nonché della consistenza delle infrastrutture, e deve in ogni caso prevedere:
a) la rete delle linee di bacino, con l'indicazione dei modi di gestione dei servizi;
b) le forme di coordinamento tra i diversi servizi pubblici di trasporto locale e le varie forme della loro gestione;
c) le stazioni da mantenere in esercizio e quelle eventuali di nuovo impianto;
d) le eventuali stazioni e linee da sopprimere;
e) il piano economico e finanziario, articolato in programmi annuali.
Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono adottati dall'Autorità di bacino previo parere del Comitato di cui all'ultimo comma del presente articolo, sentiti i Comuni e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale interessati; sono depositati presso la Segreteria dell'Autorità di bacino e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. I Comuni interessati possono formulare osservazioni in merito al piano adottato, da trasmettere all'Autorità di bacino entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione. Il piano e le sue varianti adottati sono inviati dall'Autorità di bacino alla Regione insieme con le osservazioni dei Comuni pervenute e le proprie eventuali controdeduzioni; essi sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e la competente Commissione consiliare.
Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono adottati dalla Autorità di bacino, previo parere del Comitato di cui all'ultimo comma del presente articolo, sentiti gli Enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale interessati; essi sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e la competente Commissione consiliare.
Il piano dei trasporti di bacino si attua mediante programmi annuali di esercizio, in cui è definito il complesso delle attività interessanti il bacino di traffico in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria; tali programmi sono presentati alla Regione entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello cui si riferiscono e sono approvati entro il 30 novembre successivo dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52.
In sede di prima applicazione della presente legge, le Autorità di bacino adottano il primo piano dei trasporti di bacino entro 240 giorni dal termine di cui al primo comma dell'art. 7.
Ai fini della predisposizione del Piano dei trasporti di bacino e del programma annuale di esercizio, è istituito per ogni bacino un Comitato consultivo composto dal Presidente dell'Autorità di bacino o da un suo delegato, da cinque consiglieri provinciali, nominati dal Consiglio provinciale, con voto limitato a uno, da tre esperti in materia di trasporti nominati dal Consiglio provinciale, con voto limitato a uno, da tre esperti in materia di trasporti nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno, dal Sindaco del comune con maggior numero di abitanti nonché da altri quattro Sindaci di comuni appartenenti al bacino designati dall'A.N.C.I.


