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Legge regionale 8 maggio 1985, n. 56 (BUR n. 19/1985)

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , recante norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 56 (BUR n. 19/1985) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 18 , RECANTE NORME DI CONTABILITA’ DELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1985, n. 56 (BUR n. 56/1985) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 18 , RECANTE NORME DI CONTABILITà DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833

Art.1
Alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , recante "Norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
All'articolo 8, ultimo comma, le parole "entro 30 giorni dalla loro adozione" sono sostituite da "nella prima adunanza successiva".
Art. 3
All'articolo 9, ultimo comma, le parole "entro 5 giorni dall'adozione" sono sostituite da "nella prima adunanza successiva".
Art. 4
All'articolo 13, ultimo comma, le parole "con lo stesso provvedimento con il quale" sono sostituite con le parole "nella stessa seduta nella quale".
Art. 5
All'articolo 17, primo comma, il rinvio "al successivo articolo 37" è corretto in "al successivo articolo 36".
Art. 6
All'articolo 23, ultimo comma, il rinvio "al precedente articolo 23" è corretto in "al precedente articolo 22".
Art. 7
All'articolo 28, il rinvio "del precedente articolo 28" è corretto in "del precedente articolo 27".
Art. 8
All'articolo 36, secondo comma, sono soppresse le parole "e non è immediatamente rinnovabile nello stesso Ufficio".
Il quarto comma viene sostituito da:
"Con i fondi di cassa interni si può provvedere al pagamento delle minute spese dell'ufficio, delle spese postali, telegrafiche e per valori bollati, delle spese per tasse e assicurazioni, per abbonamenti RAI/TV, per acquisto di giornali e pubblicazioni, delle spese per trasporti, di anticipazioni su spese di viaggio e indennità di missione, delle spese per piccole riparazioni o manutenzioni e per piccoli acquisti di prodotti o articoli indispensabili al regolare funzionamento dei servizi che per la loro natura e/o il loro modesto importo e per l'immediatezza con cui devono essere effettuate richiedono il pagamento in contanti. L'importo massimo di ciascun pagamento viene stabilito dal Comitato di gestione con cadenza annuale o maggiore".
Al quinto comma, le parole "degli Uffici provveditorato ed economato" sono sostituite con "dei competenti uffici".
Art. 9
All'articolo 45, la dizione "demolizione" viene corretta in "denominazione".
Art. 10
All'articolo 48, viene aggiunto il seguente sesto comma:
"La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema di regolamento-tipo per la tenuta e la gestione degli inventari delle Unità locali socio-sanitarie".
Art. 11
All'articolo 50, al primo comma, le parole "e della licitazione privata" sono sostituite con le parole "o della licitazione privata".
All'articolo 50 è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:
"Per la cessione di beni mobili, materiali di risulta e cascami, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, interpellando almeno tre ditte o persone, quando il valore presunto non superi lire 70.000.000".
Al penultimo comma, il rinvio agli "articoli 57, 58 e 64 e seguenti", è corretto in: "articoli 56, 57 e 59".
Art. 12
L'articolo 51 è così sostituito:
"La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle condizioni essenziali, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Comitato di gestione, salvo quanto disposto dal regolamento per gli acquisti e lavori in economia di cui al successivo articolo 59 e salva la riserva disposta in ordine alla competenza dell'Assemblea generale di cui all'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Art. 13
Nell'ultimo comma dell'articolo 52, il rinvio al successivo "articolo 56" è corretto in "articolo 55".
Art. 14
All'articolo 53, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte e alle persone ritenute idonee, del capitolato in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. L'offerta deve pervenire entro il termine prefissato e contenere l'indicazione del prezzo o della variazione del prezzo base ove questo sia stato stabilito, nonché la dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e particolari del contrattto. Ove occorra, sarà richiesta la restituzione firmata per accettazione, di copia del capitolato".
Al secondo comma, il rinvio "al successivo articolo 56" è corretto in: "al successivo articolo 55".
