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Legge regionale 8 maggio 1985, n. 57 (BUR n. 19/1985)

Integrazione del contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 , per l'impiego dei divulgatori formati ai sensi del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 57 (BUR n. 19/1985) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1982, n. 39 PER L’IMPIEGO DEI DIVULGATORI FORMATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO C.E.E. 6 FEBBRAIO 1979 N. 270.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1985, n. 57 (BUR n. 19/1985)

INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1982, n. 39 , PER L'IMPIEGO DEI DIVULGATORI FORMATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO C.E.E. 6 FEBBRAIO 1979, N. 270.

Art. 1
In attuazione dell'art. 3 del Regolamento C.E.E. del 6 febbraio 1979, n. 270, i centri per l'assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma terzo, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e all'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 , possono assumere i divulgatori formati presso il consorzio interregionale per la formazione presso il consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori - (C.I.F.D.A.) di Minoprio.
Art. 2
La spesa relativa all'impiego dei divulgatori di cui all'art. 1 è riconosciuta in ragione del 100% in luogo del contributo già determinato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 .
Art. 3
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi già iscritti al cap. 12544 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 "Contributi a centri-servizi per l'assistenza tecnica, l'informazione socio-economica e la contabilità aziendale", ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .



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