Titolo II
Gestione ed esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale


Art. 9 - Linee di trasporto pubblico locale
Le linee di trasporto pubblico locale sono classificate in:
1) Autolinee e filovie:
A) comunali, quando si svolgono integralmente nell'ambito di un comune e non hanno come fine preminente quello di collegare, in funzione del traffico ferroviario o aereo, una stazione o un aeroporto.
Si distinguono in:
A/a) linee comunali urbane quando si svolgono nell'ambito del centro abitato, ovvero collegano con frequente servizio giornaliero centri abitati del comune con importanti stabilimenti industriali, cimiteri, campi sportivi e spiagge, ovvero collegano centri abitati del comune con i più vicini sobborghi o comuni contermini, purchè sussista una sostanziale continuità di abitato;
A/b) linee comunali extraurbane, in tutti gli altri casi.
B) regionale extraurbane.
Si distinguono in:
B/a) linee extraurbane di bacino, quando la loro attività, relativa al movimento di viaggiatori, si sviluppa interamente all'interno di un bacino di traffico interessando il territorio di più comuni, ivi comprese le linee che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria o un aeroporto, anche se si svolgono interamente nell'ambito di un comune. Sono considerate linee extraurbane di bacino anche quelle la cui attività, pur interessando due o più bacini di traffico, si sviluppa in prevalenza all'interno di uno di essi;
B/b) linee extraurbane di interbacino, quando la loro attività interessa due o più bacini di traffico e non rientrano nella previsione di cui al precedente punto B/a).
C) Interregionali: quando si svolgono in parte anche nel territorio di altre regioni, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. del 24 giugno 1977, n. 616, con esclusione di quelle di competenza statale.
2) Linee di navigazione interna lagunare, fluviale e lacuale.
Le linee classificate secondo il comma precedente sono, a loro volta, distinte in:
1) ordinarie, quando il servizio è offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
2) speciali, quando il servizio è riservato a determinate categorie di utenti e offerto a condizioni particolari di trasporto;
3) turistiche e stagionali, quando hanno scopo esclusivamente turistico ovvero collegano località in determinati periodi dell'anno.
Art. 10 - Gestione delle linee di trasporto pubblico locale
Le linee di trasporto pubblico locale, classificate ai sensi dell'articolo 9, possono essere gestite:
a) direttamente in economia dagli Enti locali singoli o associati, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 15 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;
b) mediante Aziende speciali costituite dagli Enti locali singoli o associati, ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;
c) in concessione ad altri soggetti, pubblici o privati.
Le concessioni vengono rilasciate dalla Regione o dalle Autorità di bacino, secondo le rispettive competenze.
Le Autorità di bacino accordano le concessioni nell'ambito dei servizi previsti nei piani di trasporto di bacino e nei programmi annuali di esercizio.
Ferma la gestione privata di aziende di trasporto pubblico locale che si pongano come momento di integrazione della gestione pubblica dei servizi, giusta la disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, punto 6), della presente legge, i servizi extraurbani di trasporto pubblico locale a gestione pubblica devono essere attuati, nell'ambito di ciascun bacino di traffico, mediante gestione unica, che previa intesa con i Comuni interessati e nel rispetto delle loro competenze potrà anche riguardare i trasporti urbani ove tecnicamente possibile ed economicamente conveniente.
Nell'ambito di ciascun bacino di traffico, l'attuazione dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale mediante gestione pubblica unica, ai sensi del precedente comma, deve intervenire entro l'anno 1987 anche attraverso la costituzione di consorzi o di altre forme associative fra Enti locali per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
Art. 11 - Concessionari di servizi di trasporto pubblico
I concessionari di servizi di trasporto pubblico sono scelti con il metodo dell'istruttoria comparativa, secondo il seguente ordine di priorità:
a) aziende pubbliche;
b)società a totale o prevalente capitale pubblico;
c) concessionari di servizi finiti, anche ferroviari;
d) altri richiedenti, in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.
Dette priorità si applicano anche in caso di rinunzia, decadenza o revoca di precedenti concessioni.
Nel caso in cui non vi sia alcun concorrente con diritto di preferenza, l'Ente concedente è esentato dal seguire il metodo di cui al primo comma del presente articolo e può adottare, al fine della scelta del concessionario, la procedura della licitazione privata.
Art. 12 - Concessioni delle linee di trasporto pubblico
Le concessioni delle linee di trasporto pubblico, a eccezione di quelle di cui all'art. 13 della presente legge, sono di durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda di parte per uguale periodo. Per la regolarità dell'esercizio i concessionari sono tenuti al versamento entro il 31 gennaio di ciascun anno della tassa di concessione di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni.
L'atto di concessione viene emanato dal Presidente dell'Autorità di bacino, previa sottoscrizione per accettazione, non soggetta a condizioni da parte del concessionario, del disciplinare allegato allo stesso.
In caso di modifica delle condizioni di esercizio, l'Ente concedente provvede all'emanazione di atti aggiuntivi, da assumersi con le modalità previste per l'atto di concessione.
Per le linee di preminente interesse regionale di cui al precedente art. 3, la concessione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.
Nessun indennizzo è dovuto in caso di mancato rinnovo della concessione, ovvero la dichiarazione di decadenza, risoluzione o rinunzia della concessione stessa. Il materiale rotabile e le attrezzature fisse e mobili possono essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione, al netto degli eventuali contributi statali e regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.
Art. 13 - Autorizzazione per servizi aggiuntivi, eccezionali e sperimentali
Sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Autorità di bacino:
a) i prolungamenti di linee comunali nel territorio di altro comune, purchè non concorrenti con linee extraurbane di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea comunale e previo assenso dei Comuni interessati;
b) i servizi di trasporto di linea occasionale, per periodi definiti;
c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio.
Ogni richiesta di ampliamento e di servizi occasionali o sperimentali deve essere corredata dal piano di copertura finanziaria.
Art. 14 - Variazioni di percorso per motivate esigenze - Autorizzazioni d'urgenza
E' in facoltà dell'Ente concedente di disporre variazioni di percorso per coordinare il srvizio interessato con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso definito nell'atto di concessione, nonché di imporre nuovi servizi in via di urgenza per assolvere a impreviste esigenze di traffico.
Nell'ipotesi di imposizione di nuovi servizi in via di urgenza per assolvere a impreviste esigenze di traffico, l'Ente concedente è tenuto a svolgere l'istruttoria comparativa prevista dall'art. 11 appena possibile ed eventualmente a modificare le disposizioni già impartite per renderle conformi alle risultanze della stessa; nelle altre ipotesi l'istruttoria comparativa deve essere esperita prima della emanazione delle disposizioni concernenti le variazioni di percorso.
Art. 15 - Diritto di esclusiva
I gestori dei servizi pubblici di linea hanno diritto di esclusiva per le linee da loro gestite.
Tale diritto può essere accordato anche a favore dei gestori di linee speciali, per il periodo ritenuto opportuno dall'Ente concedente.
Il diritto di esclusiva ha riguardo alle finalità della linea, e non al percorso.
Il diritto di esclusiva viene meno per il gestore che, richiesto dall'Ente concedente a intensificare il servizio o a estenderne il percorso in dipendenza di nuove esigenze, ometta di provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o comunque nel termine stabilito dalla stessa richiesta.
Art. 16 - Variazione e sostituzione del concessionario
Ai fini della concessione, qualsiasi variazione o sostituzione della persona concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'Ente concedente.
E' vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Ente concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.
Art. 17 - Cessione della concessione
E' nulla la cessione della concessione di linee di trasporto pubblico, senza la preventiva autorizzazione della Autorità concedente.
La cessione a soggetti diversi di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che l'atto di concessione sia esecutivo, equivale in ogni caso a rinuncia alla domanda stessa.
La subconcessione di linee di trasporto pubblico, qualora non sia stata espressamente autorizzata dall'Autorità concedente, è causa di decadenza della concessione, da dichiararsi con apposito provvedimento della stessa Autorità concedente.
Art. 18 - Decadenza della concessione
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando, a giudizio dell'Ente concedente:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui alla presente legge;
b) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
c) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico locale;
d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
e) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti nazionali collettivi di lavoro.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.
Art. 19 - Revoca e risoluzione della concessione
E' sempre in facoltà dell'Ente concedente procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il rilascio della concessione.
Qualora, d'intesa col concessionario, sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può fare luogo alla risoluzione della concessione.
Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, l'Ente concedente stabilisce, a suo giudizio, a quali condizioni la concessione possa continuare ad avere corso.
Art. 20 - Nuova concessione nei casi di rinunzia, decadenza e risoluzione
Nei casi di rinunzia da parte del richiedente alla concessione di servizi di trasporto pubblico locale e di risoluzione o decadenza delle concessioni in atto, l'Ente concedente può accordare la concessione medesima, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse e approvate, ad altra persona che presenti i necessari requisiti di idoneità professionale morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza di legge e sempre che non decida di gestire il servizio in economia o mediante Azienda speciale.