Al terzo comma, il rinvio all'articolo "52" è corretto in articolo "51".
Art. 15
All'articolo 54, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Comitato di gestione o un suo delegato, presiede allo svolgimento della gara assistito dall'ufficiale rogante e coadiuvato dal responsabile del Servizio competente in materia".
E' altresì sostituito nel modo seguente il terzo comma:
"La gara è dichiarata deserta, con verbale di chi la presiede, qualora non siano state presentate almeno due offerte valide a tutti gli effetti, o quando, sulla base di una precedente comunicazione del settore competente, chi presiede la gara accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano prezzi superiori a quelli di mercato, per i contratti che comportino una spesa per la Unità locale socio-sanitaria".
Art. 16
Al primo comma, il primo capoverso dell'articolo 55 è così sostituito:
"I contratti, sia preceduti da asta pubblica che da licitazione privata, sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:";
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), il Presidente della gara esclude dalla gara stessa le offerte che risultino inferiori di oltre il venticinque per cento alla media delle offerte, quando ciò sia espressamente previsto dalle condizioni dell'appalto";
E' aggiunto il seguente ulteriore comma:
"L'aggiudicazione effettuata al termine della gara è provvedimento esecutivo a tutti gli effetti e non necessita di ratifica da parte del Comitato di gestione, salvo che la spesa risultante superi quella stanziata nella deliberazione di indizione della gara stessa".
Art. 17
All'articolo 56, nel terzo comma, dopo la parola "commissione", sono aggiunte le seguenti "di esperti";
dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo dell'Unità locale socio-sanitaria nominato dal Comitato di gestione; il segretario ha l'obbligo di verbalizzare tutte le fasi dell'attività della commissione, onde ne risulti la coerenza e l'imparzialità. L'aggiudicazione è ratificata dal Comitato di gestione".
Art. 18
All'articolo 57, il punto 6) è sostituito dal seguente:
"6) per i lavori o forniture complementari che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori delle forniture e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo originario".
Sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:
"7) per l'acquisto di beni e attrezzature le cui caratteristiche tecniche e/o merceologiche non siano riconducibili, per la loro particolare natura a un capitolato speciale; in tal caso, adeguate motivazioni devono essere formulate nella deliberazione di indizione della trattativa privata. Per gli acquisti di importo superiore a quello stabilito nel successivo punto 8), l'atto di aggiudicazione deve essere preceduto dal parere di una commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Presidente dell'Unità locale socio-sanitaria, presieduta da un componente del Comitato di gestione, composta da quattro dipendenti di Unità locale socio-sanitaria della Regione, fra i quali i responsabili dei settori o presidi o servizi interessati e competenti;
8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a L. 70.000.000, con l'esclusione di artificiosi frazionamenti o ripetizioni di forniture, lavori e servizi. Tale importo potrà essere aggiornato, con cadenza triennale, con provvedimento della Giunta regionale, con riferimento all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo".
Sono aggiunti inoltre i seguenti commi:
"L'aggiudicazione è effettuata con atto del Presidente immediatamente esecutivo.
Per importi non superiori a quelli stabiliti dal precedente punto 8), l'aggiudicazione è effettuata su relazione scritta, motivata e documentata, del responsabile del settore, presidio o servizio competente, con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 55.
Gli acquisti in economia restano disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 69 della presente legge.
Nei casi indicati ai punti 1, 4, 7 e 8 del primo comma devono essere interpellate almeno tre ditte.".
Art. 19
All'articolo 58, primo comma, le parole "della fattura" sono sostituite con: "di ricevimento della fattura come risultante dal protocollo generale".
All'articolo 58, il secondo comma è così sostituito:
"Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, il Presidente dell'Unità locale socio-sanitaria, entro otto giorni dal ricevimento dei beni, contesta il vizio o la difformità mediante invio di raccomandata con avviso di ritorno".
E' aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente: "Qualora, per causa di forza maggiore non sia stato possibile procedere al pagamento entro il termine di cui al comma precedente, possono essere corrisposti, se richiesti dal fornitore, interessi risarcitori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, calcolati prodie a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza".