Titolo III
Ripiano dei disavanzi di esercizio


Art. 21 - Contributi annuali
Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione eroga alle Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto pubblico locale, contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio nei limiti e secondo le modalità della Legge 10 aprile 1981, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.
I criteri e le procedure per la determinazione dei contributi sono stabiliti dalla presente legge tenuto conto del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime.
Art. 22 - Costi standardizzati
I costi standardizzati sono calcolati sulla base del costo dei consumi tecnici dei veicoli, delle manutenzioni e dei ricambi, del costo del personale, dell'ammortamento e delle spese generali, applicando coefficienti, differenziati per ciascun modo e categoria di trasporto, che tengano conto del tipo di veicolo impiegato, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui lo stesso si svolge.
Le modalità per la determinazione dei costi standardizzati sono stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. Annualmente la Giunta regionale provvede altresì alla determinazione dei valori di detti costi, distinti per categorie e modo di trasporto.
Art. 23 - Modi e categorie di trasporto
Ai fini della presente legge, i modi di trasporto sono:
- automobilistici;
- di navigazione interna;
e le categorie sono:
- servizi di linea viaggiatori;
- servizi lagunari di linea viaggiatori, cose e automezzi.
Art. 24 - Determinazione dei contributi
La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per la determinazione del contributo spettante alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto pubblico locale con riferimento:
- all'estensione della rete dei servizi aziendali e alle caratteristiche ambientali in cui gli stessi si svolgono;
calcolando:
- il costo economico standardizzato del servizio secondo quanto previsto al precedente art. 22;
- i ricavi presunti del traffico ai sensi del punto b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
- l'ammontare del contributo di cui al punto c) del citato art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151;
tenuto conto dello:
- stato di attuazione dei provvedimenti tesi a conseguire l'equilibrio economico del bilancio secondo i modi e nei termini previsti dall'art, 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.
La Giunta regionale provvede annualmente alla determinazione del contributo spettante a ciascuna Azienda, Impresa o Esercizio di trasporto pubblico locale.
I contributi di cui al precedente comma, per un importo non inferiore al 90 per cento sono erogati sulla base delle percorrenze autorizzare ed effettivamente esercitate nell'anno precedente.
Il conguaglio avviene in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.
Sono considerate le percorrenze relative alle corse bis documentate e denunciate dal responsabile aziendale dell'esercizio entro il mese successivo a quello della loro effettuazione nonché le variazioni dei servizi adottate in attuazione di previsioni contenute nei piani di bacino, e quelle richieste dalla Giunta regionale per assolvere a impreviste esigenze di traffico.
Restano esclusi dai contributi gli autoservizi di gran turismo, quelli atipici e gli altri per i quali la Giunta regionale non ha accertato il sussistere della pubblica utilità.
Art. 25 - Modalità per l'erogazione dei contributi
Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione da parte delle Autorità di bacino della documentazione a corredo delle domande delle Aziende di trasporto pubblico locale, per l'erogazione dei contributi.
L'erogazione dei contributi è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in rate bimestrali anticipate, direttamente alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto.
Art. 26 - Piani di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono presentare alla Giunta regionale un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale diretto al riordino economico della gestione, al contenimento dei costi e al miglioramento del servizio.
Il piano deve assicurare annualmente l'incremento del rapporto ricavi-costi nella misura che è definita dalla Giunta regionale in sede di revisione delle tariffe.
Le Aziende speciali che, all'entrata in vigore della presente legge, già hanno predisposto i propri piani ai sensi delle Leggi 17 marzo 1977, n. 62; 27 febbraio 1978, n. 43; 8 gennaio 1979, n. 3 e 21 dicembre 1978, n. 843, devono elaborare entro un anno dalla suddetta le modifiche necessarie al raggiungimento dell'incremento del rapporto ricavi-costi nella misura di cui al comma precedente.
Art. 27 - Rilevamenti
La Giunta regionale, in collaborazione con le Autorità di bacino, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.
Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale deve inviare alla Regione e alla competente Autorità di bacino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i propri bilanci o stati di previsione, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati calcolati dalla Regione ai sensi dell'art. 22 della presente legge.
Entro il 31 maggio di ciascun anno tutti i soggetti che gestiscono esercizi di trasporto pubblico locale devono presentare alla Regione e alla Autorità di bacino competente per territorio il conto consuntivo dell'anno precedente, ancorchè non approvato, secondo lo schema di bilancio tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, fornendo tutte le informazioni richieste. Lo schema deve essere compilato annualmente anche dai gestori ammessi al particolare regime contabile semplificato.
Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale è tenuto a fornire alla Regione e alla competente Autorità di bacino tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di mancata o non tempestiva ottemperanza, è sospesa la erogazione al singolo gestore committente dei contributi previsti dalla presente legge.
Art. 28 - Copertura delle perdite eccedenti il contributo.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto.
Gli Enti locali o i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie Aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci, senza possibilità di rimborso, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9 bis del Decreto Legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali da inoltrare alla Giunta regionale.
Art. 29 - Obblighi dei beneficiari dei contributi
Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto i quali:
- abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche e interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità;
- abbiano osservato le disposizioni delle vigenti leggi;
- abbiano correttamente applicato i contratti nazionali di lavoro.


Titolo IV
Sistema tariffario e documenti di viaggio


Art. 30 - Tariffe minime
Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le Autorità di bacino e gli Enti locali interessati.
Esse devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 31 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con Legge n. 131 del 24 aprile 1983.
Le tariffe degli abbonamenti devono essere proporzionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del Decreto Legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.
Possono essere previsti abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti con tariffa adeguata al programmato tasso di inflazione nonché agevolazioni che con riferimento allo stesso tasso di inflazione tengano conto in particolare delle fasce deboli dell'utenza identificate nei pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo INPS e privi di altri redditi e nei portatori di handicaps riconosciuti tali dall'apposita Commissione medica provinciale.
Nel caso di coniugi entrambi pensionati, l'agevolazione di cui al comma precedente non spetta ove il cumulo dei trattamenti pensionistici complessivi, al netto dell'imposta sul reddito del persone fisiche, risulti superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun anno. L'agevolazione non spetta ove uno dei coniugi percepisca un reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come sopra calcolato.
Per le categorie individuate dal presente articolo, la agevolazione non spetta ove il trattamento riconosciuto a seguito dell'invalidità sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo come sopra individuato.
Le tariffe vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono assunte come tariffe minime ai fini del calcolo dei ricavi presunti di cui al punto b) dell'art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 31 - Adeguamento delle tariffe
Al fine di adeguare le risorse disponibili per il conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale - sentite le Autorità di bacino e gli Enti Locali interessati, nonché la competente Commissione consiliare - approva le modifiche alle tariffe minime, ivi comprese quelle urbane, che si rendessero necessarie per ogni categoria e modo di trasporto, tenendo conto della rilevazione dei costi effettivi del servizio e dei contributi per gli investimenti erogati.
Il sistema tariffario urbano è stabilito dalle singole Autorità di bacino, sentiti i Comuni singoli o associati competenti, entro 20 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri generali da essa stabiliti.
Art. 32 - Documenti di viaggio
Sui servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono ammessi i seguenti documenti di viaggio:
- biglietti ordinari di corsa semplice;
- biglietti ordinari per corse di andata e ritorno;
- biglietti festivi di andata e ritorno;
- blocchi di biglietti da 10 o 20 corse;
- abbonamenti settimanali o mensili.
L'adozione di altri tipi di documenti di viaggio deve essere autorizzata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 33 - Documenti di libera circolazione
Ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti.
Gli Enti locali che intendono concedere agevolazioni di viaggio sulle linee gestite da proprie Aziende devono iscrivere a carico del bilancio la differenza di prezzo tra la tariffa minima e quella agevolata, versandola per rimborso alle Aziende stesse.