Art. 20
Ai singoli articoli della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , come modificata dalla presente legge, sono anteposti i seguenti titoli:
Articolo 1 - Gestione dei servizi sanitari
Articolo 2 - Esercizio finanziario
Articolo 3 - Bilancio annuale di previsione
Articolo 4 - Iscrizione in bilancio di entrate e spese
Articolo 5 - Classificazione delle entrate
Articolo 6 - Classificazione delle spese
Articolo 7 - Contenuto del bilancio
Articolo 8 - Fondo di riserva
Articolo 9 - Fondo di riserva di cassa
Articolo 10 - Variazioni di bilancio
Articolo 11 - Assestamento di bilancio
Articolo 12 - Esercizio provvisorio
Articolo 13 - Bilancio pluriennale
Articolo 14 - Accertamento delle entrate
Articolo 15 - Riscossione delle entrate
Articolo 16 - Versamento delle entrate
Articolo 17 - Riscossione di particolari diritti e proventi mediante cassieri interni
Articolo 18 - Residui attivi
Articolo 19 - Crediti di dubbia esigibilità
Articolo 20 - Impegni di spesa
Articolo 21 - Registrazioni degli impegni di spesa
Articolo 22 - Impegni di spese continuative e ricorrenti
Articolo 23 - Liquidazione delle spese
Articolo 24 - Pagamenti delle spese
Articolo 25 - Estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 26 - Trasferimento e annullamento dei mandati di pagamento
Articolo 27 - Residui passivi
Articolo 28 - Pagamento di residui in pendenza della approvazione del rendiconto generale
Articolo 29 - Perenzione di residui passivi
Articolo 30 - Casi e modalità di pagamento di residui passivi eliminati per perenzione
Articolo 31 - Fondi per spese di natura operativa
Articolo 32 - Adempimento e responsabilità della gestione dei fondi per spese di natura operativa
Articolo 33 - Affidamento del servizio di tesoreria
Articolo 34 - Vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria
Articolo 35 - Divieto di indebitamento
Articolo 36 - Servizi di cassa interna
Articolo 37 - Rendiconto generale annuale
Articolo 38 -Conto finanziario
Articolo 39 - Conto economico
Articolo 40 - Situazione patrimoniale
Articolo 41 - Rendiconti trimestrali
Articolo 42 - Verifiche di cassa e di gestione
Articolo 43 - Inventario generale dei beni
Articolo 44 - Inventario dei beni immobili
Articolo 45 - Inventario dei beni mobili
Articolo 46 - Criteri di inventariazione dei beni mobili
Articolo 47 - Chiusura degli inventari e riepilogo delle variazioni inventariali
Articolo 48 - Ricognizione quinquennale dei beni mobili e rinnovo decennale degli inventari
Articolo 49 - Oggetto della gestione dei beni di consumo
Articolo 50 - I contratti dell'Unità locale socio-sanitaria
Articolo 51 - Competenze del Comitato di gestione in tema di contratti
Articolo 52 - Asta pubblica
Articolo 53 - Licitazione privata
Articolo 54 - Norme comuni ai sistemi di asta pubblica e licitazione privata
Articolo 55 - Criteri di aggiudicazione dei contratti per asta e per licitazione privata
Articolo 56 - Appalto concorso
Articolo 57 - Trattativa privata
Articolo 58 - Termini di pagamento delle spese dedotte in contratto e interessi risarcitori
Articolo 59 - Lavori provviste in economia.
Art. 21
Nelle Unità locali socio-sanitarie che, a seguito della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 , hanno provveduto a scindere il Settore provveditorato-economato dal Settore economico-finanziario, le competenze conferite dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , al responsabile dell'Ufficio centrale del Settore economico finanziario o impersonalmente all'Ufficio medesimo, si intendono rispettivamente attribuite al responsabile del Settore economico-finanziario o al settore stesso.


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