Titolo V
Rinnovo e potenziamento del parco mezzi e degli impianti fissi


Art. 34 - Programmi regionali di intervento
In attuazione dell'articolo 2, lettera c), della Legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione approva il programma regionale degli investimenti, di durata di tre o cinque anni, per interventi nei settori della navigazione dei trasporti terrestri, nonché l'ordine di priorità di realizzazione degli interventi stessi.
Il programma regionale di intervento si attua nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente, alla luce dei seguenti criteri di massima:
a) per l'ammodernamento e potenziamento dei mezzi di trasporto e per la costruzione e l'ammodernamento delle relative infrastrutture complementari tenendo conto:
- della vetustà, in rapporto all'entità del parco mezzi, della rete dei servizi in atto e da istituire;
- della consistenza delle opere da realizzare in rapporto alla situazione degli impianti esistenti e del numero dei dipendenti;
b) per il settore della navigazione interna lagunare, tenendo conto delle priorità degli interventi da realizzare in rapporto allo stanziamento previsto;
c) per il trasporto degli invalidi, tenendo conto anche della incidenza percentuale dell'utenza interessata in relazione all'entità della popolazione e dei flussi di traffico sentite le Unità Locali Socio-Sanitarie operanti nel bacino.
Art. 35 - Proposte di investimento
Le Autorità di bacino, sentiti gli Enti Locali interessati e i gestori di servizio di trasporto pubblico locale, sottopongono alla Regione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di investimento, suddividendone la realizzazione per stralci annuali.
Le proposte per l'acquisto dei mezzi destinati al potenziamento del parco devono essere corredate da una dettagliata relazione che illustri l'effettiva esigenza in funzione dei servizi da espletare, e indichi il numero e la qualità dei mezzi da acquistare.
Le proposte di investimento per la realizzazione di opere devono risultare compatibili con la pianificazione regionale in materia di assetto del territorio; a questo fine, le proposte stesse devono essere completate dai progetti di massima tecnico-finanziari, corredati dall'analisi costi-benefici e da una relazione illustrante la loro funzionalità ai fini degli obiettivi da raggiungere.
Esse devono altresì risultare coordinate con i piani di trasporto di bacino e con i programmi di ristrutturazione delle aziende di cui agli articoli 8 e 26 della presente legge.
Art. 36 - Contributi in conto investimenti
Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente legge, sono concessi contributi in conto investimenti sulle spese di investimento sostenute dagli esercenti i servizi stessi.
I contributi sono destinati:
a) all'acquisto di mezzi terrestri di trasporto di persone nonché alla costruzione e ammodernamento delle relative infrastrutture complementari, impianti fissi, apparecchiature di controllo e officine-deposito con le relative attrezzature e sedi;
b) alla costruzione e ammodernamento di natanti per il trasporto di persone per via d'acqua interna lagunare e lacuale, nonché alla costruzione e ammodernamento delle relative infrastrutture complementari, impianti fissi, apparecchiature di controllo e officine-deposito con le relative attrezzature e sedi.
I contributi di cui al presente articolo sono quelli stabiliti nella legge regionale 31 maggio 1982, n. 18 , e successive modifiche; con appositi provvedimenti legislativi la Regione può stanziare propri fondi per integrare la quota assegnatale ai sensi dell'articolo 12 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 37 - Criteri generali per l'assegnazione e la ripartizione dei contributi
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 36 è utilizzata la quota assegnata alla Regione in sede di ripartizione del fondo per gli investimenti costituito all'articolo 11 della Legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché i fondi regionali iscritti in bilancio per le stesse finalità.
La Giunta regionale in armonia con il programma pluriennale regionale di cui all'articolo 34 e alle proposte di investimento avanzate dalle Autorità di bacino di cui all'articolo 35, provvede in sede di piano annuale alla ripartizione dei fondi distintamente per interventi nei settori della navigazione interna e dei trasporti terrestri.
Ai fini del riparto dei fondi si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il contributo destinato al settore della navigazione non può essere inferiore al 10% delle somme globalmente disponibili nel periodo di riferimento dell'atto di riparto, con il limite del 60% delle spese ammesse;
b) per la costruzione e l'ammodernamento delle sedi o delle officine-deposito per ciascuno dei due settori individuati non può essere destinato più del 25% delle somme globalmente disponibili per gli investimenti;
c) ai sensi dell'articolo 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere utilizzata una quota non superiore al 10% dei fondi globalmente disponibili per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti e per consentire l'accessibilità agli invalidi almeno su parte dei mezzi impiegati nei servizi pubblici.
Art. 38 - Modalità per l'approvazione dei progetti delle opere nonché per l'erogazione dei contributi
I progetti delle opere per la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture complementari del servizio, sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
I contributi per l'acquisto dei mezzi di trasporto sono erogati dalla Giunta regionale con le seguenti modalità:
- il 50% all'atto della fatturazione del telaio del materiale rotabile o l'inizio dei lavori per i natanti;
- il saldo del contributo alla presentazione della documentazione e certificazione attestante l'ammontare della spesa effettiva sostenuta per l'acquisto dei mezzi di trasporto, previa verifica da parte di funzionari del Dipartimento Viabilità e Trasporti.
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nella seguente misura:
- fino al 75% del costo dei mezzi rotabili, nel limite massimo di spesa ammesso dalla Giunta Regionale;
- fino al 75% del costo sostenuto per l'acquisto di mezzi rotabili speciali o per l'adattamento di altri mezzi adibiti al trasporto degli invalidi, nel limite massimo di spesa ammesso dalla Giunta regionale;
- fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta regionale per la costruzione e l'ammodernamento dei natanti per la navigazione interna;
- fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta regionale per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di apparecchiature di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi, relativi ai diversi settori del trasporto pubblico locale.
I mezzi che usufruiscono del contributo regionale devono essere dotati di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio; devono inoltre corrispondere alle caratteristiche unificate di cui ai Decreti Ministeriali n. 11 e 12 dell'1 febbraio 1982 ed essere dotati dei simboli e dei contrassegni da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale ha facoltà di assegnare ad altri gestori le somme destinate a singoli gestori e non utilizzate per causa imputabile a questi ultimi.
Art. 39 - Vincoli sugli investimenti
Salvo che per effetto di pubblicizzazione o di cessazione dell'attività, i mezzi di trasporto acquistati con il contributo regionale possono essere alienati o destinati a usi diversi da quelli del servizio pubblico di linea solo dopo che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione 12 anni se trattati di mezzi rotabili e 20 anni se trattasi di natanti.
L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei veicoli e delle opere per i quali sono stati accordati contributi da parte della Regione è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
In caso di autorizzazione all'anticipata alienazione dei beni le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di trasporto pubblico locale entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo.
Ove entro il biennio le somme accantonate non vengano reinvestite, il residuo contributo regionale, non ancora ammortizzato, dovrà essere recuperato.
In caso vengano accordati ai beneficiari, nel periodo sopra definito, nuovi contributi in conto investimenti, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.
Art. 40 - Contabilizzazione dell'intervento regionale
Ai fini della presente legge, i soggetti beneficiari sono tenuti a porre in evidenza, tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito denominato "Contributo regionale in conto capitale", i contributi per investimenti, erogati in loro favore ai sensi dell'articolo 36.
Il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.
Art. 41 - Recupero di somme erogate
In caso di cessione, risoluzione o decadenza delle concessioni di cui sia titolare il beneficiario di contributi accordati ai sensi della presente legge, la Giunta regionale procede al recupero delle somme erogate in misura proporzionale al valore residuo dei beni vincolati ai sensi dell'articolo 39.
Non sono ammessi a contributo i beni acquistati in occasione di subentro nella concessione di pubblici servizi di trasporto e compresi tra le spese ammissibili ai sensi della presente legge.
Art. 42 - Fidejussioni
La Giunta regionale può deliberare di concedere fidejussioni a garanzia di mutui contratti per gli investimenti di cui alla presente legge da parte degli Enti Locali, ovvero da società a totale o prevalente capitale pubblico.
Art. 43 - Contratti di locazione finanziaria
In sostituzione dei contributi per l'acquisto di veicoli, la Giunta regionale, su richiesta delle imprese e delle aziende di trasporto, può deliberare la concessione di contributi correlati a contratti di locazione finanziaria concernenti gli stessi veicoli.
La misura dei contributi è determinata in modo che il beneficio per l'acquisto dei veicoli in locazione sia finanziariamente ragguagliabile a quello accordato per gli acquisti in proprietà.


Titolo VI
Vigilanza e Sanzioni


Art. 44 - Vigilanza
La vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea attiene principalmente all'osservanza delle prescrizioni amministrative, dei programmi e degli orari; essa comprende comunque tutti gli altri atti e fatti concernenti la corretta gestione dei servizi.
La Giunta regionale, in relazione agli interventi finanziari previsti dalla legge per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per i conferimenti di contributi in conto capitale, allo scopo di realizzare un regolare flusso di informazioni tra la Regione e le Autorità di bacino e i gestori, predispone i documenti necessari per l'analisi della situazione economico-finanziaria dei gestori stessi per il rilevamento delle caratteristiche dell'offerta dei servizi nonché circa la dotazione dei beni di pertinenza e la valutazione dei costi di produzione degli stessi servizi.
La Giunta regionale, le Autorità di bacino e i Comuni secondo le rispettive competenze svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico.
I funzionari della Regione, delle Autorità di bacino e dei Comuni, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente da cui dipendono, hanno facoltà di chiedere in visione i documenti relativi all'esercizio del servizio, hanno libero percorso sui mezzi adibiti al trasporto e libero accesso alle rimesse e officine.
L'esercente dei servizi ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari incaricati l'adempimento del loro compito.
I funzionari incaricati della vigilanza non possono esercitare il proprio controllo sugli atti che siano già stati assoggettati all'approvazione dell'Autorità Tutoria.
Art. 45 - Tutela dei mezzi di linea e dei contributi
Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dal gestore, senza il preventivo consenso dell'Ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.
Altresì, senza il preventivo consenso dell'Ente di cui al precedente comma, in nessun caso può essere impedito al gestore del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può il gestore effettuarne l'alienazione salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o del Prefetto.
Art. 46 - Assicurazione contro gli incendi e danneggiamenti
Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite nelle leggi in vigore, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e danneggiamenti.
Art. 47 - Interruzione di pubblico servizio
In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto di linea, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale o l'Autorità di bacino possono adottare d'ufficio a carico del gestore del servizio stesso tutte le misure necessarie alla sua tempestiva ripresa.
Qualora l'interruzione dipenda da pubbliche calamità o comunque da cause di forza maggiore, la Giunta regionale può corrispondere alle Autorità di bacino contributi sulla spesa necessaria al ripristino entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti con leggi di bilancio.
Art. 48 - Sanzioni a carico degli utenti trasgressori
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sorpresi a viaggiare sprovvisti di documento di viaggio, ovvero muniti di documento di viaggio comunque non valido, sono tenuti - oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria - anche al pagamento della sanzione amministrativa fissata dalla presente legge da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 100.000.
Per la contestazione dell'irregolarità, per la riscossione delle somme e per ogni altra azione connessa si fa rinvio alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
L'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, o il ricorso è l'Autorità di bacino nel cui territorio si è verificata la trasgressione.
Fino all'avvio dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge da parte della singola Autorità di bacino ai sensi del precedente articolo 7, l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, o il ricorso è il Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti.
Art. 49 - Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di regolarità dell'esercizio, di applicazione del sistema tariffario e di impiego dei mezzi
Ogni infrazione alla regolarità e alla sicurezza dell'esercizio, al sistema tariffario, all'osservanza delle prescrizioni di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati a uso diverso dal servizio pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta la irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 a un massimo di L. 2.500.000, a seconda della gravità.
Fino all'avvio dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge da parte della singola Autorità di bacino ai sensi del precedente art. 7, competente a determinare la sanzione amministrativa di cui al presente articolo, avendo riguardo alla gravità della infrazione, è il Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti su proposta del funzionario che ha accertato la infrazione stessa nell'esercizio della funzione di vigilanza, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza della concessione.


Titolo VII
Norme finali e transitorie


Art. 50 - Pubblicazione
Fino al 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 .
A integrazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , la Giunta regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati, della contrazione di mutui da parte degli Enti Locali interessati per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi moratori nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria deliberazione.
Art. 51 - Adeguamento del fondo di buonuscita
Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977 per il personale dipendente dai concessionari di servizi pubblici di linea, di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 11 , derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto presso il Ministero del Lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tale fine, per ciascun agente, si considera a carico dei concessionari una somma pari a sei mensilità, calcolata in relazione alla qualifica e alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto Anac, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.
Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1980 per il personale dipendente da concessionari esercenti linee filoferrotramviarie e servizi sostitutivi di filoferrotramvie. A tale fine è a carico dei concessionari, per ciascun agente, una somma pari all'accantonamento riconosciuto in sede di erogazione delle sovvenzioni di esercizio concesse dalla Regione in conformità alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Per consentire ai concessionari di corrispondere quanto dovuto al singolo dipendente all'atto della cessazione del rapporto, le somme accantonate sono versate anticipatamente, entro sei mesi dalla conferma della data di collocamento a riposo del dipendente stesso e della produzione di formale documentazione.
Art. 52 - Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti
E' istituito il Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Fanno parte del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti:
- il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale da lui delegato con funzioni di Presidente;
- un rappresentante per ciascuna Autorità di bacino effettivamente costituita;
- tre esperti in materia di trasporti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, con competenza in materia di costruzione di veicoli e infrastrutture di trasporto, o di economia dei trasporti o di organizzazione del traffico e circolazione nei centri urbani;
- il Segreterio Generale della Programmazione;
- il Segretario Regionale per il Territorio;
- il Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti;
- il Coordinatore del Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
- un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;
- i Direttori dei Compartimenti dell'A.N.A.S. competenti per territorio;
- i Direttori dei Compartimenti delle F.S. competenti per territorio;
- un rappresentante dell'Unione Province Venete - UPI;
- tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Sezione Regionale del Veneto;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
- un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- un rappresentante della Confederazione Italiana Servizi pubblici Enti Locali.
Il Presidente può inoltre chiamare a far parte del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti, di volta in volta, con voto consultivo, funzionari di altri uffici pubblici nonché esperti del settore.
I componenti del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; in caso di impedimento, i componenti hanno facoltà di farsi rappresentare da loro delegati.
I componenti non di diritto del Comitato Regionale di Coordinamento dei trasporti durano in carica 5 anni.
Le funzioni di Segretario del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti sono svolte da un dipendente del Dipartimento Viabilità e Trasporti con qualifica non inferiore a Istruttore, designato dal Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti.
Ai componenti del Comitato e agli esperti, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, che ne abbiano diritto, spettano le indennità previste dall'articolo 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 53 - Mobilità del personale
In relazione alla delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 6 della presente legge può disporsi, previo accordo con le singole Autorità di bacino e sentiti i dipendenti interessati, il comando di personale regionale secondo le vigenti norme di legge.
Per l'esercizio delle funzioni delegate, è concesso annualmente dalla Giunta regionale alle singole Autorità di bacino un contributo corrispondente alle spese sostenute.
Art. 54 - Attribuzione degli Ispettorati di Porto alle Autorità di bacino
Gli Uffici degli Ispettorati di Porto di Rovigo, di Verona e di Venezia sono attribuiti rispettivamente alle Autorità di bacino di Rovigo, di Verona e di Venezia.
La attribuzione opera, per il singolo Ispettorato di Porto, dalla data della emanazione da parte della Giunta Regionale delle direttive di cui al terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.
La eventuale revoca della delega alla singola Autorità di bacino comporta l'automatica revoca, con pari decorrenza, dell'attribuzione dell'Ufficio dell'Ispettorato di Porto.
Art. 55 - Abrogazione di disposizioni contrarie
Sono abrogate le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 71; 27 febbraio 1981, n. 6; 31 agosto 1982, n. 33, e tutte le altre disposizioni in contrasto con le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle per le quali è espressamente confermata la vigenza.
I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e sono portati a termine nel rispetto e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme in vigore al tempo del loro avvio.
Art. 56 - Norma finanziaria
Al finanziamento delle attività e degli interventi autorizzati dalla presente legge agli articoli n. 21 "Contributi in conto esercizio", n. 36 "Contributi in conto investimenti", n. 50 "Interessi moratori su prestiti per il finanziamento di oneri di pubblicizzazione", n. 51 "Adeguamento del fondo di buonuscita" e n. 52 "Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti", la Regione fa fronte mediante la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio finanziario 1985, ne Titolo VI "Potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio - Categoria III "Strutture e servizi per la modalità di merci e persone" - Sezione VII "Strutture e servizi per il trasporto pubblico di persone", alla cui copertura finanziaria viene provveduto nei seguenti termini:
a) quanto ai contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, da iscrivere in un unico capitolo di spesa: con i fondi annualmente assegnati alla Regione a tale titolo sul Fondo nazionale trasporti di parte corrente ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da iscrivere in entrata e spesa con la legge di bilancio, ovvero con le variazioni alla medesima disposte in via amministrativa a norma dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ; (cap. 45773), già iscritto nel bilancio 1985;
b) quanto ai contributi in conto capitale per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, da iscrivere in due distinti capitoli di spesa secondo che essi riguardino i trasporti terrestri o i trasporti per via d'acqua interna:
con i fondi assegnati a tal fine alla Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e successive modificazioni;
c) quanto al concorso della Regione nella spesa necessaria per il ripristino dei servizi di trasporto pubblico di linea per i viaggiatori in caso di interruzione per pubblica calamità o causa di forza maggiore: con mezzi propri della Regione da determinare annualmente con la legge di bilancio o con le leggi di variazione allo stesso (capitolo 45740);
d) quanto al concorso regionale negli interessi moratori corrisposti da Enti locali in attesa della riscossione dei mutui contratti per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981 di cui all'articolo 50, secondo comma, in ragione di L. 650.000.000 finanziati mediante storno dal fondo di riserva per le spese impreviste relativamente al solo esercizio 1985 (cap. 45750);
e) quanto al concorso regionale nei maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita di cui all'articolo 51: con i fondi di bilancio già stanziati in ragione di L. 800.000.000 per l'anno 1985; (cap. 45760 già iscritto sul bilancio 1985), per gli anni successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio;
f) quanto alle spese di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti di cui all'articolo 52: con lo storno dei mezzi necessari, valutati inizialmente in annue lire 50.000.000 e determinabili annualmente con la legge di bilancio, finanziati mediante storno dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Per il finanziamento dei contributi da corrispondere alle Autorità di bacino per il rimborso delle spese per l'esercizio delle deleghe di funzioni in materia di trasporti, si provvede annualmente, a partire dal 1985, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sentite le Autorità di bacino delegatarie, nell'ambito dei fondi stanziati per il settore e tenuto conto del costo del personale regionale comandato.
Per gli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione a norma dell'articolo 37 delle garanzie fidejussorie sui mutui contratti dagli Enti locali per investimenti nel campo dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa nel Titolo XI "Oneri per il servizio del debito regionale e delle obbligazioni di garanzia" - Categoria I "Oneri finanziari" - Sezione V "Fondi regionali di garanzia sui bilanci" a partire dall'esercizio 1985, dotato di uno stanziamento annuo di L. 10.000.000 ottenuto con lo storno di pari importo al cap. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio per l'esercizio 1985. Il Fondo ha il carattere di spesa obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 57 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di Previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80020 - Fondo di riserva spese impreviste
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
competenza 710.000.000
cassa 710.000.000
1985 710.000.000
1986 ---
1987 ---
Variazione in aumento
Cap. 45.750 - Concorso regionale negli interessi moratori corrisposti da Enti locali in attesa della riscossione dei mutui contratti per il finanziamento di programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981 (c.n.i.).

Bilancio Annuale
competenza 650.000.000
cassa 650.000.000
Bilancio pluriennale
1985 650.000.000
1986 ---
1987 ---
Codice ISTAT 2.1.1.52.2.09.18
Tit. 06 cat. 03 Sez. 07

Cap. 45752 - Spese per il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti (c.n.i.)

Bilancio annuale
competenza 50.000.000
cassa 50.000.000
Bilancio pluriennale
1985 50.000.000
1986 ---
1987 ---
Codice ISTAT 1.1.1.41.2.09.18
Tit. 06 cat. 03 Sez. 07

Cap. 4052 - Contributi da corrispondere alle Province - Autorità di bacino - per l'esercizio delle deleghe di funzioni in materia di trasporti. (c.n.i.)






per memoria
Codice ISTAT 1.1.1.53.2.01.01
Tit. 01 Cat. 01 Sez. 05

Cap. 88020 - Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti alla Regione dalla prestazione della propria fidejussione a garanzia dei mutui contratti dagli Enti locali per investimenti nel campo dei servizi di trasporto pubblico di linea (c.n.i.)

Bilancio annuale
competenza 10.000.000
cassa 10.000.000
Bilancio pluriennale
1985 10.000.000
1986 ---
1987 ---
Codice ISTAT 2.12.62.3.09.18
Tit. 11 Cat. 01 Sez. 05

Art. 58 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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